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Abolita l'imu
http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=72690
Quante altre modifiche dovremo ancora attenderci?
Quante altre modifiche dovremo ancora attenderci?
GoQueen- Messaggi : 134
Data d'iscrizione : 03.12.11
Re: Abolita l'imu
...a parole sono moderatamente ottimista, quando arriveremo alla prova dei fatti... chissà!GoQueen ha scritto:http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=72690
Quante altre modifiche dovremo ancora attenderci?
Roberto79- Messaggi : 338
Data d'iscrizione : 10.05.12
Età : 45
Ici Imu Tarsu Tia Tares Service tax Tari Tasi ...pregasi indicare il codice fiscale
Linee guida per la “Service Tax”
Il modello di tassazione comunale “federale”, che entrerà in vigore dal 2014, sarà ispirato ai principi del federalismo fiscale, come approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita nella scorsa legislatura.
Viene dunque istituita un’imposta sui servizi comunali – la “Service Tax” – che sostituisce la Tares. Essa sarà riscossa dai Comuni e costituita da due componenti:
· gestione dei rifiuti urbani;
· copertura dei servizi indivisibili.
La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.
La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.
La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive
sara' davvero semplice fare le previsioni di gettito ..si si sono ottimista
Il modello di tassazione comunale “federale”, che entrerà in vigore dal 2014, sarà ispirato ai principi del federalismo fiscale, come approvati dalla Commissione Bicamerale appositamente costituita nella scorsa legislatura.
Viene dunque istituita un’imposta sui servizi comunali – la “Service Tax” – che sostituisce la Tares. Essa sarà riscossa dai Comuni e costituita da due componenti:
· gestione dei rifiuti urbani;
· copertura dei servizi indivisibili.
La prima componente (Tari) sarà dovuta da chi occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Le aliquote, commisurate alla superficie, saranno parametrate dal Comune con ampia flessibilità ma comunque nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” e in misura tale da garantire la copertura integrale del servizio.
La seconda componente (Tasi) sarà a carico di chi occupa fabbricati. Il Comune potrà scegliere come base imponibile o la superficie o la rendita catastale. Sarà a carico sia del proprietario (in quanto i beni e servizi pubblici locali concorrono a determinare il valore commerciale dell’immobile) che dell’occupante (in quanto fruisce dei beni e servizi locali). Il Comune avrà adeguati margini di manovra, nell’ambito dei limiti fissati dalla legge statale.
La capacità fiscale (cioè il gettito potenziale che i Comuni potrebbero ottenere dal pieno utilizzo delle facoltà di manovra fiscale sui loro tributi) sarà preservata, nel pieno rispetto del principio federalista dell’autonomia finanziaria di tutti i livelli di governo. L’autonomia nella fissazione delle aliquote sarà limitata verso l’alto per evitare di accrescere la capacità fiscale e quindi il carico sui contribuenti, applicando aliquote massime complessive
sara' davvero semplice fare le previsioni di gettito ..si si sono ottimista
Re: Abolita l'imu
Qualcuno ha visto la bozza del decreto approvato ieri ? Pare ci sia qualcosa relativo alla tares 2013.
libvir- Messaggi : 252
Data d'iscrizione : 28.04.11
Re: Abolita l'imu
Anche io sto cercando in rete ma non trovo....libvir ha scritto:Qualcuno ha visto la bozza del decreto approvato ieri ? Pare ci sia qualcosa relativo alla tares 2013.
dadada- Messaggi : 107
Data d'iscrizione : 13.06.12
Re: Abolita l'imu
qui la bozza del decreto:dadada ha scritto:Anche io sto cercando in rete ma non trovo....libvir ha scritto:Qualcuno ha visto la bozza del decreto approvato ieri ? Pare ci sia qualcosa relativo alla tares 2013.
http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-legge-disposizioni-urgenti-in-materia-di-imposizione-immobiliare-di-sostegno-alle-politiche-abitative-e-di-finanza-locale-nonche-di-cassa-integrazione-guadagni/
tributi69- Messaggi : 193
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: Abolita l'imu
Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 10 per l’approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:
IL COMUNE PUO' STABILIRE?
CIOE' PUO' ANCHE MANTENERE LA TARSU?
IL COMUNE PUO' STABILIRE?
CIOE' PUO' ANCHE MANTENERE LA TARSU?
tributi69 ha scritto:qui la bozza del decreto:dadada ha scritto:Anche io sto cercando in rete ma non trovo....libvir ha scritto:Qualcuno ha visto la bozza del decreto approvato ieri ? Pare ci sia qualcosa relativo alla tares 2013.
http://www.leggioggi.it/allegati/decreto-legge-disposizioni-urgenti-in-materia-di-imposizione-immobiliare-di-sostegno-alle-politiche-abitative-e-di-finanza-locale-nonche-di-cassa-integrazione-guadagni/
soluzioni- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 26.10.11
Re: Abolita l'imu
Scusate ma secondo voi cosa vuol dire tutto ciò ?
libvir- Messaggi : 252
Data d'iscrizione : 28.04.11
bozza decreto
credo voglia dire che la Tares (che va approvata) può essere calibrata in maniera diversa da quella rigidamente prevista dal DPR 158, utilizzando una delle ipotesi previste appresso.
