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ASSUNZIONE A T.I. - INTERVALLO STIPULA CONTRATTO
Salve.
Lavoro in un Comune con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, personale non dirigente.
Di recente mi è pervenuta la lettera di altro Comune che intende assumermi, con qualifica dirigenziale e con contratto a t.i., per scorrimento della graduatoria di un concorso per dirigente al quale partecipai 2 anni fa.
L'assunzione nel nuovo Comune è prevista per il 2 settembre 2013.
Vorrei sapere quanto tempo prima devo dimettermi dal Comune dove attualmente lavoro ovvero posso stipulare il nuovo contratto dirigenziale, senza soluzione di continuità? (es.: dimissioni con l'attuale Comune al 01.09.2013 ed assunzione nel nuovo Comune - con diversa qualifica - al 02.09.2013).
Grazie
Lavoro in un Comune con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, personale non dirigente.
Di recente mi è pervenuta la lettera di altro Comune che intende assumermi, con qualifica dirigenziale e con contratto a t.i., per scorrimento della graduatoria di un concorso per dirigente al quale partecipai 2 anni fa.
L'assunzione nel nuovo Comune è prevista per il 2 settembre 2013.
Vorrei sapere quanto tempo prima devo dimettermi dal Comune dove attualmente lavoro ovvero posso stipulare il nuovo contratto dirigenziale, senza soluzione di continuità? (es.: dimissioni con l'attuale Comune al 01.09.2013 ed assunzione nel nuovo Comune - con diversa qualifica - al 02.09.2013).
Grazie
gides60- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 10.07.12
preavviso
a disciplina del preavviso è contenuta nell'art. 39 del ccnl 1995, come modificato dal ccnl del 1996; la durata dipende dall'anzianità di servizio;
questa la norma contrattuale:
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
al link
http://www.paologros.net/t4325-preavviso-dimissioni
questa la norma contrattuale:
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
al link
http://www.paologros.net/t4325-preavviso-dimissioni
Re: ASSUNZIONE A T.I. - INTERVALLO STIPULA CONTRATTO
Grazie della sollecita risposta.
Forse mi sono espresso male io, però!
In effetti, la mia domanda tendeva a sapere - fermo restando il preavviso - se c'è l'obbligo che intercorra un intervallo di tempo tra la fine del vecchio rapporto e la stipula del nuovo contratto (24, 48 h dalla cessazione, ecc.)
Grazie di nuovo :-)
Forse mi sono espresso male io, però!
In effetti, la mia domanda tendeva a sapere - fermo restando il preavviso - se c'è l'obbligo che intercorra un intervallo di tempo tra la fine del vecchio rapporto e la stipula del nuovo contratto (24, 48 h dalla cessazione, ecc.)
Grazie di nuovo :-)
gides60- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 10.07.12
Re: ASSUNZIONE A T.I. - INTERVALLO STIPULA CONTRATTO
Grazie di nuovo
gides60- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 10.07.12
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