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giorgi.bruno
Paolo Gros
6 partecipanti
Trattamento fiscale e previdenziale rilevatori censimento
Leggevo , gironzolando per il web , che alcuni sostengono che l'attivita' di "rilevatore" per il censimento qualora affidato ad un dipendente comunale rientri tra i compitti di istituto conseguendone il trattamento previdenziale e fiscale quale "lavoro dipendente".
Nel caso non mi trovo in accordo poiche' tali compiti di rilevatori possono essere affidati ad esterni con lavoro occasionale o co.co.co.
Come coniugare la stessa funzione di "rilevatore" in un caso al lavoro dipendente con vincolo di subordinazione e nell'altro con lavoro di natura autonoma senza alcun vincolo di subordinazione.
ne bis in idem per cui i soggetti individuati siano essi dipendenti comunali o esterni debbono soggiacere allo stesso trattamento che e' quello del lavoro occasionale .
Compito di istituto ...ma se a tale rilevazione concorrono dipendenti comunali dell'ufficio tecnico o della ragioneria che caspita ci azzecca il compito di istituto.
Mi sembra davvero una forzatura.
Altri sostengono ancora che ex ’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/01 sia necessario prima di affidare un incarico esterno verificare l’esistenza di professionalità interne.
E questa non e' male ma occorerebbe leggere il comma 6 per intero :
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
ora se tale norma e' applicabile nel caso di specie non riesco davvero ad inquadrare un rilevatore esterno per il censimento in un "esperti di provata competenza"
Onestamente non credevo ne esistessero sul mercato .
Mi pare poi che il compenso per i rilevatori sia monetariamente riferito a ciascuna rilevazione effettuata e nel caso e' tutta da ridere poiche' vorrei comprendere come posso pagare il dipendente comunale in tal modo se riferibile a lavoro dipendente.
Posto che l?ista rimborsera' x euro a questionario verificato ed l'eventuale dipendente comunale sara' stato pagato a tariffa lavoro dipendente straordinario e tale importo sara' superiore al rimborso ....come la mettiamo ?
Nel caso non mi trovo in accordo poiche' tali compiti di rilevatori possono essere affidati ad esterni con lavoro occasionale o co.co.co.
Come coniugare la stessa funzione di "rilevatore" in un caso al lavoro dipendente con vincolo di subordinazione e nell'altro con lavoro di natura autonoma senza alcun vincolo di subordinazione.
ne bis in idem per cui i soggetti individuati siano essi dipendenti comunali o esterni debbono soggiacere allo stesso trattamento che e' quello del lavoro occasionale .
Compito di istituto ...ma se a tale rilevazione concorrono dipendenti comunali dell'ufficio tecnico o della ragioneria che caspita ci azzecca il compito di istituto.
Mi sembra davvero una forzatura.
Altri sostengono ancora che ex ’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/01 sia necessario prima di affidare un incarico esterno verificare l’esistenza di professionalità interne.
E questa non e' male ma occorerebbe leggere il comma 6 per intero :
Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
ora se tale norma e' applicabile nel caso di specie non riesco davvero ad inquadrare un rilevatore esterno per il censimento in un "esperti di provata competenza"
Onestamente non credevo ne esistessero sul mercato .
Mi pare poi che il compenso per i rilevatori sia monetariamente riferito a ciascuna rilevazione effettuata e nel caso e' tutta da ridere poiche' vorrei comprendere come posso pagare il dipendente comunale in tal modo se riferibile a lavoro dipendente.
Posto che l?ista rimborsera' x euro a questionario verificato ed l'eventuale dipendente comunale sara' stato pagato a tariffa lavoro dipendente straordinario e tale importo sara' superiore al rimborso ....come la mettiamo ?
Trattamento rilevatori
aggiungo ancora :
l'attivita' di "rilevatore" per il censimento qualora affidato ad un dipendente comunale rientri tra i compitti di istituto conseguendone il trattamento previdenziale e fiscale quale "lavoro dipendente".
tanto contrasta con le norme di legge poiche' occorre ricordare che se si fosse in presenza per le attivita' di rilevazione di compito di istituto e quindi di ordinari compiti di istituto ( come invece e' per l'ufficio di censimento ) l'art.36 del Dlgs 165/2001 recita al comma 1:
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
Conseguendone che non sarebbe possibile assumere con forme di lavoro flessibile come co.co.co o occasionale.
