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Turno e polizia locale - Il Ministero

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pollicino81
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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Turno e polizia locale - Il Ministero

Messaggio  Paolo Gros Ven 12 Ago 2011 - 0:20

Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con il parere diramato il 4 aprile scorso, chiarisce che solo nel caso in cui ci sia una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni di servizio degli operatori di polizia locale, è permesso al comune di corrispondere l'indennità di turno, purché l'articolazione dell'orario di servizio dei vigili urbani sia strutturata su almeno due turni giornalieri per un arco di tempo di 11 ore.

Un comune ha evidenziato di aver attivato un servizio di polizia municipale operativo per 12 ore giornaliere senza pausa e ha quindi richiesto chiarimenti circa l'alternanza degli operatori e l'incidenza dei periodi di ferie, malattia e permesso sull'erogazione della speciale remunerazione.

Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere che gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative, possono istituire. L'indennità di turnazione (disciplinata dall'art. 22 del Ccnl del 14 settembre 2000 per il comparto regioni ed autonomie locali), potrà essere corresposta solo le turnazioni stesse sono distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'ente. In pratica la caratteristica della turnazione consiste "nella rotazione ciclica degli addetti. L'alternanza a rotazione della prestazione lavorativa giornaliera comporta come conseguenza che la prestazione lavorativa settimanale non viene effettuata dal singolo addetto sempre nello stesso periodo temporale".

Questa indennità spetta, però, solo per i periodi di effettiva prestazione del servizio restando esclusa per i giorni di assenza dal lavoro. Il compenso è infatti rapportato alle ore effettivamente svolte dal dipendente in ogni singolo turno e per questo non può essere erogato in caso di assenza.

Fonte :Almacentroservizi
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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Re: Turno e polizia locale - Il Ministero

Messaggio  pietro lorè Mar 16 Ago 2011 - 13:28

Non si parla di eventuali pause (30', 1h) che a parere di taluno renderebbero illegittima la corresponsione della indennità. Confermo la mia opinione che non può essere una breve pausa a rendere il "disagio" minore e quindi non compensabile con l'indennità di turno ma con la indennità di disagio.

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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Turno e disagio

Messaggio  Paolo Gros Mer 17 Ago 2011 - 0:10

La recente sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, 13.1.2011, n. 292, riporta all'attenzione la problematica dei rapporti tra l'indennità di turno e l'effettuazione di tale tipologia di orario di lavoro nelle giornate festive infrasettimanali e nei giorni feriali non lavorativi (in questo caso per attività prestata su cinque giorni lavorativi).
Le perplessità nascono dal modo di intendere la sussistenza di eventuali collegamenti delle relative norme contrattuali.

L'articolo 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000 dispone che l'indennità di turno “compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro”, individuando quindi una forma di compenso che appare comprensiva di ogni altro istituto contrattuale teoricamente applicabile quale indennità di disagio, ovvero maggiorazione del trattamento economico calcolata sul lavoro straordinario per attività lavorativa svolta in giorni festivi infrasettimanali o in giorni feriali non lavorativi.

L'articolo 24 dello stesso CCNL del 2000, come integrato dall'articolo 14 del contratto del 2001, disciplina il trattamento per le attività prestate nei giorni festivi, individuando tre diverse ipotesi:
a) mancata fruizione del giorno di riposo settimanale: è previsto la maggiorazione del 50% della retribuzione oraria per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, oltre a mantenere il diritto al riposo compensativo;
b) lavoro svolto nel giorno festivo infrasettimanale: dà diritto, a richiesta del dipendente, a riposo compensativo o, in alternativa, alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione festiva;
c) lavoro svolto in giorno feriale non lavorativo: dà titolo, a richiesta del dipendente, a riposo compensativo o, in alternativa, al compenso per lavoro straordinario non festivo.
Il comma 4 prevede che la maggiorazione di cui alla precedente lettera a) è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione.

Dalla lettura congiunta delle suddette disposizioni è stata ravvisata una cumulabilità degli istituti (indennità di turno e maggiorazione percentuale della retribuzione oraria a seconda della giornata in cui sono svolte le relative prestazioni).

Il Tribunale di Bari ha disatteso la posizione dell'amministrazione comunale di incumulabilità degli emolumenti percepiti dalla parte ricorrente a titolo da un lato di indennità di turno, e dall'altro di maggiorazione della retribuzione oraria a termini dell'articolo 24, commi 1 e 2 del CCNL del 2000. Il Giudice, ha ritenuto che “in caso di attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, il diritto al compenso di cui all'articolo 13 del DPR 268/1987 (ora art. 22 Contratto del 2000) previsto per il lavoro in turni, non esclude che, in ipotesi di mancata fruizione del riposo compensativo venga erogato il compenso appositamente previsto per tale diverso titolo dall'attuale articolo 24 del contratto del 2000”. Infatti “una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione si determini, altresì la mancata fruizione del riposo compensativo”.

La sentenza del Giudice del lavoro di Bari si fonda essenzialmente sulla decisione della Cassazione Sezioni unite, 17.4.2007, n. 9097.

