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Dietro front su sblocco turn over sopra i 5000 -

2 partecipanti

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Dietro front su sblocco turn over sopra i 5000 -  Empty Dietro front su sblocco turn over sopra i 5000 -

Messaggio  Paolo Gros Mer 24 Nov 2010 - 5:33

La formulazione del nuovo emendamento sullo sblocco del turn over per gli enti soggetti al patto e' il seguente : art.1 comma 118 Ddl stabilita':
"Al comma 7 dell’articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42»”.

Cio' significa che mentre nella precedente stesura la deroga al 20% era per tutte le funzioni fondamentali di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009 ora si limita alla lettera b ovvero ai soli appartenenti alla polizia municipale.



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Dietro front su sblocco turn over sopra i 5000 -  Empty Ulteriore dietro fronto sopra i 5.000 per limite spesa

Messaggio  Paolo Gros Dom 10 Apr 2011 - 23:19

Il concetto: negli enti soggetti al patto il calcolo del 20% della spesa dei cessati riguarda anche i contratti a termine.


La norma di cui all’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, pur confermando le rigide prescrizioni in materia di contenimento di spesa per il personale, consente agli enti di effettuare nuove assunzioni entro un limite che ha come riferimento una percentuale di spesa sostenuta per il personale che sia cessato dal servizio nell’anno precedente.
Si osserva, in proposito, che l’inciso contenuto nel comma in esame “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” si riferisce alle assunzioni di personale vietate agli enti che abbiano un’incidenza di spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti e non è riproposto nella seconda parte della disposizione, che è riferita alla possibilità di assunzioni per gli enti che non rientrino in tale divieto.
La richiamata ratio della norma, di generale contenimento della spesa per il personale, induce a ritenere che il riferimento al titolo e della tipologia contrattuale, contenuto nella prima parte della norma (di divieto), debba valere anche per la disposizione della seconda parte (di deroga) e riguardi, pertanto, tanto i rapporti di lavoro a termine, quanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In tal senso depone anche l’inserimento, tra le componenti da considerare per il calcolo del parametro di riferimento per l’applicazione del predetto divieto di assunzione, delle retribuzioni lorde al personale dipendente, sia avente contratto a tempo indeterminato, sia avente contratto a tempo determinato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui sono elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale (cfr. Sez. Reg. Contr. Toscana, parere n.111/2010 del 4 ottobre 2010).
L’esclusione delle spese sostenute per il personale a tempo determinato cessato nel corso del 2010 dal calcolo in discorso, oltre a non essere conforme al dettato normativo, potrebbe condurre a conseguenze contrarie alla ratio della legge stessa. Sul punto, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nel parere n. 6/2011 del 9 febbraio 2011, ha affermato che “al fine della normativa limitativa delle assunzioni con finalità di contenimento della spesa va accolta una nozione estensiva di assunzione di personale, comprensiva di qualsiasi titolo e tipologia contrattuale. Escludere dal divieto di assunzione quella a tempo determinato favorirebbe facili elusioni della norma proibitiva”.
Pertanto, non si ritiene percorribile la soluzione interpretativa proposta dal Comune istante, che potrà procedere con eventuali assunzioni, nel 2011, nel rispetto del limite del turn over prescritto dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 con riferimento il dato complessivo di spesa corrispondente alle cessazioni di personale dell'anno 2010.
Infine, la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9 ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010.
Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/CONTR/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente.
È quanto ha precisato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Lombardia con la Deliberazione n. 167/2011/PAR.


Fonte: Gruppo Delfino
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Messaggio  stefano1600 Mar 19 Apr 2011 - 2:55

Buon giorno, in deroga parziale alla norma che prevede il limite del turn over al 20% (anche per i contratti a tempo determinato sembrerebbe), non ritiene applicabile (come norma speciale e quindi tuttora in vigore anche se antecedente il dl 78/2010) l'art. 10 comma 7 del dlgs 368/2001 nella parte seguente? (La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: .........b) per ragioni di carattere sostitutivo,.........)
nel caso concreto, può un comune con più di 5000 abitanti assumere in base a tale norma un soggetto a tempo determinato in sostituzione (temporanea) di una unità di personale comandato verso altra amministrazione?
grazie.

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Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Apr 2011 - 3:04

Mi pare una vera e prorpia contraddizione in termini ed una elusione della norma.
Prima permetto il comando presso altra PA (quindi il dipendente a tempo indeterminato non mi serve ) poi lo sostituisco con un td in deroga speciale alle limitazioni .
Ergo faccio rientrare dal comando il soggetto comandato.

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Messaggio  stefano1600 Mar 19 Apr 2011 - 3:18

d'accordo, ma il comando, come la mobilità in questo modo dovrebbero essere sempre motivate da esubero di personale, non ritiene che un'amministrazione possa semplicemente fare un favore a un dipendente (quello comandato) per avvicinarlo alla propria famiglia? consideri che nella mia famiglia (sono io il comandato) c'è una persona con handicap e la legge favorisce gli spostamenti (la 104 non obbliga al trasferimento, ma nella stessa legge all'art. 33 comma 5 dice: 5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede) non ritiene che sulla base di questo il mio ragionamento sia corretto? e che quindi il mio comune possa assumere una persona a tempo determinato in mia sostituzione sulla base del ragionamento che ho fatto prima e della norma da me richiamata?
qui non si tratta di eludere la norma, e assumere una persona sia pure a tempo determinato, ma di favorire il soggetto comandato sulla base del principio espresso nella l. 104/92.
grazie

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Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Apr 2011 - 3:30

