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rinnovo telefonia fissa

2 partecipanti

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rinnovo telefonia fissa Empty rinnovo telefonia fissa

Messaggio  nunzia martino Dom 31 Lug 2011 - 12:10

l'ente vuole rinnovare tutte le apparecchiature telefoniche ,compreso il centralino
ormai obsolete
si è presentata già una ditta ,
si deve per forza invitare consip
per la fornitura
mi puoi spiegare come funziona , secondo le normi vigenti
grazie

nunzia martino

Messaggi : 259
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Messaggio  Paolo Gros Dom 31 Lug 2011 - 12:43

La Legge Finanziaria 2000 introdusse delle regole innovative per l'acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di ridurne le spese ed ottimizzarne i servizi e le procedure. La Consip, società incaricata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di agire da amministrazione aggiudicatrice per conto di Enti ed Amministrazioni, come stabilito nella Finanziaria 2000 ed in quelle successive, ha elaborato diverse convenzioni in questi anni, fra cui si citano, in quanto connesse alla gestione dell'energia, le seguenti:

fornitura energia elettrica
fornitura gas naturale
fornitura combustibili per riscaldamento ed autotrazione
servizio energia
global service
La legge finanziaria 2003, agli articoli 166-172, ha completamente rivisitato il sistema introdotto nel 2001. Il paragrafo seguente è tratto dal sito www.acquistinretepa.it, cui si rimanda per approfondimenti, ed illustra i cambiamenti susseguitisi nel tempo.

L'articolo 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (Legge Finanziaria 2000) ha delineato un nuovo sistema per l'acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di far ottenere alle stesse benefici in termini di economicità, elevati livelli di servizio e semplificazione dei processi interni. In particolare, la norma attribuisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze la funzione di stipulare convenzioni in base alle quali le imprese fornitrici prescelte si impegnano ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di quantitativi predeterminati.

Con le procedure di scelta del contraente vengono individuati i potenziali fornitori delle diverse amministrazioni e, con la stipula delle convenzioni, definite tutte le condizioni contrattuali ed economiche che regoleranno i futuri rapporti contrattuali; le Amministrazioni possono quindi emettere ordinativi di fornitura con ciò perfezionando i singoli acquisti di beni o di servizi oggetto delle convenzioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Circolare n.1 del 23 giugno 2000 ha precisato le incombenze che le amministrazioni dello Stato sono tenute ad osservare per l'acquisizione di beni e/o servizi mediante l'utilizzo delle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999, quali ad esempio la definizione degli ordinativi di fornitura previa assunzione dell'impegno di spesa sui pertinenti capitoli dello stato di previsione per le amministrazioni centrali dello Stato; l'individuazione di uno o più soggetti aventi la responsabilità di ottimizzare l'utilizzo delle iniziative di razionalizzazione della spesa, etc.

Con il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha conferito alla Concessionaria servizi informatici pubblici - Consip S.p.A. (ora Consip S.p.A.) l'incarico di concludere per suo conto e per conto delle altre Pubbliche Amministrazioni le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999. A tal fine la Consip S.p.A. ha assunto la funzione di amministrazione aggiudicatrice.

La Consip è un "organismo a struttura societaria, con unica ed esclusiva funzione di servizio per lo Stato, che opera secondo indirizzi strategici stabiliti dall' Amministrazione"; in tal senso dispone l'art. 1, II comma, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 414. La società è sottoposta ad un controllo specifico da parte del Ministero, sia sotto il profilo civilistico-societario, attraverso l'esercizio dei diritti tipici dell'azionista, sia sotto quello amministrativo-gestionale, attraverso gli obblighi imposti alla società dalla normativa di riferimento e dalla convenzione sottoscritta in data 9 agosto 1999 e già sottoposta al vaglio dell'Ecc.ma Corte dei Conti. Tale ultimo organo svolge, inoltre, funzioni di controllo sulla Consip ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, mediante la nomina di un magistrato delegato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Ai fini della stipula delle convenzioni, la scelta del contraente viene dunque svolta nel rispetto delle disposizioni introdotte dal Decreto legislativo n. 358 del 24 luglio 1992, che disciplina la procedura cui le cosiddette amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi per l'affidamento di pubbliche forniture di beni, e dal Decreto Legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, con cui è stata data attuazione alla direttiva 92/50/CEE, che disciplina la procedura per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi. La legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (Legge Finanziaria 2001) all'articolo 58 ribadisce che le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge n. 488/1999 sono stipulate dalla Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero di altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 59 dispone che il Ministero dell'Economia e delle Finanze promuove aggregazioni di enti decentrati di spesa (province, comuni, aziende sanitarie ed ospedaliere, università) per l'elaborazione di strategie comuni di acquisto attraverso la standardizzazione degli ordini di acquisto per specie merceologiche e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale. Per massimizzare l'efficacia delle convenzioni e della collaborazione da fornire a dette aggregazioni di enti e aziende, la Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 60, si avvale della collaborazione della Commissione tecnica per la spesa pubblica e dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE).