Le Sezioni hanno ritenuto che la corresponsione dell'indennità di turno e della remunerazione per la mancata fruizione del riposo compensativo per attività prestata in giorno festivo infrasettimanale possano coesistere essendo riferite ad istituti con funzioni diverse.

Appare però opportuna una puntualizzazione su quanto sembra ricavarsi da detta sentenza. Infatti la Corte si limita ad affermare che possono coesistere i due istituti (indennità di turno e lavoro straordinario festivo) nell’ipotesi in cui il lavoratore non fruisca del riposo compensativo quando, per effetto della sua articolazione di lavoro in turni, tale giornata di riposo coincida con la prestazione lavorativa. In questo caso viene erogato il compenso previsto per tale diverso titolo. Con la conseguenza che una cosa è compensare il maggiore disagio per l’articolazione del lavoro in turni, ed altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell’ambito di tale prestazione si determini, altresì la mancata fruizione del riposo compensativo.

Tale posizione non va quindi a contraddire quanto sempre sostenuto dall'Aran (vedi nota 1) circa il carattere di esclusività del compenso corrisposto a titolo di indennità di turno anche se il relativo servizio è prestato in giornata festiva infrasettimanale; ed anche nel caso di turno prestato in giornata domenicale nella quale spetta solo il compenso previsto dall'articolo 22, comma 5.

Come riporta il TAR Calabria, sezione di Reggio Calabria, nella sentenza n. 2089/2005, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 144/1971, il comune è legittimato a prevedere una articolazione dei turni in modo da comprendere anche i giorni festivi e domenicali; e l'indennità è finalizzata proprio a compensare il disagio del dipendente dell'ente locale chiamato ad espletare la sua attività in orari diversi, anche se a volta coincidenti con il normale orario di servizio, da quelli previsti in via ordinaria per i pubblici dipendenti.

Il particolare compenso previsto dall'articolo 24 del CCNL del 14.9.2000 come integrato dal 14 del contratto del 2001, è riferito alle prestazioni di lavoro richieste da particolari esigenze di servizio, che possono interessare anche il personale turnista. Esigenze che l'Aran ha individuato in circostanze eccezionali (vedi nota 2) e non ordinarie (vedi nota 3).

Tale posizione è condivisa anche dal Dipartimento della Funzione pubblica, parere UPPA 4/2008, che ravvisa nell'articolo 24 del Contratto del 2000 una situazione completamente diversa da quella che legittima l'attribuzione dell'indennità di turno, in quanto riferita a particolari esigenze di servizio che non consentono di fruire del giorno di riposo settimanale o festivo infrasettimanale. Pertanto, secondo il Dipartimento l'articolo 24 non si applica al caso in cui, nell'ambito dell'ordinaria distribuzione equilibrata e di avvicendamento dei turni, il lavoratore si trovi a prestare la propria attività in giorno festivo, mentre risulta applicabile nel caso in cui lo stesso lavoratore turnista sia chiamato a prestare la propria attività nel giorno festivo per circostanze non ordinarie, al di fuori dell'articolazione in turni.

Da ultimo la Cassazione, con sentenza 8458 del 9.4.2010, sembra fornire un chiarimento definitivo alla complessa vicenda delimitando l’ambito di applicazione degli istituti in esame.
Secondo la Corte “per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall'art. 22, mentre l'art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno”. La disciplina dell’articolo 24 prende in considerazione l’attività lavorativa del dipendente svolta in via eccezionale/occasionale nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale, al di là dell'orario ordinario.

Detto articolo 24, si riferisce quindi al dipendente che, al di fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale e che per tale motivo ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione che ha fondamento diverso dalla indennità volta a compensare il disagio della turnazione.


Parere 922-A1: “Nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale, al lavoratore deve essere corrisposto solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, secondo alinea; l’art. 24 concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell’ipotesi del lavoro organizzato in turni

Fonte :Anci Toscana
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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Re: Turno e polizia locale - Il Ministero

Messaggio  dibben Lun 29 Ago 2011 - 13:49

Paolo Gros ha scritto:La recente sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, 13.1.2011, n. 292, riporta all'attenzione la problematica dei rapporti tra l'indennità di turno e l'effettuazione di tale tipologia di orario di lavoro nelle giornate festive infrasettimanali e nei giorni feriali non lavorativi (in questo caso per attività prestata su cinque giorni lavorativi)... omissis

Dalla lettura congiunta delle suddette disposizioni è stata ravvisata una cumulabilità degli istituti (indennità di turno e maggiorazione percentuale della retribuzione oraria a seconda della giornata in cui sono svolte le relative prestazioni).... omissis

Infatti “una cosa è compensare il maggior disagio per il lavoro prestato in turni, altra è prevedere un compenso per il caso in cui, nell'ambito di tale prestazione si determini, altresì la mancata fruizione del riposo compensativo”.

La sentenza del Giudice del lavoro di Bari si fonda essenzialmente sulla decisione della Cassazione Sezioni unite, 17.4.2007, n. 9097.