Il caso e' molto particolare pero' a mio avviso , fermo restando che i principi di tutela della L.104 che sono sacrosanti, l'amministrazione se si e' mossa come detto "...semplicemente per fare un favore a un dipendente " non ha pero' considerato le necessita' datoriali e quanto organizzativamente ne sarebbe conseguito.
Umanamente condivido ed apprezzo il comportamento della PA che pero' per altri versi nel caso e' censurabile poiche' i trattamenti " di favore" non potrebbero in concreto esistere nella pubblica amministrazione .
Vedo la sotituzione con un Td difficilmente sostenibile non illegittima.
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Messaggio  stefano1600 Mar 19 Apr 2011 - 6:04

in effetti la mia situazione è particolare,
ma, in linea generale, è sostenibile la tesi in base alla quale l'art. 10 comma 7 del dlgs 368/2001 si pone come "norma speciale" rispetto al dl 78/2010 e come tale tuttora in vigore (e quindi in deroga, nel caso specifico dell'assunzione in sostituzione, al limite del turn over del 20% per i contratti a td)?
grazie

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Messaggio  Paolo Gros Mar 19 Apr 2011 - 9:41

A mio parere la norma successiva limita la precedente ed il Dlgs 368/2001 non puo 'essere derogatorio al limite 20% , cosi' fosse sarebbe stato espressamente richiamato.
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Messaggio  stefano1600 Dom 8 Mag 2011 - 4:13

Paolo Gros ha scritto:Il concetto: negli enti soggetti al patto il calcolo del 20% della spesa dei cessati riguarda anche i contratti a termine.


La norma di cui all’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, pur confermando le rigide prescrizioni in materia di contenimento di spesa per il personale, consente agli enti di effettuare nuove assunzioni entro un limite che ha come riferimento una percentuale di spesa sostenuta per il personale che sia cessato dal servizio nell’anno precedente.
Si osserva, in proposito, che l’inciso contenuto nel comma in esame “a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” si riferisce alle assunzioni di personale vietate agli enti che abbiano un’incidenza di spesa di personale pari o superiore al 40% delle spese correnti e non è riproposto nella seconda parte della disposizione, che è riferita alla possibilità di assunzioni per gli enti che non rientrino in tale divieto.
La richiamata ratio della norma, di generale contenimento della spesa per il personale, induce a ritenere che il riferimento al titolo e della tipologia contrattuale, contenuto nella prima parte della norma (di divieto), debba valere anche per la disposizione della seconda parte (di deroga) e riguardi, pertanto, tanto i rapporti di lavoro a termine, quanto i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
In tal senso depone anche l’inserimento, tra le componenti da considerare per il calcolo del parametro di riferimento per l’applicazione del predetto divieto di assunzione, delle retribuzioni lorde al personale dipendente, sia avente contratto a tempo indeterminato, sia avente contratto a tempo determinato, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui sono elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale (cfr. Sez. Reg. Contr. Toscana, parere n.111/2010 del 4 ottobre 2010).
L’esclusione delle spese sostenute per il personale a tempo determinato cessato nel corso del 2010 dal calcolo in discorso, oltre a non essere conforme al dettato normativo, potrebbe condurre a conseguenze contrarie alla ratio della legge stessa. Sul punto, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nel parere n. 6/2011 del 9 febbraio 2011, ha affermato che “al fine della normativa limitativa delle assunzioni con finalità di contenimento della spesa va accolta una nozione estensiva di assunzione di personale, comprensiva di qualsiasi titolo e tipologia contrattuale. Escludere dal divieto di assunzione quella a tempo determinato favorirebbe facili elusioni della norma proibitiva”.
Pertanto, non si ritiene percorribile la soluzione interpretativa proposta dal Comune istante, che potrà procedere con eventuali assunzioni, nel 2011, nel rispetto del limite del turn over prescritto dall’art. 14, comma 9, del D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010 con riferimento il dato complessivo di spesa corrispondente alle cessazioni di personale dell'anno 2010.
Infine, la norma finanziaria di cui al citato art. 14, comma 9 ha previsto una nuova annualità di riferimento su cui parametrare il calcolo della spesa di personale che individua il limite per procedere a nuove assunzioni. L’anno di riferimento considerato dalla norma è, appunto, il 2010, che costituisce il primo anno di riferimento utile ove permanga la disposizione in questione. Per quanto concerne la possibilità di assunzione nell’anno 2011, pertanto, i vincoli alla spesa di personale devono essere considerati con esclusivo riguardo al 2010.
Con riguardo agli anni successivi al 2011, invece, valorizzando la nozione di “anno precedente” riferita agli enti non sottoposti al patto di stabilità definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 52/CONTR/10 dell’11 novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell’anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell’anno precedente.
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Fonte: Gruppo Delfino

alla luce della delibera della corte dei conti sezioni riunite n. 20/2011 e della delibera della corte dei conti campania n. 246/2011 ritiene superato il dettato della delibera della corte dei conti lombardia n. 167? consideri che anche su Italia oggi era apparso un articolo (mi sembra in data 18/04) che criticava fotemente la delibera della corte Lombardia.
grazie

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Messaggio  Paolo Gros Dom 8 Mag 2011 - 10:14

Direi che alla luce della delibera della corte dei conti sezioni riunite n. 20/2011 la delibera Corte Lombardia possa dirsi superata .
In qualsiasi caso si intenda computare nel limite anche i tempi determinati ritengo che l'ente agisca legittimamamente anche in presenza di una notevole ( come sempre ) incertezza della norma nella forma piu' favorevole all'ente.
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