Se invece riteniamo che sia sempre un compito di istituto ma eccezionale ci supporta il comma 2 ovvero :
Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti
Conseguendone la possibilita' di lavoro occasione o co.co.co o o "dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato " ovvero assunzioni a tempo determinato.
E' quindi palesemente non possibile pagare lavoratori a tempo indeterminato del comune quali rilevatori per lavoro subordinato.
Per poter fare questo a mio avviso occorerebbe inserire la somma ( ipotetica ) nel fondo lettera K ed instaurare una specifica progettualita' in cui prevedere :
- lo svolgimento del servizio di rilevatore in orario di servizio ( maggior produttivita')
- la decurtazione degli oneri a carico ente
- la verifica dei risultati conseguiti e misurabili
- la quantificazione del quantum per ogni scheda restera' al comune per spese di viaggio o telefoniche ed informatiche
Ritengo che solo osservando tali norme chi determina il pagamento e le forme assunzionali non si esponga alle sanzioni cui all'art. 7 comma 6 lettera d del Dlgs 165/2001 poiche' se si avvalora la tesi che si tratta di compito istituzionale ordinario:
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (19). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto .
l'attivita' di "rilevatore" per il censimento qualora affidato ad un dipendente comunale rientri tra i compitti di istituto conseguendone il trattamento previdenziale e fiscale quale "lavoro dipendente".
tanto contrasta con le norme di legge poiche' occorre ricordare che se si fosse in presenza per le attivita' di rilevazione di compito di istituto e quindi di ordinari compiti di istituto ( come invece e' per l'ufficio di censimento ) l'art.36 del Dlgs 165/2001 recita al comma 1:
Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.
Conseguendone che non sarebbe possibile assumere con forme di lavoro flessibile come co.co.co o occasionale.
Se invece riteniamo che sia sempre un compito di istituto ma eccezionale ci supporta il comma 2 ovvero :
Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti
Conseguendone la possibilita' di lavoro occasione o co.co.co o o "dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato " ovvero assunzioni a tempo determinato.
E' quindi palesemente non possibile pagare lavoratori a tempo indeterminato del comune quali rilevatori per lavoro subordinato.
Per poter fare questo a mio avviso occorerebbe inserire la somma ( ipotetica ) nel fondo lettera K ed instaurare una specifica progettualita' in cui prevedere :
- lo svolgimento del servizio di rilevatore in orario di servizio ( maggior produttivita')
- la decurtazione degli oneri a carico ente
- la verifica dei risultati conseguiti e misurabili
- la quantificazione del quantum per ogni scheda restera' al comune per spese di viaggio o telefoniche ed informatiche
Ritengo che solo osservando tali norme chi determina il pagamento e le forme assunzionali non si esponga alle sanzioni cui all'art. 7 comma 6 lettera d del Dlgs 165/2001 poiche' se si avvalora la tesi che si tratta di compito istituzionale ordinario:
Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso (19). Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto .
Rapporto giuridico Rilevatori
Seguendo quanto richiesto dalla Circolare 6 dell'ISTAT si è proceduto a richiedere preliminarmente ai dipendenti comunali la disponibilità (prioritariamente ...) ad effettuare l'attività di rilevatore.
Hanno risposto in quattro dipendenti che attualmente sono in regime part-time ed essendo l'esigenza del Comune pari a 7, visti i termini stretti e i ricorsi che potrebbero seguire in seguito a procedure concorsuali, si è deciso di richiedere a società di somministrazione lavoro la disponbilità di ulteriori tre unità per come previsto nella circolare.
L'Istat precisa che "tenuto conto anche della possibilità di ricorso all’utilizzazione dell’istituto del lavoro straordinario da parte di dipendenti" occorre remunerare l'attività di rilevazione come avviene per lo straordinario elettorale (ore x paga oraria livello). Come hai sottolineato ed essendo necessario allienarsi a quanto previsto dall'Istat ovvero pagamento per unità censite (2 € a edificio, 2 € ad abitazioni non occupate che al momento non si capsice come avverrà stante il cambiamento di procedura di questo censimento, € 8 a convivenza e 6 € a scheda di famiglia) rimangono seri dubbi in proposito anche perchè l'attività dei rilevatori non può dipendere dalle ore ma dall'effettiva esigenza (anche zero per le schede di famiglia vista la possibilità di inviare tutto via internet) a meno di accordi non scritti con gli incaricati.
Gli operatori dell'ISTAT non sanno ancora fornire spiegazioni.
