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ACCERTAMENTO TARSU - OMESSA DENUNCIA O SANZIONE DEL 30%
Ho ricevuto un accertamento TARSU per gli ultimi 5 anni a partire dal 2007 per un immobile fantasma non accatastato con la sanzione dell'OMESSA DENUNCIA ripetuta per ogni anno. Ho scritto al comune con una dichiarazione di autotutela chiedendo l'applicazione della sanzione OMESSA solo per l'anno 2007, (vista anche la sentenza n. 69/2005 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e considerato anche il divieto di cumulo giuridico nell’adozione di sanzioni amministrative) il dipendente comunale preposto all'ufficio tributi mi ha detto che qualora il dirigente accetta la mia richiesta, mi eliminerà la sanzione di OMESSA a partire dal 2008 ma mi applicherà la liquidazione d'imposta (sanzione) del 30% che si applica a chi ha fatto al denuncia degli immobili ma non paga le tasse.
La mia domanda è, per chi non ha fatto mai la denuncia degli immobili può il comune applicare la sanzione del 30%, la stessa sanzione che viene applicata per chi non paga? Qual'è la differenza tra la sanzione del 30% e la sanzione dell'omessa? se cosi fosse quale mi conviene pagare delle due?
Attendo vostre.
Giuseppe
La mia domanda è, per chi non ha fatto mai la denuncia degli immobili può il comune applicare la sanzione del 30%, la stessa sanzione che viene applicata per chi non paga? Qual'è la differenza tra la sanzione del 30% e la sanzione dell'omessa? se cosi fosse quale mi conviene pagare delle due?
Attendo vostre.
Giuseppe
Giuscamp- Messaggi : 1
Data d'iscrizione : 24.07.13
Re: ACCERTAMENTO TARSU - OMESSA DENUNCIA O SANZIONE DEL 30%
E' corretto applicare la sanzione per omessa ripetuta per ogni anno d'accertamento
La giurisprudenza prevalente è ormai allineata su tale interpretazione
Accertamento
1.L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2.L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.
Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
La giurisprudenza prevalente è ormai allineata su tale interpretazione
Accertamento
1.L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2.L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunale.
Sanzioni
1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’articolo 32, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l’omessa ovvero per l’infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
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