Cerca
Ultimi argomenti attivi
Link a siti utili
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/PAGAMENTO ACCONTO TARES ESTERO
3 partecipanti
PAGAMENTO ACCONTO TARES ESTERO
Ciao colleghi,
un contribuente mi chiede come fare per pagare l'acconto Tares dall'estero; non siamo ancora passati a Tares, non abbiamo un conto corrente dedicato (il Comune si è sempre avvalso di Equitalia), per l'acconto (ex art. 10 d.l. 35) abbiamo inviato solo F24.
Vi è mai capitato?
Grazie in anticipo
un contribuente mi chiede come fare per pagare l'acconto Tares dall'estero; non siamo ancora passati a Tares, non abbiamo un conto corrente dedicato (il Comune si è sempre avvalso di Equitalia), per l'acconto (ex art. 10 d.l. 35) abbiamo inviato solo F24.
Vi è mai capitato?
Grazie in anticipo
viola1984- Messaggi : 97
Data d'iscrizione : 09.01.13
Re: PAGAMENTO ACCONTO TARES ESTERO
Noto che avete deliberato le scadenze anche nel 2014... Avete per caso inserito qualche particolare riferimento o motivazione in delibera?
lucac88- Messaggi : 462
Data d'iscrizione : 15.11.11
Re: PAGAMENTO ACCONTO TARES ESTERO
ho riportato solo un link per il quesito posto
il merito alle rate, questa è la mia, credo nota, posizione
MEF
Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili - 7 agosto 2013
Il versamento del tributo e della maggiorazione, per l’anno di riferimento, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.
Per l’anno 2013 la scadenza di gennaio è stata differita dapprima ad aprile e poi a luglio. Infine, l’art. 10, comma 2 del D. L. n. 35 del 2013 ha previsto che, in deroga a quanto diversamente stabilito dall’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 che:
1) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono fissate dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
2) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e, comunque, ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
3) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Infine, va ricordato che, sempre in deroga allʹart. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.
APPROFONDIMENTO
Ritengo sia logico che la facoltà di cui al punto 1, opera anch’essa per l’anno di riferimento e nel caso per il 2013, derivandone, a mio avviso, che non possono essere stabilite scadenze che vanno oltre l’anno di riferimento del tributo)
Tale logica interpretazione, a mio avviso, trova inoltre fondamento nella norma transitoria con la quale viene stabilito che :
Stralcio punto 3) “i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2”
Derivandone che eventuali rate stabilite nel 2014 andrebbero anche oltre il termine massimo consentito per l’affidamento della gestione del tributo (31.12.2013) ai soggetti che svolgevano tale servizio al 31.12.2012
Tale approfondimento viene fornito per argomentare in maniera compiuta l’interpretazione, del tutto personale, secondo la quale non è previsto dalla legge che i comuni possano stabilire rate di scadenza della tares che vanno oltre l’annualità di riferimento del tributo
E' noto che molti comuni hanno operato in tal senso, ma ritengo che siano andati oltre le facoltà che la norma gli consente
il merito alle rate, questa è la mia, credo nota, posizione
MEF
Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili - 7 agosto 2013
Il versamento del tributo e della maggiorazione, per l’anno di riferimento, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento.
Per l’anno 2013 la scadenza di gennaio è stata differita dapprima ad aprile e poi a luglio. Infine, l’art. 10, comma 2 del D. L. n. 35 del 2013 ha previsto che, in deroga a quanto diversamente stabilito dall’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 che:
1) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono fissate dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
2) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e, comunque, ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
3) i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Infine, va ricordato che, sempre in deroga allʹart. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2.
APPROFONDIMENTO
Ritengo sia logico che la facoltà di cui al punto 1, opera anch’essa per l’anno di riferimento e nel caso per il 2013, derivandone, a mio avviso, che non possono essere stabilite scadenze che vanno oltre l’anno di riferimento del tributo)
Tale logica interpretazione, a mio avviso, trova inoltre fondamento nella norma transitoria con la quale viene stabilito che :
Stralcio punto 3) “i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2”
Derivandone che eventuali rate stabilite nel 2014 andrebbero anche oltre il termine massimo consentito per l’affidamento della gestione del tributo (31.12.2013) ai soggetti che svolgevano tale servizio al 31.12.2012
Tale approfondimento viene fornito per argomentare in maniera compiuta l’interpretazione, del tutto personale, secondo la quale non è previsto dalla legge che i comuni possano stabilire rate di scadenza della tares che vanno oltre l’annualità di riferimento del tributo
E' noto che molti comuni hanno operato in tal senso, ma ritengo che siano andati oltre le facoltà che la norma gli consente
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Mobilità compensativa tra infermieri
Ven 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin
» Verifica Equitalia
Gio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin
» split payment
Gio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin
» codice univoco fatture - IPA
Mer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin
» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
Mer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin
» graduatoria a T.D.-riflessione
Lun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin
» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
Lun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin
» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» congedo parentale
Lun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin
» conflitto di interesse???
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
Ven 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin
» campo da calcio comunale
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
Ven 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin
» Antenne. microcelle outdoor
Gio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin