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DL 35/2013. TERMINE PUBBLICAZIONE SITO INTERNET . CHI L'HA VISTO?

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Messaggio  utborbona Ven 28 Giu 2013 - 6:31

Scusate ,
ma dove è scrittosul DL che la pubblicazione dei piani di pagamento deve avvenire entro il 5 Luglio ?

HAlley ( che ci fornisce il programma di gestione delle pratiche ) , invia uno scadenziario in cui tale passaggio è senzatermine , e sulla legge non lo vedo da nessuna parte .
Potete aiutarmi ?

Già che ci siete ... che significa <<pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti>> (le norme sono peraltro abrogate...).

Occorre indicare i nomi dei creditori?

Grazie .

utborbona

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Messaggio  annam Ven 28 Giu 2013 - 8:00

D.L. 35/2013 CONVERTITO IN L. 64/2012 ART.6 COMMA 9

annam

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Messaggio  Paolo Gros Lun 1 Lug 2013 - 0:29

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO - UFFICI XVIII-XX
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – UFFICI II-X
ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE – UFFICIO IX
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA – UFFICI XII-XIII
ISPETTORATO GENERALE PER L’INFORMATIZZAZIONE DELLA CONTABILITÀ DI STATO – UFFICIO IV
CIRCOLARE N. 30 Roma, 28 GIUGNO 2013
Prot. n.
Allegati: Alle Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196
Loro sedi
e p.c.
Al Dipartimento del tesoro
Al Dipartimento delle finanze

Loro sedi


OGGETTO : Decreto legge 8 aprile 2013, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64. Modalità applicative della comunicazione di cui all’articolo 7, comma 4 nonché delle disposizioni introdotte in fase di conversione in legge.

1. PREMESSA
La presente circolare è volta a fornire alle amministrazioni pubbliche interessate elementi informativi per l’attuazione di talune disposizioni previste dal decreto-legge in oggetto (di seguito “decreto-legge”).
Prime indicazioni al riguardo erano state fornite con le circolari n. 17 del 10 aprile 2013 e n.19 del 24 aprile 2013.
In considerazione dell’entrata in funzione della funzionalità della piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che consente la realizzazione dell’elenco dei debiti di cui al comma 4 dell’articolo 7, nonché delle modifiche al testo introdotte in fase di conversione del decreto-legge, si ritiene opportuno integrare le predette indicazioni operative.

2. Modalità di predisposizione dell’elenco di cui al comma 4 dell’articolo 7
L’articolo 7 del decreto-legge, al comma 4 prescrive che gli enti tenuti alla certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono tenuti a comunicare, tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti, nel periodo compreso tra il 1° giugno 2013 ed il 15 settembre 2013, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, non estinti alla data della comunicazione, maturati al 31 dicembre 2012, dando indicazione dei dati identificativi dei rispettivi creditori.
Ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, tale comunicazione, limitatamente ai crediti che non siano stati oggetto di cessione o certificazione, è equivalente a certificazione del credito.
A tal fine, sulla citata piattaforma elettronica è stato reso disponibile, a partire dal 31 maggio 2013, una nuovo pacchetto di funzioni, denominato “Ricognizione debiti”, che permette alle amministrazioni e agli enti pubblici accreditati sul sistema di scaricare i modelli necessari per predisporre le comunicazioni dei debiti riferite a ciascun creditore, con separata evidenza di quelli già oggetto di cessione o certificazione.
I predetti modelli, debitamente compilati, debbono essere caricati sul sistema, che provvede a verificare la conformità dei dati immessi.
Ciascuno dei documenti caricati in piattaforma acquista efficacia giuridica, anche i fini dei successivi utilizzi attraverso operazioni di anticipazione, cessione e compensazione delle somme per le quali la comunicazione equivale a certificazione del credito, solo dopo essere stato firmato elettronicamente attraverso il sistema.
Tale sottoscrizione deve essere effettuata entro il 15 settembre 2013, tuttavia gli enti possono, opzionalmente, rendere visibile il documento caricato sul sistema al titolare dei crediti anche prima che intervenga la sottoscrizione, allo scopo di recepire eventuali segnalazioni previste dall’ultimo periodo del comma 4 dell’articolo 7 del decreto-legge.
Per maggiori dettagli sulle procedure da effettuare attraverso la piattaforma elettronica si rimanda alla “Guida alla ricognizione dei debiti” pubblicata sulla Home page del sistema.

