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rosettina
ANNAMARIA VISCONTI
d.donelli
Paolo Gros
ragioniere
9 partecipanti
comunicazione ai creditori
la comunicazione ai creditori da effettuare entro il 30/06/2013 riguarda le sole spese in conto capitale? grazie mille
ragioniere- Messaggi : 613
Data d'iscrizione : 19.07.11
Re: comunicazione ai creditori
quindi, se io non avevo al 31 12 2012 debiti certi liquidi ed esigibili ancora da pagare, non devo comunicare nulla......devo fare qualche attestazione alla giunta o al segretario per evitare che mi venga attribuita che l'omessa segnalazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente??!!Paolo Gros ha scritto:certe liquidi ed esigibili del titolo secondo non ancora pagate
comunicazione ai creditori
buon giorno, io ho chiesto spazi solo per pagamenti già fatti prima e dopo il 9 aprile 2013, quindi non devo comunicare nulla, e non devo nemmeno pubblicare nulla sul mio sito? grazie
ANNAMARIA VISCONTI- Messaggi : 122
Data d'iscrizione : 18.04.12
R:creditori - URGENTE
La comunicazione ai creditori da effettuare entro il 30/06 va trasmessa anche per i debiti di parte corrente - (Titolo 1° della spesa)??
rosettina- Messaggi : 102
Data d'iscrizione : 15.12.11
certificazion crediti
ANNAMARIA VISCONTI ha scritto:buon giorno, io ho chiesto spazi solo per pagamenti già fatti prima e dopo il 9 aprile 2013, quindi non devo comunicare nulla, e non devo nemmeno pubblicare nulla sul mio sito? grazie
aiuto mi ero persa questa scadenza , possiamo fare ilp unto della situazione:
solo pagamenti in conto capitale non ancora pagati al 30/6 e liquidi ed esigibili al 31/12/2012. anche io come annamaria ho fatto solo la richieta di spazi e non ho fatto nulla con cassa depositi.
devo mandare lettera al fornitore indicando anche quando lo paghero?
MICOL- Messaggi : 514
Data d'iscrizione : 06.03.12
crediti
..solo pagamenti in conto capitale non ancora pagati al 30/6 e liquidi ed esigibili al 31/12/2012...
se ancora ne hai
se ancora ne hai
Re: comunicazione ai creditori
se ho ancora dei debiti e l'anticipazione non è sufficente a saldarli la data di pagamento è comunque 31/12/2013?
e quindi la data di pagamento da comunicare al debitore sarà 31/12/2013
e quindi la data di pagamento da comunicare al debitore sarà 31/12/2013
raganna- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 16.06.11
Re: comunicazione ai creditori
e ho ancora dei debiti e l'anticipazione non è sufficente a saldarli la data di pagamento è comunque 31/12/2013?
e quindi la data di pagamento da comunicare al creditore sarà 31/12/2013
e quindi la data di pagamento da comunicare al creditore sarà 31/12/2013
raganna- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 16.06.11
grande dubbio
grande dubbio
ho scelto questo titolo perchè non mi ritrovo con quanto indicato nel post
leggo il combinato disposto dell'art. 6, comma 9, art. 1, comma 13 e vado in confusione.
Art. 1, comma 13
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità.....
Non è limitato ai debiti di parte capitale, per i quali il legislatore ha inteso classificarli con la dizione di parte capitale ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1
L'art. 6, comma 9
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6‐bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
L'art. 1 inteso nella sua interezza inerisce sia per quelli di parte capitale che per quelli di parte corrente (ricompresi nel comma 13).
ho scelto questo titolo perchè non mi ritrovo con quanto indicato nel post
leggo il combinato disposto dell'art. 6, comma 9, art. 1, comma 13 e vado in confusione.
Art. 1, comma 13
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità.....
Non è limitato ai debiti di parte capitale, per i quali il legislatore ha inteso classificarli con la dizione di parte capitale ai commi 1 e 1 bis dell'art. 1
L'art. 6, comma 9
9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6‐bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5.
L'art. 1 inteso nella sua interezza inerisce sia per quelli di parte capitale che per quelli di parte corrente (ricompresi nel comma 13).
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
Re: comunicazione ai creditori
La situazione è complicata e le sanzioni sono salate per i responsabili dei servizi finanziari. La comunicazione deve essere fatta ai creditori da tutte pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 ecc. I comuni rientrano tra quelle di cui all'art.1 e i creditori sono tutti. Gli adempimenti sono due: uno riguarda le comunicazioni da fare a tutti i creditori entro il 30/06/2013 (01/07/2013 perchè il 30 è festivo normativa CEE Euratom termini di pagamento) e l'altra riguarda la pubblicazione entro il 05/07/2013 (100 euro per ogni giorno di ritardo) per ogni credito comunicato dove deve essere inserita in ordine cronologico l'importo e la data di pagamento. La comunicazione va fatta prelevando sul sito INIPEC la PEC dell'impresa o del professionista (sito di libero accesso) e solo nel caso di mancata iscrizione PEC per raccomandata o fax.
vgiannotti- Messaggi : 327
Data d'iscrizione : 20.09.12
Età : 65
comunicazione
Art. 1, comma 13
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità
riguarda debiti di parte capitale su cui sono stati richiesti gi spazi finanziari e su cui eventualmente alla data del 30.06. non vi e' stato o non vi sara' pagamento
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità
riguarda debiti di parte capitale su cui sono stati richiesti gi spazi finanziari e su cui eventualmente alla data del 30.06. non vi e' stato o non vi sara' pagamento
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