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educazione stradale
Una somma destinata al piano di lavoro polizia municipale finalizzato all’educazione stradale nelle scuole elementari e materna, per complessivi € 1.400,00 annui, è stata inserita nella contrattazione integrativa decentrata a decorrere dal 2004 ad integrare il fondo di produttività per personale per la parte variabile in conformità agli artt. 15, lett. k) e 17, 2° comma, lett. g) del CCNL 01/04/1999. Tale somma è stata altresì prevista in apposito intervento di bilancio, finanziata con i proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della Strada. I corsi vengono effettuati in orario di lavoro.
In seguito alla riformulazione dell’art. 208 ad opera della legge n. 120/2010 nonché alle limitazioni apposte all’aumento del fondo dalle normative finanziarie, in ordine all’utilizzo di tali risorse si sono espresse diverse sezioni della corte dei conti e l’unica favorevole alla data attuale risulta essere la Corte della Liguria. Comunque tutti i pareri sono concordi nel ritenere che l’eventuale utilizzo delle risorse vada effettuato nell’ambito degli incrementi previsti dall’art. 15, c. 5, mediante progetti.
Si osserva che l’educazione stradale nelle scuole difficilmente può presentare i carattere di novità che dovrebbero di volta in volta informare i progetti, semmai cambiano gli alunni ma non l’attività. D’altro canto il tenore della disposizione: “… allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale” è tale da riservare la conduzione dei corsi alla polizia locale. Per questa particolare attività è ancora possibile imputare il finanziamento della relativa spesa ai proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della Strada utilizzando tali risorse nell’alveo dell’art.15 lett. K?
In seguito alla riformulazione dell’art. 208 ad opera della legge n. 120/2010 nonché alle limitazioni apposte all’aumento del fondo dalle normative finanziarie, in ordine all’utilizzo di tali risorse si sono espresse diverse sezioni della corte dei conti e l’unica favorevole alla data attuale risulta essere la Corte della Liguria. Comunque tutti i pareri sono concordi nel ritenere che l’eventuale utilizzo delle risorse vada effettuato nell’ambito degli incrementi previsti dall’art. 15, c. 5, mediante progetti.
Si osserva che l’educazione stradale nelle scuole difficilmente può presentare i carattere di novità che dovrebbero di volta in volta informare i progetti, semmai cambiano gli alunni ma non l’attività. D’altro canto il tenore della disposizione: “… allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale” è tale da riservare la conduzione dei corsi alla polizia locale. Per questa particolare attività è ancora possibile imputare il finanziamento della relativa spesa ai proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della Strada utilizzando tali risorse nell’alveo dell’art.15 lett. K?
fulvio.g- Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 03.08.11
208
Come detto in altri post sul problema si e' in attesa del pronunciamento della Corte a sezioni unite a cui il problema e' stato indirizzato proprio per discordi pareri delle varie Corti.
Senza avere la sfera di cristallo e' quasi certo , salvo smentite dell'ultima ora, che le sezioni unite sposeranno la piu' parte della tesi tendente all'inserimento nell'art.15 V comma di tali risorse imputando peraltro in tal modo tali spese al calcolo della percentuale per spese di personale.
D'altra parte come giustamente dici "l’educazione stradale nelle scuole difficilmente può presentare i carattere di novità che dovrebbero di volta in volta informare i progetti, semmai cambiano gli alunni ma non l’attività" per cui non e' legittimamente inseribile nel 15 V comma.
Per porre comunque la parola fine attenderei senza dubbio il parere delle sezioni unite della Corte.
Senza avere la sfera di cristallo e' quasi certo , salvo smentite dell'ultima ora, che le sezioni unite sposeranno la piu' parte della tesi tendente all'inserimento nell'art.15 V comma di tali risorse imputando peraltro in tal modo tali spese al calcolo della percentuale per spese di personale.
D'altra parte come giustamente dici "l’educazione stradale nelle scuole difficilmente può presentare i carattere di novità che dovrebbero di volta in volta informare i progetti, semmai cambiano gli alunni ma non l’attività" per cui non e' legittimamente inseribile nel 15 V comma.
Per porre comunque la parola fine attenderei senza dubbio il parere delle sezioni unite della Corte.
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