Penso che sia questo anche il senso dell'abolizione del comma 19 dell'art.14 D.L.201/2011 (al comma 2 art. 7 della bozza) e dell'estensione della facoltà di introdurre riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste nei commi da 15 a 18 del D.L.201 (al comma 1 lett. d art. 7 della bozza), che ovviamente non sono a carico del bilancio ma vengono rispalmate sulle altre categorie...
In sostanza mi sembra la risposta all'allarme lanciato da più parti sugli aumenti spropositati che si avrebbero avuti per alcune categorie, ad esempio del settore alimentare, con la possibilità di introdurre autonomamente dei correttivi....
Qualcuno concorda?
Penso che sia questo anche il senso dell'abolizione del comma 19 dell'art.14 D.L.201/2011 (al comma 2 art. 7 della bozza) e dell'estensione della facoltà di introdurre riduzioni ed esenzioni diverse da quelle previste nei commi da 15 a 18 del D.L.201 (al comma 1 lett. d art. 7 della bozza), che ovviamente non sono a carico del bilancio ma vengono rispalmate sulle altre categorie...
In sostanza mi sembra la risposta all'allarme lanciato da più parti sugli aumenti spropositati che si avrebbero avuti per alcune categorie, ad esempio del settore alimentare, con la possibilità di introdurre autonomamente dei correttivi....
Qualcuno concorda?
tritre- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 17.12.12
bozza
eliminando
l consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
mi pare maggiormente restrittivo
l consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
mi pare maggiormente restrittivo
Re: Abolita l'imu
però è compensato da:Paolo Gros ha scritto:eliminando
l consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed
esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come
autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da
risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio
al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
mi pare maggiormente restrittivo
"d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011"
Sbaglio?
tritre- Messaggi : 24
Data d'iscrizione : 17.12.12
Re: Abolita l'imu
A me pare di capire che purchè il costo sia coperto integralmente, con riduzioni ed esenzioni il Consiglio può anche decidere di spalmare lo stesso costo in modo da attenuare l'impatto del tributo sulle categorie che risulterebbero più svantaggiate.
libvir- Messaggi : 252
Data d'iscrizione : 28.04.11
Re: Abolita l'imu
http://www.paologros.net/t27577-service-tax-imu-tares-bozza-decreto-legge-28-08-2013-approfondimenti-e-analisi#119067
Re: Abolita l'imu
Io sarei più prudente, cosa vuol dire (in una legge poi): nel rispetto del principio "chi inquina paga"? E la commisurazione delle tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti? A ben guardare i principi erano già questi e, posto che comunque per gli atti amministrativi ed ancor più per i regolamenti e le tariffe tributarie che comportano lo spostamento del peso da una categoria all'atra, inclusa quella dei cittadini non contribuenti per l'accollo al comune di parte del costo, vige il principio della logica e della giustificazione del diverso trattamento relativo, qualcuno mi può spiegare a cos'altro fare riferimento per commisurare le tariffe "alle quantità e qualità medie ordinarie" se non alle tabelle ministeriali? E cos'altro ulizzare (salvo si disponga di studi specifici relativi al proprio comune) per garantire il principio "chi inquina paga"? (a proposito, paga come: in proporzione o purchè sia?).A me sembra che, al solito, si sia partorita una normativa confusa e di difficile e pericolosa applicazione, che, nell'immediato, sembra aiutare la parte politica a risolvere le tensioni sociali che si stanno creando e dall'altra scarica sugli uffici la responsabilità di sottoscrivere regolamenti e tariffe a forte rischio di ricorso presso le commissioni tributarie per differenziazioni non giustificate (e spesso non giustificabili) tra diverse categorie di contribuenti.
oliviero.tidu- Messaggi : 131
Data d'iscrizione : 19.08.10
Età : 67
Re: Abolita l'imu
Siamo alle solite.
Per dare una regola, in attesa di una revisione più completa del DPR 158/99, bastava dire che i limiti minimo e massimo dei coefficienti potevano essere splafonati del 30% (in diminuzione o in aumento) e molte delle situazioni particolari avrebbero trovato la loro soluzione.
Da una prima lettura sembra si preveda una sorta di deregulation assoluta, ove ogni comune, parebbe libero di fare ciò che vuole senza una base condivisa. Facendo ciò il già elevato fenomeno di dispersione dei costi, per il servizio rifiuti, sarebbe destinato a moltiplicarsi in modo abnorme.
Orbene un comune nella elaborazione della tariffa deve:
rispettare il principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
e deve tener conto di questi criteri:
a) commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurare la tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Se i criteri non sono da considerarsi "alternativi" (allora in premessa però era meglio scrivere "di uno dei seguenti criteri") pensare di rispettarli tutti assieme riporta ad una lettura più ragionata che vi propongo nel seguito.