Le Sezioni hanno ritenuto che la corresponsione dell'indennità di turno e della remunerazione per la mancata fruizione del riposo compensativo per attività prestata in giorno festivo infrasettimanale possano coesistere essendo riferite ad istituti con funzioni diverse.... omissis

Pur rispettando...il parere ultimo dell' ARAN... in merito a questa problematica ho sempre espresso i miei dubbi...ribadendo quanto detto a suo tempo in altro post che riporto:
"...a mio avviso, in quanto non c'è alcun nesso tra turnazione ed attività prestata per esigenze di servizio in giorno di riposo settimanale che all'art.24 attribuisce un compenso aggiuntivo con diritto al riposo compensativo prevedendo la cumulabilità della maggiorazione al comma 4. Ribadisco la mia valutazione è del tutto personale. " ed aggiungo a distanza di tempo... equa.

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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty lavoro di domenica e riposo compensativo

Messaggio  pollicino81 Sab 26 Nov 2011 - 0:06

Nel comune dove lavoro alla polizia municipale viene riconosciuta una maggiorazione (ma non so in quale percentuale) per le ore lavorate di domenica e anche il cosiddetto recupero (credo si tratti di riposo compensativo)....secondo voi è corretto?

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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Maggiorazione

Messaggio  Paolo Gros Sab 26 Nov 2011 - 0:09

Gli istituti della c.d. «maggiorazione oraria per lavoro festivo» e della «indennità di turno festivo» sono entrambi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 14 settembre 2000.

Del primo si occupa l’art. 24, rubricato «Trattamento per attività prestata in giorno festivo - Riposo compensativo» il quale stabilisce che al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del turno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. L’applicazione di tale istituto presuppone che il lavoratore abbia prestato la sua attività nel giorno di riposo settimanale (normalmente la domenica) e che, pertanto, tale giorno sia previsto in via ordinaria, come non lavorativo e quindi non rientrante in un turno di lavoro.

Il secondo istituto in esame è invece disciplinato dall’art. 22. Tale indennità viene corrisposta al personale turnista con le maggiorazioni orarie ivi previste a seconda che si tratti di turno diurno, di turno notturno o festivo, ovvero di turno festivo notturno.

Come si evince dal contenuto delle due norme, i summenzionati istituti contrattuali sono tra loro alternativi. Infatti: o il dipendente è inserito in un orario di lavoro articolato in turni che prevedono l’effettuazione di lavoro domenicale e la fruizione del giorno di riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, con conseguente corresponsione dell’indennità di turno festivo, oppure effettua l’attività articolata con orario di lavoro che non prevede, salve particolari esigenze di servizio, prestazioni lavorative nei giorni festivi.

Nel primo caso non può essere corrisposta la maggiorazione ex art. 24 succitato, in quanto non vi è il presupposto del lavoro prestato per particolari esigenze di servizio nel giorno di riposo settimanale, ma trova applicazione l’indennità di turno festivo; nella seconda fattispecie esaminata, invece, si applicano maggiorazione oraria del 50% con riposo compensativo, ma non l’indennità di turno festivo.

Ne consegue che agli appartenenti alla polizia municipale:

a) qualora l’orario di lavoro non preveda, normalmente, lo svolgimento dell’attività nei giorni di domenica o in altri giorni festivi non deve essere corrisposta l’indennità di turno festivo. In tale caso deve, invece, essere corrisposta, quando vengono effettuate, per particolari esigenze di servizio secondo le disposizioni del Comandante del Corpo, prestazioni di lavoro domenicale pari all’intero orario giornaliero, la maggiorazione oraria del 50%, alla quale si aggiunge la fruizione del riposo compensativo in conformità alle sopra descritte norme contrattuali. Qualora si tratti di festivi infrasettimanali dovrà essere applicato il comma 2 del sopra citato art. 24 del CCNL integrativo del 14 settembre 2000, il quale prevede che il dipendente possa optare per l’equivalente riposo compensativo oppure, in alternativa, per il pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo;

b) qualora l’orario di lavoro preveda, normalmente, lo svolgimento dell’attività nei giorni di domenica o in altri giorni festivi deve essere corrisposta l’indennità di turno festivo e non la maggiorazione oraria del 50%. Resta ferma la fruizione del riposo compensativo.

Nell’ipotesi di prestazione lavorativa domenicale inferiore alle sei ore, questa dovrà essere retribuita a titolo di straordinario festivo.



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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty modifica dei turni- orario di lavoro

Messaggio  pollicino81 Sab 26 Nov 2011 - 0:11

approfitto per chiedervi un'altra cosa: per fare in modo che la polizia municipale non lavori più di domenica, basta una determina del responsabile oppure occorre sentire i sindacati?