Considerato quanto da te già richiamato nel forum ti chiedo un tuo parere se è corretto instaurare con i quattro dipendenti comunali un rapporto di lavoro straordinario.
Hanno risposto in quattro dipendenti che attualmente sono in regime part-time ed essendo l'esigenza del Comune pari a 7, visti i termini stretti e i ricorsi che potrebbero seguire in seguito a procedure concorsuali, si è deciso di richiedere a società di somministrazione lavoro la disponbilità di ulteriori tre unità per come previsto nella circolare.
L'Istat precisa che "tenuto conto anche della possibilità di ricorso all’utilizzazione dell’istituto del lavoro straordinario da parte di dipendenti" occorre remunerare l'attività di rilevazione come avviene per lo straordinario elettorale (ore x paga oraria livello). Come hai sottolineato ed essendo necessario allienarsi a quanto previsto dall'Istat ovvero pagamento per unità censite (2 € a edificio, 2 € ad abitazioni non occupate che al momento non si capsice come avverrà stante il cambiamento di procedura di questo censimento, € 8 a convivenza e 6 € a scheda di famiglia) rimangono seri dubbi in proposito anche perchè l'attività dei rilevatori non può dipendere dalle ore ma dall'effettiva esigenza (anche zero per le schede di famiglia vista la possibilità di inviare tutto via internet) a meno di accordi non scritti con gli incaricati.
Gli operatori dell'ISTAT non sanno ancora fornire spiegazioni.
Considerato quanto da te già richiamato nel forum ti chiedo un tuo parere se è corretto instaurare con i quattro dipendenti comunali un rapporto di lavoro straordinario.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
Censimento
La mia e' voce fuori dal coro ma ritengo come gia' detto che i dipendenti del comune che intendano fare i "rilevatori" debbano essere pagati come lavoro occasionale e non come lavoro straordinario subordinato per i motivi espressi nei post precedenti.
Ogni comune credo fara' come detto dall'Istat e sara' curioso capire come a seguito rimborso a scheda ( come hai indicato ) che ad esempio portera' 100 , sara' possibile aver pagato straordinari per 200 !!!!
Se tale importo sara' in pdg avremop una minore entrata di 100 e ...chi la paga ?
L'ente locale ?
Non funziona nella ratio ma neppure nei numeri.
Ogni comune credo fara' come detto dall'Istat e sara' curioso capire come a seguito rimborso a scheda ( come hai indicato ) che ad esempio portera' 100 , sara' possibile aver pagato straordinari per 200 !!!!
Se tale importo sara' in pdg avremop una minore entrata di 100 e ...chi la paga ?
L'ente locale ?
Non funziona nella ratio ma neppure nei numeri.
Pagamento rilevatori
Mi sa che anche io farò così e proporrò al Comune di stipulare apposito contratto come lavoro occasionale.
Diversamente è assolutamente incontrollabile la situazione.
Diversamente è assolutamente incontrollabile la situazione.
giorgi.bruno- Messaggi : 831
Data d'iscrizione : 23.06.11
Località : FALERNA
irap rilevatori esterni
Nel caso di rilevatore esterno, prestazione di lavoro occasionale, soggetta ad irap ed irpef, l’irap rimane a carico del lavoratore o la conteggiate in carico al Comune?
lorena- Messaggi : 47
Data d'iscrizione : 14.10.10
Età : 66
Località : casale sul sile
Irap
Non devono esserci oneri a carico del comune per cui anche l'Irap deve rientrare nella somma lorda corrisposta al rilevatore .
Re: Trattamento fiscale e previdenziale rilevatori censimento
Qeusito anci del 09/09/2011
In base alla summenzionata circolare i Comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, bisogna avviare delle procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni.
Su 5 rilevatori 2 sono dipendenti del Ns. Comune. Altri due che hanno fatto domanda sono 2 vigili. Nel Ns. Comune i vigili urbani non fanno parte dell'organico ma appartengono ad un consorzio (con sede nel Ns. territorio comunale) che gestisce sette comuni tra cui il nostro.
Domande: possiamo reclutare questi due vigili considerandoli come fossero alla stregua dei nostri dipendenti? Dovranno chiedere il nulla osta al loro consorzio per poter svolgere l'attività di rilevazione per conto del Ns. Comune?
I rilevatori verranno reclutati con un contratto di collaborazione autonoma occasionale art. 2222 c.c.
