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comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9

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simo58
Enzo60
antonello1
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comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9  Empty comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9

Messaggio  antonello1 Gio 20 Giu 2013 - 2:53

Per quanto relativo alla comunicazione da fare entro il 30 Giugno ai creditori ,( che comunque leggendo bene la norma si riferisce anche ai crediti di parte corrente) va fatta obbligatoriamente per pec? perchè il testo della norma parla di "anche a mezzo posta elettronica certificata"  quindi "anche" può far intendere anche altre forme di comunicazione.
Buon lavoro

antonello1

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comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9  Empty Re: comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9

Messaggio  Enzo60 Gio 20 Giu 2013 - 8:00

antonello1 ha scritto:Per quanto relativo alla comunicazione da fare entro il 30 Giugno ai creditori ,( che comunque leggendo bene la norma si riferisce anche ai crediti di parte corrente) va fatta obbligatoriamente per pec? perchè il testo della norma parla di "anche a mezzo posta elettronica certificata"  quindi "anche" può far intendere anche altre forme di comunicazione.
Buon lavoro

Scusa, ma da dove ricavi la convinzione che si debba riferire anche ai debiti di parte corrente ?
La norma fa riferimento "ai pagamenti dei debiti di agli articoli 1, ecc"
L'articolo 1 del DL 35 fa sempre riferimento ai debiti di parte capitale, a meno che non si voglia passare per il comma 13 che però dovrebbe riguardare solo i debiti (anche di parte corrente) per cui vi è stata richiesta di liquidità alla CDP (da qui ne deduco che se non c'è stata richiesta alla CDP i debiti da pubblicare rimangono solo quelli di parte capitale elencati al comma 1 dell'articolo 1) . La "ratio" dovrebbe essere quelle di costringere al pagamento delle partite per cui il Comune ha avuto spazi ai fini del patto e/o concessione di liquidità.
Concordate o no ?
Per quanto attiene alla PEC pare di intendere che in ogni caso l'invio a mezzo PEC è obbligatorio e (a me pare) può essere fatto esclusivamente con tale modalità. In caso di impossibilità ad effettuarlo tramite PEC allora può essere fatto con altri mezzi.
In ultimo pongo la seguent eproblematica:
Se le partite di debito al 31/12/2012 non sono state pagate per problematiche NON dipendenti dalla volontà/controllo del Comune (ad esempio mancata comunicazioen da parte del fornitore dei dati obbligatori per il pagamento, presenza di DURC negativi, ecc.) la comunicazioen va fatta ugualmente ?
Attendo riscontri e ringrazio in anticipo.

Enzo60

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comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9  Empty Re: comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9

Messaggio  simo58 Gio 20 Giu 2013 - 8:19

Concordo con Enzo60. il comma 9 dell'art.6 fa esplicito riferimento ai debiti di cui agli articoli 1,2, 3 e 5 e qui si parla solo di debiti in conto capitale per i quali sono stati richiesti gli spazi finanziari.

simo58

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comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9  Empty Re: comunicazione ai creditori entro il 30/06/2013 ai sensi art. 6 c.9

Messaggio  MICOL Lun 24 Giu 2013 - 3:06

nella lettera indicate anche quando effettuerete il m andato di pagamento?
si un facsimile di lettera aiuterebbe anche a me

MICOL

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Messaggio  Pasqualino7bellezze Lun 24 Giu 2013 - 11:10

???

non capisco perchè limitare la lettera ai debiti di parte capitale

posto che io ho fatto richiesta di anticipazione di liquidità per i debiti di parte corrente e per quelli di parte capitale.

Posto che mi è stata accolta per il 62% e che per il 38% no

Posto che mi è stata concessa anticipazione per il 31% (50% di 62) mentre l'altro 31 lo vedrò nel 2014

Di sicuro devo effettuare la comunicazione per il restante 31% che mi verrà erogato nel 2014...

potrei concordare che per il 38% (100-62) non faccio comunicazione, ma anche qui... passando per il comma 13 (che secondo me non è escluso in alcun modo dall'obbligo di legge che parla di articolo 1 e basta) dovrò effettuare la comunicazione anche per il questo in quanto il comma 13si riferisce a debiti certi liquidi ed esigibili al 31/12/2012 per il quale aimè, la cassa non mi ha concesso nulla e che dovrò pagare con la mia anticipazione di liquidita (i famosi 2/12 in più concessi fino al 30/09/2013)

sarei felice di essere contraddetto, perchè significa snellire il lavoro che andrò a fare.Very Happy

Pasqualino7bellezze

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Messaggio  Enzo60 Mar 25 Giu 2013 - 0:39

In effetti l'analisi del collega Pasqualino ci sta (cioè l'aggancio al comma 13 dell'art. 1), soprattutto considerando le spropositate sanzioni da terrorismo previste (100 euro per ogni giorno di ritardo, ma se poniamo qualcuno dimentica e/o crede in buona fede di non dover effettuare  1 sola comunicazione e si scopre tra 2 anni, gli fanno 73.000 euro di multa ?).
Inoltre rimangono alcune perplessità e cioè:
- la "ratio" di tutta la procedura parrebbe essere quella di costringere a pagamenti immediati solo in relazione a partite oggetto di intervento da parte statale (concessione spazi ai fini patto e/o concessione liquidità Cassa DD.PP.);
- Che senso ha effettuare le comunicazioni entro il 30/06, che vengono anche definite "certificazioni", per poi ricertificare un'altra volta le stesse partite sulla piattaforma MEF ex art. 7 DL 35/2013 (quante volte dobbiamo certificare gli stessi debiti ?);

Inoltre come si fa ad indicare una data di pagamento se per le fatture in questione occorrerà richiedere un DURC alla data della fattura (nel senso che questo DURC potrebbe risultare negativo) ?