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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Modifica

Messaggio  Paolo Gros Sab 26 Nov 2011 - 0:47

L'orario di servizio e la sua modificazione e' di competenza del dirigente ed e' soggetto a sola comunicazione sindacale.
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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Re: Turno e polizia locale - Il Ministero

Messaggio  benna65 Mar 21 Feb 2012 - 6:50

Paolo Gros ha scritto:Gli istituti della c.d. «maggiorazione oraria per lavoro festivo» e della «indennità di turno festivo» sono entrambi disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 14 settembre 2000.

Del primo si occupa l’art. 24, rubricato «Trattamento per attività prestata in giorno festivo - Riposo compensativo» il quale stabilisce che al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del turno di riposo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. L’applicazione di tale istituto presuppone che il lavoratore abbia prestato la sua attività nel giorno di riposo settimanale (normalmente la domenica) e che, pertanto, tale giorno sia previsto in via ordinaria, come non lavorativo e quindi non rientrante in un turno di lavoro.

Il secondo istituto in esame è invece disciplinato dall’art. 22. Tale indennità viene corrisposta al personale turnista con le maggiorazioni orarie ivi previste a seconda che si tratti di turno diurno, di turno notturno o festivo, ovvero di turno festivo notturno.

Come si evince dal contenuto delle due norme, i summenzionati istituti contrattuali sono tra loro alternativi. Infatti: o il dipendente è inserito in un orario di lavoro articolato in turni che prevedono l’effettuazione di lavoro domenicale e la fruizione del giorno di riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, con conseguente corresponsione dell’indennità di turno festivo, oppure effettua l’attività articolata con orario di lavoro che non prevede, salve particolari esigenze di servizio, prestazioni lavorative nei giorni festivi.

Nel primo caso non può essere corrisposta la maggiorazione ex art. 24 succitato, in quanto non vi è il presupposto del lavoro prestato per particolari esigenze di servizio nel giorno di riposo settimanale, ma trova applicazione l’indennità di turno festivo; nella seconda fattispecie esaminata, invece, si applicano maggiorazione oraria del 50% con riposo compensativo, ma non l’indennità di turno festivo.

Ne consegue che agli appartenenti alla polizia municipale:

a) qualora l’orario di lavoro non preveda, normalmente, lo svolgimento dell’attività nei giorni di domenica o in altri giorni festivi non deve essere corrisposta l’indennità di turno festivo. In tale caso deve, invece, essere corrisposta, quando vengono effettuate, per particolari esigenze di servizio secondo le disposizioni del Comandante del Corpo, prestazioni di lavoro domenicale pari all’intero orario giornaliero, la maggiorazione oraria del 50%, alla quale si aggiunge la fruizione del riposo compensativo in conformità alle sopra descritte norme contrattuali. Qualora si tratti di festivi infrasettimanali dovrà essere applicato il comma 2 del sopra citato art. 24 del CCNL integrativo del 14 settembre 2000, il quale prevede che il dipendente possa optare per l’equivalente riposo compensativo oppure, in alternativa, per il pagamento del compenso per lavoro straordinario festivo;

b) qualora l’orario di lavoro preveda, normalmente, lo svolgimento dell’attività nei giorni di domenica o in altri giorni festivi deve essere corrisposta l’indennità di turno festivo e non la maggiorazione oraria del 50%. Resta ferma la fruizione del riposo compensativo.