3. Indicazioni relative alle disposizioni introdotte in fase di conversione
Comunicazione ai creditori e pubblicazione sul sito dei pagamenti da effettuare ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5 del decreto-legge (articolo 6, comma 9)
L’articolo 6, comma 9, dispone che, entro il 30 giugno 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, (ossia gli enti locali, le regioni e province autonome, gli enti del SSN e le amministrazioni dello Stato), comunichino ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’articolo 6- bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. Entro il 5 luglio, le stesse amministrazioni pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore.
Al proposito si segnala come i debiti da comunicare ai creditori entro il 30 giugno non devono includere quelli già estinti prima della data di comunicazione. Non sono parimenti oggetto di comunicazione solo i debiti dei quali non sia nota con certezza la data del pagamento, in quanto le risorse o gli spazi relativi non sono stati ancora ottenuti oppure saranno ottenuti, per un ammontare e ad una data non ancora conosciuti al momento della comunicazione, nelle successive scadenze stabilite nel decreto-legge.
La successiva pubblicazione dell’elenco completo, da effettuarsi entro il 5 luglio, dovrà poi avvenire in modo da non consentire la puntuale identificazione del creditore, ossia riportando, oltre a quanto previsto dalla norma (importo e data prevista), esclusivamente codici identificativi della fattura, della richiesta equivalente di pagamento o di altro documento identificativo.
Accertamento della regolarità contributiva (articolo 6, comma 11-ter)
Si rammenta la disposizione prevista dall’articolo 6, comma 11-ter del decreto-legge, in base alla quale “ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.”

Comunicazione annuale dei debiti (articolo 7, comma 4-bis)
Il comma 4-bis prevede una trasmissione annuale, al 30 aprile di ciascun anno, dell’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. La comunicazione avverrà mediante la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, attraverso una apposita funzionalità.
Tale trasmissione ha effetti meramente ricognitivi: l’inclusione nell’elenco non determina pertanto l’automatica certificazione prevista dal successivo comma 6.
In caso di inadempimento, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 del medesimo articolo 7. In particolare, tale comma prevede che l’inadempienza sia rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo.

Apposizione della data prevista di pagamento nell’elenco dei debiti di cui al comma 4 (articolo 7, comma 6)
Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto-legge è relativo alla certificazione d’ufficio dei debiti inclusi dalle amministrazioni nell’elenco di cui al comma 4. Per i crediti non già oggetto di cessione o di certificazione (laddove per certificazioni si intendono, al fine di evitare duplicazioni, anche quelle rilasciate ai sensi di norme diverse dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 185/2008), è infatti previsto che l’inserimento nel predetto elenco, equivalga a certificazione.
La formulazione originaria prevedeva che le certificazioni d’ufficio fossero in ogni caso rilasciate senza apposizione di una data prevista di pagamento, con la conseguenza di precludere l’utilizzo di dette certificazioni ai fini delle compensazioni con i debiti per tributi, contributi e premi, previste dagli articoli 28-quater e 28-quinquies del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (tali articoli prevedono infatti che la compensazione sia consentita solo in presenza di crediti certificati per i quali l’amministrazione debitrice abbia indicato la data prevista per il pagamento).
In fase di conversione, si è introdotto un meccanismo per consentire la progressiva apposizione della data di pagamento ai debiti certificati d’ufficio ai sensi del comma 6, nei limiti delle risorse rese disponibili dal decreto-legge in oggetto (sia attraverso la concessione di spazi finanziari sul patto di stabilità interno sia attraverso la concessione delle anticipazioni di liquidità).
Ciò comporta che, nel momento in cui l’amministrazione debitrice riceve notizia dell’entità delle risorse ad essa riconosciute e della data in cui tali risorse saranno effettivamente disponibili, questa è tenuta ad aggiornare l’elenco, indicando la data prevista di pagamento relativamente ad un set di debiti di importo corrispondente. La disponibilità di risorse aggiuntive che dovesse successivamente intervenire comporterà l’apposizione della data ad ulteriori debiti, fino a quel momento certificati senza data.
Giova precisare che la data apposta sulla certificazione di un debito non è soggetta a successive modifiche ed aggiornamenti.

Aggiornamento costante dello stato dei debiti (articolo 7, comma 7-bis)
Il comma 7-bis è volto a garantire l’imprescindibile requisito del costante aggiornamento, nella piattaforma elettronica, dei debiti comunicati. La registrazione in piattaforma dei pagamenti effettuati per l’estinzione dei predetti debiti, oltre che per fini ricognitivi, è necessaria ad evitare che i creditori possano utilizzare, per le finalità previste dalla normativa in materia di certificazione, crediti che in realtà sono già stati pagati dall’amministrazione.
Si segnala che l’inadempienza è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporti responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Estensione a tutte le amministrazioni pubbliche dell’obbligo di registrazione e comunicazione dei debiti (articolo 7, comma 7-ter)
Il comma 7-ter estende l’obbligo di registrazione alla piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti a tutte le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196.
L’obbligo di registrazione previsto dal comma 1 del medesimo articolo 7 è infatti relativo ai soli enti tenuti alla certificazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Con l’introduzione del comma 7-ter, l’obbligo di registrazione è esteso, tra gli altri, agli enti oggetto di esclusione dall’ambito di applicazione della predetta norma, quali gli enti locali commissariati ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La registrazione alla piattaforma elettronica, da effettuarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, è propedeutica all’invio della comunicazione dell’elenco dei debiti di cui al comma 4.
Tale comunicazione è effettuata – entro la scadenza del 15 settembre - a soli fini ricognitivi e non comporta gli effetti di cui al comma 6, in termini di automatica certificazione del debito, che si intendono relativi ai soli enti tenuti alla certificazione ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il Ragioniere Generale dello Stato



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