Anche con i nostri dipendenti del Ns. Comune che vengono reclutati per la rilevazione si renderà necessario tale contratto?
Anche per i dipendenti del Comune che verranno reclutati come rilevatori per svolgere questa attività al di fuori del normale orario di lavoro ed al di là delle loro mansioni, per questa attività dovranno avere un contratto di collaborazione autonoma occasionale art. 2222 c.c.
Quesito
Argomento: Selezione rilevatori per censimento alla luce della circolare Istat nr. 6 del 21/06/2011. In base alla summenzionata circolare i Comuni affidano l’incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sia sufficiente, bisogna avviare delle procedure di reclutamento di personale esterno alle pubbliche amministrazioni.
Su 5 rilevatori 2 sono dipendenti del Ns. Comune. Altri due che hanno fatto domanda sono 2 vigili. Nel Ns. Comune i vigili urbani non fanno parte dell'organico ma appartengono ad un consorzio (con sede nel Ns. territorio comunale) che gestisce sette comuni tra cui il nostro.
Domande: possiamo reclutare questi due vigili considerandoli come fossero alla stregua dei nostri dipendenti? Dovranno chiedere il nulla osta al loro consorzio per poter svolgere l'attività di rilevazione per conto del Ns. Comune?
I rilevatori verranno reclutati con un contratto di collaborazione autonoma occasionale art. 2222 c.c.
Anche con i nostri dipendenti del Ns. Comune che vengono reclutati per la rilevazione si renderà necessario tale contratto?
Risposta
Poichè il Consorzio risulta essere un altro Ente, diverso dal Comune, pur operando i 2 vigili che hanno fatto richiesta nel territorio del Comune, a parere di chi scrive, gli stessi non possono essere reclutati alla stregua di dipendenti comunali. Per potere questa attività presso codesto Comune dovranno essere preventivamente autorizzati dal Consorzio, ai sensi dell'art. 53 D.lgs. 165/2001. Anche per i dipendenti del Comune che verranno reclutati come rilevatori per svolgere questa attività al di fuori del normale orario di lavoro ed al di là delle loro mansioni, per questa attività dovranno avere un contratto di collaborazione autonoma occasionale art. 2222 c.c.
GEPI- Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10
Re: Trattamento fiscale e previdenziale rilevatori censimento
Paolo una cortesia ma la circolare 14 del 14/10 relativa alla rendicontazione al prospetto 2.3 chiede le voci del costo del lavoro dei dipendenti e specifica la retribuzione lorda, lo straordinario e gli O.R. a carico dell'amministrazione? ed io sono in tilt.
ma il prospetto non l'ho capito io o c'è qualcosa che non va??????????
ma il prospetto non l'ho capito io o c'è qualcosa che non va??????????
raganna- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 16.06.11
Trattamento
Occorrerebbe verificare quando l'Istat ha presdisposto il modello.
Inizialmente aveva una linea che poi ha cambiato ed in ultimo ha detto : noi diamo il denaro e l'ente si aggiusti come meglio crede!!!!
Occorre adattare le voci e dove non prevedibili ( oneri a carico amministrazione ) non compilare .Tutto qui.
Inizialmente aveva una linea che poi ha cambiato ed in ultimo ha detto : noi diamo il denaro e l'ente si aggiusti come meglio crede!!!!
Occorre adattare le voci e dove non prevedibili ( oneri a carico amministrazione ) non compilare .Tutto qui.
Re: Trattamento fiscale e previdenziale rilevatori censimento
tutto qui ........ ci adatteremo anche questa volta mah!Paolo Gros ha scritto:Occorrerebbe verificare quando l'Istat ha presdisposto il modello.
Inizialmente aveva una linea che poi ha cambiato ed in ultimo ha detto : noi diamo il denaro e l'ente si aggiusti come meglio crede!!!!
Occorre adattare le voci e dove non prevedibili ( oneri a carico amministrazione ) non compilare .Tutto qui.
grazie mille Pa'
raganna- Messaggi : 41
Data d'iscrizione : 16.06.11
POSSO APPLICARE LA DETRAZIONE?
Salve a tutti, dovendo liquidare un acconto del compenso ai rilevatori esterni, che sono studenti, pertanto non hanno altri redditi, posso applicare la detrazione quale sostituto d'imposta?
Grazie.
Grazie.
Marika- Messaggi : 70
Data d'iscrizione : 10.05.11
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