Nell’ipotesi di prestazione lavorativa domenicale inferiore alle sei ore, questa dovrà essere retribuita a titolo di straordinario festivo.
Occorre fare chiarezza altrimenti si genera confusione...
Con il termine "normalmente" si deve intendere quanto sopra evidenziato e sottolineato, ossia "il dipendente è inserito in un orario di lavoro articolato in turni che prevedono l’effettuazione di lavoro domenicale e la fruizione del giorno di riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica" quindi ci troviamo nella circostanza che il lavoratore usufruisce del riposo settimanale.
Contrariamente, certe Amministrazioni attribuiscono al termine normalmente un significato di "routine" o "abituale" e per effetto di una turnazione che prevede "normalmente" una prestazione lavorativa su tutti i sette giorni della settimana tendono a non riconoscere l'applicazione dell'art. 24 c. 1 ccnl 2000.
In tal senso, va precisato che è la stessa Aran (quindi la parte datoriale) ad affermare un principio che pone fine ai dubbi interpretativi, ossia, che "non si può parlare di turno quando la prestazione lavorativa eccede l'orario normale (ordinario) settimanale" (parere RAL769).
Poichè quest'ultimo può essere di 36 o 35 ore viene da sè che la prestazione lavorativa effettuata su sette giorni, sia che ricada occasionalmente o abitualmente, si presta alla disciplina dell'art. 24.
Il turno infatti è solo una modalità di fornire l'orario ordinario e solo su questo si applica l'indennità di turno.
Il tutto mi pare soprattutto logico, al di là della confusione creata ad arte per non riconoscere un sacrosanto diritto dovuto alla penosità derivante da un turno NON ORDINARIO applicato ad hoc dal datore di lavoro che invece lo ritiene "ordinario" in quanto effettuato "normalmente".
Va poi precisato il fatto che l'art. 24 c. 1 si applica quando il lavoratore è chiamato al lavoro nel suo giorno destinato al riposo settimanale in base al turno assegnato, pertanto può ricadere in qualsiasi giorno della settimana. Quindi per poter differenziare l'attività prestata in giorno festivo da quello feriale oppure quella notturna da quella diurna occorrerà che la maggiorazione prevista dall'art. 24 c. 1 sia cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione (vedasi art. 24 c.4).
In tal caso non si vede nulla di ecclatante se l'indennità di turno venga cumulata con la maggiorazione dell'art. 24, perchè una cosa è la penosità dovuta al mancato riposo settimanale, altra cosa è la penosità dovuta all'articolazione dell'orario. Due istituti quindi ben diversi.
Se così non fosse, la prestazione lavorativa effettuata nel giorno destinato al riposo settimanale coincidente con un lunedi mattina (feriale/diurna) verrebbe compensata in maniera "identica" con quella di una domenica notte (festiva/notturna) il che sarebbe inaccettabile.
Se si iniziasse a leggere nelle sentenze e pareri vari: TURNO = ORARIO ORDINARIO non ci sarebbe tutta questa confusione.
Si legga il Parere 922-A1 sopra menzionato che "sembrerebbe" negare l'art. 24 ai turnisti: “Nel caso di effettuazione di prestazione lavorativa in turno in occasione di festività infrasettimanale, al lavoratore deve essere corrisposto solo l’indennità per turno festivo prevista dall’art. 22, comma 5, secondo alinea; l’art. 24 concerne la diversa fattispecie del lavoratore che eccezionalmente ed occasionalmente viene chiamato a prestare la propria attività nel giorno del riposo settimanale o in altro giorno festivo o comunque non lavorativo e quindi non può trovare applicazione anche nell’ipotesi del lavoro organizzato in turni."
Quest'ultimo non fa altro che ribadire che se il festivo è all'interno dell'orario ordinario (quindi turno) va applicata l'indennità di turno. Nel caso opposto, quindi fuori dall'orario ordinario, va applicato l'art. 24 perchè non siamo nell'ipotesi del turno ma in un giorno NON lavorativo stabilito dal turno stesso.
La domanda che ci si pone però è un'altra nel caso del festivo infrasettimanale:
Qual'è orario ordinario in questo caso 36 o 30 ore settimanali perchè tutti gli altri dipendenti comunali in quella settimana lavoreranno 30 ore.
Il contratto proprio per questa particolarità prevede all'art. 24 c.2 che il festivo infrasettimanale deve essere eventualmente retribuito con lo straordinaro (perchè è una eccedenza rispetto l'orario ordinario). La norma ha carattere di specificità pertanto già risulterebbe "anomalo" far rientrare in turno il festivo infrasettimanale ma se così deve essere, in quella settimana il turno deve essere di 30 ore, altrimenti il turnista lavorerà dei giorni in più rispetto ad un'altro dipendente comunale.
Non esiste norma contrattuale che possa affermare una cosa del genere... Suspect

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Messaggio  condorelli franco Lun 26 Mar 2012 - 4:26

Ad un istruttore di Polizia Municipale, per motivi personali, è stata concesso di espletare il servizio con cadenza plurisettimanale come segue: LU 8/14, MA 8/14 + 15/18, ME 8/14, GIO 14/20, VE 8/14, SAB riposo, DOM 14/20 (o riposo). In sostanza effettua una settimana 39 ore e nella successiva 33. Un servio del genere, a mio parere, non è nè equilibrato nè avvicendato e pertanto l'indennità di turnazione non andrebbe riconosciuta.

condorelli franco

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Turno e polizia locale - Il Ministero Empty Turni

