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Ricorso commissione tributaria provinciale

3 partecipanti

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Messaggio  berta Mer 3 Ago 2011 - 8:26

chiedo informazioni relativamente a modalità e tempistiche per un ricorso. Mi spiego meglio:
Contribuente presnta il 02/05/2011 richiesta di rimborso ICI. IN data 31/05/2011 notifico, a mezzo del servizio postale, l'accoglimento parziale alla richiesta avanzata.Il contribuente riceve la comunicazione in data 03/06/2011 e il 18/07/2011 propone ricorso alla commissione tributaria provinciale. Le mie perplessità sono le seguenti:
La proposizione al ricorso non è in carta legale, è accettabile comunque? Se si, il termine di 60gg, non perentorio, per produrre le controdeduzioni decorrono dal 18/07/2011 considerando anche i 46gg di interruzione feriale (01/08-15/09)?
Grazie a chiunque mi possa illuminare in materia.

berta

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Ricorso commissione tributaria provinciale Empty Ricorso

Messaggio  Paolo Gros Mer 3 Ago 2011 - 23:46

Per punti:
1) la mancata apposizione del bollo e' violazione alla legge sul bollo ma non rientra tra i casi di inammissibilita' del ricorso ( per il soggetto che propone il ricorso )
2) Se l’atto di accertamento è notificato prima del periodo di sospensione e il termine per proporre ricorso scade tra il 1° agosto e il 15 settembre o successivamente al 15 settembre, il periodo dal 1º agosto al 15 settembre (46 giorni) non va computato nel calcolo dei giorni utili per ricorrere e il computo dei termini riprende dal 16 settembre, tenendo conto dei giorni decorsi anteriormente al 1° agosto.
Tanto vale sia per la presentazione del ricorso che per la costituzione in giudizio dell'ente.

La costituzione in giudizio dell'ente e' in carta semplice e non sconta l'imposta di bollo.

Nel caso invece il ricorrente proponga ricorso in carta semplice ricordo:

In ultimo ex art.19 DPR 642/1972

Salvo quanto disposto dai successivi artt. 20 e 21, i giudici, i funzionari e i
dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei
rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonchè
gli arbitri, non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la
produzione
o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei
loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del
presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi
devono essere inviati a cura dell'Ufficio che li ha ricevuti
e, per l'Autorità
giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai
sensi dell'art. 31, al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla
data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del
provvedimento giurisdizionale o del lodo.
(1) Articolo sostituito dall'art. 16 D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, a decorrere dal 1° gennaio 1983
Paolo Gros
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Ricorso commissione tributaria provinciale Empty Re: Ricorso commissione tributaria provinciale

Messaggio  El_Peco Ven 5 Ago 2011 - 7:44

Dalla manovra finanziaria non c'è il contributo unico invece delle marche da bollo?

El_Peco

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Ricorso commissione tributaria provinciale Empty Ricorso tributaria

Messaggio  Paolo Gros Ven 5 Ago 2011 - 7:55

Certo che si.
L’art. 37 del D.L. 98/2011, commi 6 e 7, modifica l’art. 13 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) introduce all’art. 13 il nuovo comma 6-quater che prevede il versamento del contributo unificato per i ricorsi principali ed incidentali proposti avanti le Commissione tributarie provinciali e regionali nelle seguenti misure:

VALORE CONTROVERSIA

AMMONTARE CONTRIBUTO UNIFICATO


Fino € 2.582,28
€ 30

oltre € 2.582,28 fino a € 5.000
€ 60

oltre € 5.000 fino a € 25.000
€ 120

oltre € 25.000 fino a € 75.000
€ 250

oltre € 75.000 fino a € 200.000
€ 500

oltre € 200.000
€ 1.500

Il valore della controversia – secondo quanto disposto dal nuovo comma 3-bis aggiunto all’art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 - è determinato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs 546/92 e quindi è determinato con riferimento all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Per le controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni il valore della controversia è, invece, determinato dalla somma di quest’ultime.
Lo stesso comma 3-bis prevede che il valore della lite “deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nelle ipotesi di prenotazione a debito”.
Il Contributo unificato sostituisce l’imposta di bollo che, pertanto, non dovrà più essere assolta al momento della proposizione del ricorso.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato:

a) tramite modello F23 utilizzando il codice tributo 941-T;

b) tramite conto corrente postale intestato alla sezione Tesoreria dello Stato competente per Provincia;

c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Le ricevute di pagamento del contributo unificato dovranno essere allegate al momento del deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria la cui segreteria dovrà verificare che il ricorso riporti l’apposita dichiarazione sul valore della lite e l’assolvimento dell’obbligo di versamento del contributo unificato.
L’art. 37, c. 7, del D.L 98/2011 precisa che il contributo unificato è dovuto per le controversie instaurate, nonché ai ricorsi notificati ai sensi D.Lgs 546/92 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e quindi successivamente al 6 luglio 2011.
Il contributo unificato, dunque, non è dovuto per i ricorsi già proposti alla data dell’entrata in vigore del decreto e per i quali debba ancora essere conclusa la sola fase della costituzione in giudizio.
Tra le altre novità cui gli operatori devono prestare attenzione perché andranno ad incidere, a breve, sulle procedure di proposizione del ricorso vi è l’obbligo di indicare nel ricorso o nel primo atto difensivo l’indirizzo di posta certificata del difensore o delle parti.
Tale obbligo è stato introdotto a seguito della modifica introdotta all’art. 16 del D.Lgs 546/92 che, al novellato comma 1-bis, dispone che le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta certificata.
La mancata indicazione dell’indirizzo di posta certificata è sanzionata con una maggiorazione del 50% del contributo unificato.
Il rispetto di tale ulteriore adempimento appare un nuovo ostacolo frapposto al cittadino il quale, è bene ricordarlo, per controversi inferiori ad Euro 2.582,28 può proporre ricorso direttamente senza l’assistenza tecnica.

Paolo Gros
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