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Certificazione crediti
Secondo voi il credito da certificare ai sensi del d.l.35/2013 certo liquido ed esigibile è determinato solo in presenza di atto di liquidazione o la fatturazione della progettazione di un sal più volte sollecitata entro il 31.12 senza che l'ufficio abbia proceduto alla liquidazione può essere certificato. grazie
bassanoromano- Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 12.03.12
Re: Certificazione crediti
DAI UNA LETTURA QUA, dpr 207/2010
Art. 143
Termini di pagamento degli acconti e del saldo
(art. 29, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5.
Art. 144
Interessi per ritardato pagamento
(art. 30, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice
civile.
5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed aisubappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, IO CREDO CHE IL DEBITO SIA CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) (tieni conto che altrimenti non produrrebbe interessi) dalla data emissione del certificato di pagamento - SAL ATTESO CHE COMUNQUE, per l'emissione è necessario richiedere il DURC E QUESTO SIA REGOLARE. (infatti al comma 1 dell'art. 143 si danno 45 giorni - termine max per ricevere il durc attesa anche la possibile sospensione - per l'emissione del certificato di pagamento
Art. 143
Termini di pagamento degli acconti e del saldo
(art. 29, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.
4. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 6, commi 3, 4 e 5.
Art. 144
Interessi per ritardato pagamento
(art. 30, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al
tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all’esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute;
sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsto dai commi 1, 2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e finanze. I capitolati possono prevedere che la misura di tale saggio sia comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice
civile.
5. Nel caso di subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo, e 118, comma 3, primo periodo, del codice, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all’esecutore ed aisubappaltatori in proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi.
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, IO CREDO CHE IL DEBITO SIA CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) (tieni conto che altrimenti non produrrebbe interessi) dalla data emissione del certificato di pagamento - SAL ATTESO CHE COMUNQUE, per l'emissione è necessario richiedere il DURC E QUESTO SIA REGOLARE. (infatti al comma 1 dell'art. 143 si danno 45 giorni - termine max per ricevere il durc attesa anche la possibile sospensione - per l'emissione del certificato di pagamento
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
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