Messaggio  Paolo Gros Lun 26 Mar 2012 - 4:29

L’istituto della turnazione è disciplinato dall’art. 22 del Contratto Collettivo di Lavoro del 14/09/2000.
Tale articolo stabilisce che “gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un’effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell’ente”. Lo stesso articolo statuisce, poi, una differente misura di maggiorazione della tariffa oraria, a seconda che il turno ricada in fascia diurna notturna, festiva, oppure notturna e festiva insieme.
L'indennità in questione rappresenta una voce retributiva prevista per particolari categorie di dipendenti, che eseguono la prestazione lavorativa mutando, periodicamente e con regolarità, l'orario di servizio, e pertanto con maggiore disagio rispetto ad altre categorie di lavoratori.
In senso conforme la costante giurisprudenza amministrativa per la quale “l' indennità in argomento è finalizzata a compensare il disagio del dipendente correlato alla mera possibilità che egli sia chiamato ad espletare il servizio in orari diversi da quelli previsti in via ordinaria per i pubblici dipendenti; pertanto, poiché il detto disagio è riferibile in maniera complessiva e generalizzata al mero fatto dell'assoggettamento del servizio al regime della turnazione, l'indennità spetta anche nel caso in cui il turno ricada nella fascia oraria di normale servizio (TAR Reggio Calabria,31.10.2002, n.1524; TAR Lecce n. 698 del 12/8/99; TAR Veneto, n 336 del 16/3/99; TAR Lecce n 140 del 21 febbraio 1997).
E’ opportuno chiarire che, ai fini dell'attribuzione del beneficio dell'indennità di turno, non è sufficiente la mera appartenenza al servizio, essendo, invece, necessaria l'effettiva partecipazione alla turnazione.
Pertanto, in caso di effettiva rotazione del personale in articolazioni giornaliere attuate in strutture che prevedano un orario di servizio di almeno 10 ore (co,3, art.7 CCNL) al personale turnista è corrisposta l’indennità di turnazione (comma 5, art.7 cit.), anche in asssenza di un'organizzazione dei servizi in turni continuativi. D’altronde, non si scorge una differenza sostanziale tra il disagio sopportato dal dipendente che espleta il servizio esterno nell’ambito di un turno ricompreso in una turnazione continuativa e il disagio di chi svolge lo stesso servizio, sulla base di un ordine di servizio preventivamente emesso ma non ricompreso in un turno continuativo (cfr Consiglio di Stato, sez. IV, 15/11/2004, n. 7445).
In merito alla variazione dell’orario è da ritenere che l’Amministrazione Comunale possa adeguare l’orario di servizio alle proprie esigenze organizzative, non essendo applicabile alla polizia municipale- a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs.vo 213/2004- la disciplina relativa alla “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro” (d.lgs.vo 8 aprile 2003, n.66 ).

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Messaggio  condorelli franco Lun 26 Mar 2012 - 4:56

Quindi un servizio ad personam nell'area di vigilanza non è previsto. Tutto il personale deve sottostare allo stesso criterio di turnazione previsto dall'ente.

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Messaggio  benna65 Lun 26 Mar 2012 - 6:56

benna65 ha scritto:Qual'è orario ordinario in questo caso 36 o 30 ore settimanali perchè tutti gli altri dipendenti comunali in quella settimana lavoreranno 30 ore.
Il contratto proprio per questa particolarità prevede all'art. 24 c.2 che il festivo infrasettimanale deve essere retribuito con lo straordinaro (perchè è una eccedenza rispetto l'orario ordinario). La norma ha carattere di specificità pertanto già risulterebbe "anomalo" far rientrare in turno il festivo infrasettimanale ma se così deve essere, in quella settimana il turno deve essere di 30 ore, altrimenti il turnista lavorerà dei giorni in più rispetto ad un'altro dipendente comunale.
Riportando la parte finale del mio post precedente, mi piacerebbe conoscere la Sua opinione Paolo Gros.

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Messaggio  Paolo Gros Lun 26 Mar 2012 - 23:26

La penso come il collega Condorelli ovvero : Tutto il personale deve sottostare allo stesso criterio di turnazione previsto dall'ente..
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Messaggio  benna65 Mar 27 Mar 2012 - 14:08

Paolo Gros ha scritto:La penso come il collega Condorelli ovvero : Tutto il personale deve sottostare allo stesso criterio di turnazione previsto dall'ente..
La domanda è completamente diversa è verte su un'altro aspetto:

Cosa stabilisce il contratto?
Orario ordinaro --> 36 ore settimanali (art.17 CCNL 1995)
Festivi infrasettimanali --> straordinario (art. 24 c.2 CCNL 2000)
Festivi --> indennità di turno (art. 22 c.5 CCNL 2000)

Se il contratto prevede in maniera SPECIFICA il trattamento economico per i festivi infrasettimanali viene da sè che i festivi che possono essere contemplati dall'indennità di turno possono essere solo i festivi settimanali (domeniche).

L'indennità di turno si applica quindi solo alle domeniche quando queste sono inserite all'interno dell'orario ORDINARIO.
L'indennità di turno infatti si applica solo sull'orario ordinario (36 ore).

Compensare con l'indennità di turno il festivo infrasettimanale non è previsto dal contratto.
Proprio per tale ragione la sua applicazione crea una disparità di trattamento poichè si richiede una prestazione lavorativa ai turnisti remunerandola come se fosse orario ordinario o normale su giorni che invece NON SONO LAVORATIVI per contratto tant'è che sono eventualmente retribuiti con lo straordinario quindi come ECCEDENZA rispetto all'orario ordinario o normale.

In conclusione, se si applica l'indennità di turno su un festivo infrasettimanale occorrerà che l'orario ordinario in quella settimana non sia più di 36 ore ma 30. Conseguentemente, si dovrà prevedere un riposo in un'altro giorno (in quella settimana). Se così non fosse, qualcuno mi dovrebbe spiegare perchè un turnista deve lavorare una decina di giorni in più all'anno (dati dalla somma dei festivi infrasettimanali) rispetto a qualsiasi altro dipendente comunale senza che abbia avuto accesso alla retribuzione prevista per l'eccedenza.

L'Aran e le Amminstazioni che la seguono, non fanno altro che stravolgere il CCNL perchè applicano l'indennità di turno laddove non è previsto dal contratto per poi fare i conti su un'orario ordinario settimanale previsto dal contratto.
Mi pare troppo comodo da cui deriva una ennesima discriminazione.