Infatti da una lettura più attenta emerge che: le quantità e qualità medie ordinarie mi sono date, di fatto, dalle categorie e dai coefficienti, proprio come prevede il DPR 158/99; moltiplicare la superficie accertata per uno o più coefficienti di produttività è quanto prevede e fa applicare il DPR 158/99 (non è infatti detto che "ogni comune può autonomamente definire i coefficienti secondo ......", ma solo che si deve "far di conto"); commisurare la tariffa tenedo conto "altresì" del DPR 158/99, significa che comunque devo tener conto del DPR (altresì è utilizzato in modo rafforzativo).
Allora che cambia? volevano dire cose diverse?
Ed infine salta una delle poche cose buone della norma, ovvero la non eccessiva proliferazione delle riduzioni, però ...........
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 compresa l'abrogazione del comma 19 che richiedeva la copertura in bilancio delle agevolazioni extra.
Al comma 15 si legge che "il comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Siccome quelle ulteriori, con copertura in tariffa, sono chiamate anch'esse riduzioni vanno computate entro il limite max del 30%? Se così fosse la libertà di ulteriori riduzioni è limitata comunque ad una soglia chiusa?
Ora sono ancora a chiedermi, oltre forse al nome del tributo vecchio o nuovo, che cosa nella sostanza sia veramente cambiato?
Direi poco o niente ed i cambi, come al solito, sono forse peggio di quanto già (che non era certamente il meglio) c'era in precedenza.
E' proprio vero che al peggio non vi è limite (nonostante due sindaci a fare i ministri).
Per dare una regola, in attesa di una revisione più completa del DPR 158/99, bastava dire che i limiti minimo e massimo dei coefficienti potevano essere splafonati del 30% (in diminuzione o in aumento) e molte delle situazioni particolari avrebbero trovato la loro soluzione.
Da una prima lettura sembra si preveda una sorta di deregulation assoluta, ove ogni comune, parebbe libero di fare ciò che vuole senza una base condivisa. Facendo ciò il già elevato fenomeno di dispersione dei costi, per il servizio rifiuti, sarebbe destinato a moltiplicarsi in modo abnorme.
Orbene un comune nella elaborazione della tariffa deve:
rispettare il principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
e deve tener conto di questi criteri:
a) commisurare la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
b) determinare le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
c) commisurare la tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
Se i criteri non sono da considerarsi "alternativi" (allora in premessa però era meglio scrivere "di uno dei seguenti criteri") pensare di rispettarli tutti assieme riporta ad una lettura più ragionata che vi propongo nel seguito.
Infatti da una lettura più attenta emerge che: le quantità e qualità medie ordinarie mi sono date, di fatto, dalle categorie e dai coefficienti, proprio come prevede il DPR 158/99; moltiplicare la superficie accertata per uno o più coefficienti di produttività è quanto prevede e fa applicare il DPR 158/99 (non è infatti detto che "ogni comune può autonomamente definire i coefficienti secondo ......", ma solo che si deve "far di conto"); commisurare la tariffa tenedo conto "altresì" del DPR 158/99, significa che comunque devo tener conto del DPR (altresì è utilizzato in modo rafforzativo).
Allora che cambia? volevano dire cose diverse?
Ed infine salta una delle poche cose buone della norma, ovvero la non eccessiva proliferazione delle riduzioni, però ...........
d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 compresa l'abrogazione del comma 19 che richiedeva la copertura in bilancio delle agevolazioni extra.
Al comma 15 si legge che "il comune, con regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del trenta per cento, nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
Siccome quelle ulteriori, con copertura in tariffa, sono chiamate anch'esse riduzioni vanno computate entro il limite max del 30%? Se così fosse la libertà di ulteriori riduzioni è limitata comunque ad una soglia chiusa?
Ora sono ancora a chiedermi, oltre forse al nome del tributo vecchio o nuovo, che cosa nella sostanza sia veramente cambiato?
Direi poco o niente ed i cambi, come al solito, sono forse peggio di quanto già (che non era certamente il meglio) c'era in precedenza.
E' proprio vero che al peggio non vi è limite (nonostante due sindaci a fare i ministri).
Carlo Saletta- Messaggi : 220
Data d'iscrizione : 05.07.12
Età : 65
Località : Mantova
Calcolo Tarsu???
Concordo con “tritre” e “libvir” per ciò che concerne la possibilità di prevedere ulteriori esenzioni e riduzioni, spalmando l’incidenza sulle tariffe anziché sul bilancio. Il punto controverso, resta il calcolo della Tassa: alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 7 della bozza, sembrerebbe potersi derogare al Regolamento n.158 del 1999, come specificato alla lettera c), bensì non pare potersi applicare il metodo di calcolo utilizzato in regime Tarsu, in quanto non si terrebbe conto delle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti, così come richiesto in ottemperanza del principio “chi inquina paga”… passaggio essenziale, in quanto la maggior parte degli enti in regime Tarsu sono alle prese con sostituzioni di software gestionali, con conseguenti ripercussioni sulle casse comunali.
serfapubly- Messaggi : 13
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