L'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 147 del 22 marzo 2001, nell'apportare modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica n. 154 del 28 aprile 1998, dispone che i compiti spettanti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in virtù dell'articolo 26 della legge n. 488/1999, come modificato dagli articoli 58, 59 e 60 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, sono attribuiti al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dello stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze e che i compiti del soppresso Provveditorato Generale dello Stato sono attribuiti al Servizio Centrale per la qualità dei processi e dell' Organizzazione.

Con il Decreto Ministeriale del 2 maggio 2001 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito di avvalersi della Consip S.p.A. quale apposita struttura dedicata per l'esecuzione di quanto disposto dagli articoli 58, 59, 61 e 63 comma 6 della legge 23 dicembre 2000 n. 388.

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2001 è stato istituito nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Comitato strategico per la promozione di più aggregazioni di università, ai sensi dell'art. 59 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000, per l'elaborazione di strategie comuni di acquisto e l'eventuale stipula di convenzioni valevoli su parte del territorio nazionale, a cui volontariamente possono aderire tutti gli enti interessati.

Le funzioni affidate a Consip S.p.A., quale amministrazione aggiudicatrice al servizio delle amministrazioni pubbliche, sono state ulteriormente ampliate dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge Finanziaria 2003), stabilendo in modo più puntuale l'ambito di obbligatorietà ad aderire alle convenzioni Consip; successivamente sono state oggetto di diversi interventi normativi, che hanno sensibilmente modificato il sistema.

Con l'entrata in vigore il primo gennaio 2004 della Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n.350), il sistema di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni è stato nuovamente ridisegnato: le convenzioni che saranno stipulate da Consip riguarderanno acquisti di beni e di servizi che abbiano rilevanza nazionale; le amministrazioni statali non hanno più l'obbligo di aderire alle convenzioni, ma solo la facoltà di ricorrervi ovvero di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento; i partiti politici possono aderire alle convenzioni; le aggregazioni di enti previste nell'art. 59 della Legge finanziaria 2001 possono essere promosse per acquisti di rilevanza regionale; le regioni devono adottare le iniziative e le disposizioni necessarie affinché le aziende sanitarie ed ospedaliere, nell'acquisto di beni e servizi, attuino i principi di cui all'articolo 26 della Legge Finanziaria 2000 e all'articolo 59 della Legge Finanziaria 2001; è venuto meno l'obbligo, in caso di non adesione alle convenzioni Consip, di porre i prezzi Consip come base d'asta al ribasso negli acquisti effettuati in maniera autonoma dagli enti locali e la previsione che estendeva tale disciplina alle aziende degli enti medesimi; è stata prevista, inoltre, con norma transitoria, la facoltà per le amministrazioni di decidere se continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate dalla Consip S.p.A.

Infine, è stata introdotta la possibilità per la Consip di fornire, al fine di razionalizzare la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno, su specifica richiesta, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio, supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro consorzi, assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese locali nel rispetto dei principi di concorrenza.

Sebbene non abbiano più carattere di obbligatorietà, la conoscenza della convenzioni della Consip può comunque essere utile e servire da termine di paragone, quando non si decida di aderire ad esse. Maggiori informazioni e l'elenco delle convenzioni attive sono disponibili nel sito www.acquistinretepa.it
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