Ma poichè la tesi del sottoscritto comporterebbe una situazione ancora più favorevole per il lavoratore, (indennità di turno + giorno compensativo) anzichè (straordinario o giorno compensativo) si andrebbe anche in questo caso a stravolgere quanto previsto dal contratto.

E allora, se tutti questi Signori se la smettessero di interpretare le norme e si limitassero ad applicarle non ci si troveremmo a discutere su tutto.

FESTIVO INFRASETTIMANALE --> STRAORDINARIO O RIPOSO COMPENSATIVO

Un turnista già ci si chiede come sia possibile compensare una prestazione lavorativa a Natale con un riposo su giorno normale, ma che addirittura qualcuno voglia prevedere anche una remunerazione ordinaria (indennità di turno) pare inconcepibile.


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Messaggio  condorelli franco Mer 28 Mar 2012 - 1:29

condorelli franco ha scritto:Ad un istruttore di Polizia Municipale, per motivi personali, è stato concesso di espletare il servizio con cadenza plurisettimanale come segue: LU 8/14, MA 8/14 + 15/18, ME 8/14, GIO 14/20, VE 8/14, SAB riposo, DOM 14/20 (o riposo). In sostanza esplica 39 ore lavorative una settimana e 33 nella successiva in maniera ciclica. Un servizio del genere, a mio parere, non è nè equilibrato nè avvicendato e pertanto l'indennità di turnazione non andrebbe riconosciuta.

Facendo due conti nell'arco di un mese questo dipendente esplica i 2/3 dell'attività lavorativa nel turno antimeridiano e il restante 1/3 in quello pomeridiano. Inoltre, il martedì ritengo che non c'é avvicendamento consideto che effettua il rientro. Si avvicenda solo per 1 ora nella pausa, dalle 14 alle 15, e per 2 ore, dalle 18 alle 20, quando stacca. Può darmi chiarimenti in merito? Lei che ne pensa? E L'avvicendamento deve essere giornaliero (stacco io monta un'altro) oppure generale (oggi monto con caio domani con tizio)?

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Messaggio  an.bal Mer 28 Mar 2012 - 1:36

opinione del sottoscritto:
ai lavoratori che svolgono la propria attività secondo un orario articolato in turni si applica solo l'art.22 CCNL 14.09.2000.
non si applica l'art.24 CCNL 14.09.2000.
il maggiore disagio è totalmente compensato dall'indennità di turno (complessivamente intesa).

... secondo l'ultima relazione, gli ispettori della RGS sono su questa linea..... (insieme a tanti altri).

non ritengo di avere per formza ragione ... dico quello che onestamente penso .... tanto anche da me fanno in maniera diversa :-((

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Messaggio  benna65 Mer 28 Mar 2012 - 7:22

an.bal ha scritto:opinione del sottoscritto:
ai lavoratori che svolgono la propria attività secondo un orario articolato in turni si applica solo l'art.22 CCNL 14.09.2000.
non si applica l'art.24 CCNL 14.09.2000.
il maggiore disagio è totalmente compensato dall'indennità di turno (complessivamente intesa).

... secondo l'ultima relazione, gli ispettori della RGS sono su questa linea..... (insieme a tanti altri).

non ritengo di avere per formza ragione ... dico quello che onestamente penso .... tanto anche da me fanno in maniera diversa :-((
Dipende da cosa intendi per turno.
Se con esso intendi una prestazione lavorativa di 36 ore settimanali sono d'accordo con te, se con esso intendi anche una prestazione di 42 ore settimanli e sette giorni consecutivi di lavoro non sono d'accordo con te. Per parlare di prestazione in turno occorre che questo sia uguale all'orario ordinario settimanale perchè il turno è solo una modalità di fornire l'orario ordinario. Altrimenti il riposo settmanale va a farsi benedire...

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Messaggio  an.bal Gio 29 Mar 2012 - 2:49

il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
in caso di attività lavorativa nel gg di riposo settimanale = maggiorazione 50% + riposo compensativo (ma non ind. turno, perchè appunto attività lavorativa svolta al di fuoei della turnazione).

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Messaggio  benna65 Gio 29 Mar 2012 - 12:01

an.bal ha scritto:il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
in caso di attività lavorativa nel gg di riposo settimanale = maggiorazione 50% + riposo compensativo (ma non ind. turno, perchè appunto attività lavorativa svolta al di fuoei della turnazione).
L'art. 24 c.1 è l'unico che in virtù del comma 4 si cumula con "altro trattamento economico collegato alla prestazione". Seguendo la tua tesi la prestazione effettuata su giorno destinato al riposo settimanale coincidente con lunedi mattina (feriale/diurno) verrebbe retribuita in maniera identica con quella effettuata alla domenica notte (festivo/notturno). Ti pare una cosa accettabile?
Poichè la maggiorazione del 50% è riferita alla retribuzione giornaliera (data dalla somma dello stipendio base e la progressione economica, diviso 156 o 151,66 in caso di 35 ore) significa che la retribuzione è fissa (a parità di categoria economica) e NON tiene conto se l'orario è feriale, festivo, diurno o notturno.
Con cosa prevedi di remunerare la differenza tra le due suddette prestazioni lavorative?

