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Ricorso commissione tributaria provinciale
chiedo informazioni relativamente a modalità e tempistiche per un ricorso. Mi spiego meglio:
Contribuente presnta il 02/05/2011 richiesta di rimborso ICI. IN data 31/05/2011 notifico, a mezzo del servizio postale, l'accoglimento parziale alla richiesta avanzata.Il contribuente riceve la comunicazione in data 03/06/2011 e il 18/07/2011 propone ricorso alla commissione tributaria provinciale. Le mie perplessità sono le seguenti:
La proposizione al ricorso non è in carta legale, è accettabile comunque? Se si, il termine di 60gg, non perentorio, per produrre le controdeduzioni decorrono dal 18/07/2011 considerando anche i 46gg di interruzione feriale (01/08-15/09)?
Grazie a chiunque mi possa illuminare in materia.
Contribuente presnta il 02/05/2011 richiesta di rimborso ICI. IN data 31/05/2011 notifico, a mezzo del servizio postale, l'accoglimento parziale alla richiesta avanzata.Il contribuente riceve la comunicazione in data 03/06/2011 e il 18/07/2011 propone ricorso alla commissione tributaria provinciale. Le mie perplessità sono le seguenti:
La proposizione al ricorso non è in carta legale, è accettabile comunque? Se si, il termine di 60gg, non perentorio, per produrre le controdeduzioni decorrono dal 18/07/2011 considerando anche i 46gg di interruzione feriale (01/08-15/09)?
Grazie a chiunque mi possa illuminare in materia.
berta- Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 05.01.11
Re: Ricorso commissione tributaria provinciale
Per proporre controdeduzioni innanzi tutto devi aspettare che il ricorrente si costituisca in giudizio e si formi il fascicolo con il relativo numero di ruolo generale.
In ogni caso tieni presente il termine della notifica del ricorso per i sessanta giorni.
Puoi costituiri anche dopo, ma hai delle decadenze riguardo alla documentazione da produrre.
Il Comune non sconta l'imposta di bollo, quindi le memorie sono in carta libera.
In ogni caso tieni presente il termine della notifica del ricorso per i sessanta giorni.
Puoi costituiri anche dopo, ma hai delle decadenze riguardo alla documentazione da produrre.
Il Comune non sconta l'imposta di bollo, quindi le memorie sono in carta libera.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Ricorso tributaria
Ribadendo quanto espresso nell'altro post ( poiche' e' duplicato ) aggiungo nel caso :
Il ricorso, redatto in carta legale e contenente tutti gli elementi stabiliti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, tenendo conto della sospensione feriale dei termini (dal 1° agosto al 15 settembre).
Il ricorso avverso il rifiuto o il silenzio-rifiuto alla restituzione del tributo o delle sanzioni può essere prodotto dopo il 90° giorno dalla notifica dell'istanza di rimborso ed entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni). Se la Commissione condanna il Comune al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l'ha emessa, a richiesta dell'interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del Codice di procedura civile. La sentenza delle Commissioni tributarie provinciale e regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso Codice di procedura civile.
La costituzione in giudizio del Comune invece , come detto, non sconta l'imposta di bollo e deve essere prodotto in carta semplice.
Il ricorso, redatto in carta legale e contenente tutti gli elementi stabiliti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 546/92, deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto, tenendo conto della sospensione feriale dei termini (dal 1° agosto al 15 settembre).
Il ricorso avverso il rifiuto o il silenzio-rifiuto alla restituzione del tributo o delle sanzioni può essere prodotto dopo il 90° giorno dalla notifica dell'istanza di rimborso ed entro il termine di prescrizione ordinaria (dieci anni). Se la Commissione condanna il Comune al pagamento di somme, e solo se la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria della Commissione che l'ha emessa, a richiesta dell'interessato, rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del Codice di procedura civile. La sentenza delle Commissioni tributarie provinciale e regionale spedita in forma esecutiva è titolo per le azioni esecutive previste dallo stesso Codice di procedura civile.
La costituzione in giudizio del Comune invece , come detto, non sconta l'imposta di bollo e deve essere prodotto in carta semplice.
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