In ogni caso non se ne può proprio più di queste norme "raffazzonate" che intervengono su un pezzo dimenticandosi che quel pezzo deve collimare con tutti gli altri pezzi del puzzle micidiale che loro stessi hanno costruito ! e menando sanzioni personali in ogni dove in modo che tra poco ci converrà stare a casa (almeno non ci si rimette !)

Cosa ne pensate ?


Enzo60

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Messaggio  Paolo Gros Mar 25 Giu 2013 - 0:55

posto che io ho fatto richiesta di anticipazione di liquidità per i debiti di parte corrente e per quelli di parte capitale


se hai fatto richiesta alla CDP e' un aspetto ma se hai solo richiesto spazi per il patto e' altro aspetto ed e' quello che riporto
Paolo Gros
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Messaggio  Pasqualino7bellezze Mar 25 Giu 2013 - 1:07

avevo immaginato che avessi proceduto in tal senso, ma ho voluto precisare per aver conferma della correttezza interpretativa che avevamo dato alla nota, ti ringrazio per la puntualità della risposta.
qualcuno direbbe IL SOLITO Very Happy

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Messaggio  Pasqualino7bellezze Mar 25 Giu 2013 - 1:21

la norma è chiara, non lascia spazi ad interpretazioni soggettive.

Se si fatta sola richiesta di spazio per il patto - comunicazione solo per i debiti di parte capitale (il rimando all'art. 1 non si estende a debiti di parte corrente perchè non c'è stata richiesta alla CASSA)

se si è fatta richiesta di spazio e si è fatta richiesta di anticipazione alla cassa sia per i debiti di parte capitale sia per i debiti di parte corrente, o solo per i debiti di parte corrente allora la comunicazione riguarda il 100% richiesto (anche se la cassa ha concesso solo il 62%) in quanto la norma parla di debiti certi liquidi ed esigibili o richieste equivalenti, al 31-12-2012 nn estinti alla data del 30-06-2013.

Pasqualino7bellezze

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Messaggio  luciano rusciano Mar 25 Giu 2013 - 1:57

Enzo60 ha scritto:
antonello1 ha scritto:Per quanto relativo alla comunicazione da fare entro il 30 Giugno ai creditori ,( che comunque leggendo bene la norma si riferisce anche ai crediti di parte corrente) va fatta obbligatoriamente per pec? perchè il testo della norma parla di "anche a mezzo posta elettronica certificata"  quindi "anche" può far intendere anche altre forme di comunicazione.
Buon lavoro

Scusa, ma da dove ricavi la convinzione che si debba riferire anche ai debiti di parte corrente ?
La norma fa riferimento "ai pagamenti dei debiti di agli articoli 1, ecc"
L'articolo 1 del DL 35 fa sempre riferimento ai debiti di parte capitale, a meno che non si voglia passare per il comma 13 che però dovrebbe riguardare solo i debiti (anche di parte corrente) per cui vi è stata richiesta di liquidità alla CDP (da qui ne deduco che se non c'è stata richiesta alla CDP i debiti da pubblicare rimangono solo quelli di parte capitale elencati al comma 1 dell'articolo 1) .


Buongiorno colega, scusami... ma puoi darmi in qualche modo conferma che la comunicazione entro il 30.06 va fatta solo ed esclusivamente con riferimento ai debiti di parte capitale e che, pertanto, per i debiti di parte corrente non vi sono adempimenti da porre in essere?Ti preciso che noi non abbiamo avuto necessità di chiedere liquidità alla CdP ma ancora non abbiamo effettuato il pagamentoe  contiamo di pagare nell'arco di due settimane.... Che ne pensi?Grazie 1000

luciano rusciano

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Messaggio  Enzo60 Mar 25 Giu 2013 - 2:42

Pasqualino7bellezze ha scritto:la norma è chiara, non lascia spazi ad interpretazioni soggettive.

Scusami, ma secondo me la norma non è affatto chiara.
Infatti testualmente il comma 9 dell'art. 6 fa riferimento ai "debiti di cui agli articoli 1", ecc.. e non ai debiti oggetto delle procedure di cui all'art. 1.
A sua volta il comma 13 dell'art. 1 si riferisce ai "debiti certi liquidi ed esigibili" ecc. e quindi tutti e non solo quelli di parte capitale.

Sono d'accordo che il senso dovrebbe essere quello sostenuto da Paolo, ma a livello letterale rimangono dubbi sulla portata dell'adempimento.


Enzo60

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Messaggio  Paolo Gros Mar 25 Giu 2013 - 3:04

perche' ancora qualcosina abbia un minimo senso quoto in toto l'interpretazione di Pasqualino
Paolo Gros
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