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Messaggio  an.bal Ven 30 Mar 2012 - 1:01

l'attività lavorativa svolta il gg di riposo settimanale riveste un forte carattere di eccezionalità, stante il diritto al riposo settimanale del dipendente.
nel caso in cui si renda necessario, l'att5ività lavorativa verrà remunerata attraverso una maggiorazione del 50% + il diritto a recuperare il riposo non goduto.
si tratta in sostanza di traslare in avanti il riposo settimanale, e indennizzare il disturbo (disagio) attraverso la maggiorazione.

in molti casi questi problemi vengono risolti attraverso modifiche alla turnazione, per cui si gode del riposo qualche gg prima e la domenica = indennità turno festivo.

questo è il quadro delle regole contrattuali per come le interpreto io ... di più non so!

an.bal

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Messaggio  benna65 Dom 1 Apr 2012 - 10:47

an.bal ha scritto:l'attività lavorativa svolta il gg di riposo settimanale riveste un forte carattere di eccezionalità, stante il diritto al riposo settimanale del dipendente.
nel caso in cui si renda necessario, l'att5ività lavorativa verrà remunerata attraverso una maggiorazione del 50% + il diritto a recuperare il riposo non goduto.
si tratta in sostanza di traslare in avanti il riposo settimanale, e indennizzare il disturbo (disagio) attraverso la maggiorazione.

in molti casi questi problemi vengono risolti attraverso modifiche alla turnazione, per cui si gode del riposo qualche gg prima e la domenica = indennità turno festivo.

questo è il quadro delle regole contrattuali per come le interpreto io ... di più non so!
Ti posso assicurare che una prestazione lavorativa dal lunedì al sabato con richiesta di coprire anche il giorno domenicale in campo nazionale non riveste affatto un "forte carattere di eccezionalità", il mio Comune e quelli limitrofi adottano appunto questo stravagante modo di interpretare il turno come se fosse una malattia che implica un disagio non indifferente ai lavoratori costretti a lavorare fino a 12 gg consecutivi senza pause.
Il riposo settimanale per convenzione è il settimo giorno consecutivo di lavoro pertanto per remunerare il lavoro "esclusivamente" con l'indennità di turno occorrerà che il datore di lavoro predisponga un turno che abbia queste caratteristiche:

1) che l'orario settimanale corrisponda esattamente all'orario ordinario (36 o 35 ore).
2) che la consecutività dei giorni lavorativi non sia superiore a 6.

Per rumenerare quindi la domenica con l'indennità di turno, questa necessariamente deve rientrare nell'orario ordinario. In tal modo il lavoratore godrà di un riposo ricadente in un'altro giorno di quella settimana e verrà remunerato correttamente con l'indennità di turno festiva per la prestazione effettuata su giorno festivo.

Quando invece la domenica risulta anche essere il settimo giorno consecutivo di lavoro il lavoratore ha diritto invece a due distinte remunerazioni, una per la penosità derivante dal lavoro in giornata festiva e un'altra per la penosità derivante dalla mancata pausa settimanale.
Entriamo quindi in una logica di due istituti economici che compensano disagi differenti.

Se così non fosse, non vi sarebbe distinzione economica tra chi è soggetto a un disagio (penosità del lavoro festivo O mancato riposo settimanale) e quello che è soggetto a due disagi (penosità del lavoro festivo E mancato riposo settimanale).

Infatti il primo se lavorasse in giorno feriale (coincidente con il suo riposo settimanale) percepirà la maggiorazione del 50%.
Il secondo, a seguir la tua tesi, pur lavorando su giorno festivo (coincidente con il suo riposo settimanale) percepirebbe la medesima retribuzione (visto che gli vuoi togliere l'indennità di turno).

Ma anche alle tue soluzioni suggerite va fatto un ragionamento:
quando dici di "traslare" il riposo in avanti non è corretto se ciò comporta una consecutività dei giorni lavorativi superiore a 6.
Finiresti nel caso di una applicazione dell'art. 24 c.1 a cui concedi al lavoratore solo il riposo compensativo e non anche la maggiorazione in esso prevista.
Nel caso opposto, quindi quando dici di "traslare" il riposo qualche giorno prima occorre fare attenzione perchè la consecutività dei giorni lavorativi non dovrà essere comunque superiore a 6, quindi il riposo successivo non potrà più essere la domenica.

Ricordo che per chi lavora in turno la settimana lavorativa NON coincide con quella da calendario, quindi il lunedi non è sempre il primo giorno lavorativo, il primo giorno è quello successivo al riposo settimanale che, abbiamo detto, può cadere in qualsiasi giorno della settimana.

benna65

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Messaggio  compay Ven 21 Feb 2014 - 2:02

Questo link potrebbe essere interessante:
http://www.ailanto.it/speciali/ancorasulleturnazioni.htm

compay

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