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Dario Carta
Pasqualino7bellezze
RAGIONERIAG
7 partecipanti
Incarico di pregettazione lavori
Il nostro regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori prevede che per gli incarichi di progettazione inferiori a 20.000,00 Euro di può procedere con l’affidamento diretto. Ora si intende procedere con l’affidamento diretto di un incarico di 29.000,00 ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006. Il regolamento è superato dalla legge e se così non fosse può esserci responsabilità per il responsabile finanziario? Ringrazio e mi scuso
RAGIONERIAG- Messaggi : 60
Data d'iscrizione : 12.12.11
Re: Incarico di pregettazione lavori
Non scusarti perchè non è un disturbo il tuo.
Posto ciò occorre vedere cosa dice il 125, comma 11, che garantisce la possibilità di affidare il servizio mediante
cottimo fiduciario (almeno 5 operatori) dai 20.000 fino ai 206.000
affidamento diretto (non serve fare indagine di mercato) sotto i 20.000,00
Ora, dopo la Legge 106/2011, la soglia è stata portata a 40.000,00.
E il regolamento deve essere adeguato, se non lo è si applica comunque la legge, che garantisce tale possibilità.
Quindi puoi stare tranquilla, resta fermo quanto previsto dall'art. 90, comma 7 del 163/2006, in ordine alla regolarità contributiva, spesso ignorato dai settori tecnici.
Posto ciò occorre vedere cosa dice il 125, comma 11, che garantisce la possibilità di affidare il servizio mediante
cottimo fiduciario (almeno 5 operatori) dai 20.000 fino ai 206.000
affidamento diretto (non serve fare indagine di mercato) sotto i 20.000,00
Ora, dopo la Legge 106/2011, la soglia è stata portata a 40.000,00.
E il regolamento deve essere adeguato, se non lo è si applica comunque la legge, che garantisce tale possibilità.
Quindi puoi stare tranquilla, resta fermo quanto previsto dall'art. 90, comma 7 del 163/2006, in ordine alla regolarità contributiva, spesso ignorato dai settori tecnici.
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
Il regolamento limita ulteriormente
Non concordo con Pasqualino7bellezze.
Il regolamento, nel limitare gli importi, intenzionalmente ritiene di abbassare le soglie previste dalla legge.
Quindi l'affidamento dei 29.000 incorrerebbe nelle sanzioni disciplinari e quant'altro previste dal regolamento dell'Ente, oltre ai rilievi degli organi di controllo.
IL CHE È DECISAMENTE PEGGIO.....
Il regolamento, nel limitare gli importi, intenzionalmente ritiene di abbassare le soglie previste dalla legge.
Quindi l'affidamento dei 29.000 incorrerebbe nelle sanzioni disciplinari e quant'altro previste dal regolamento dell'Ente, oltre ai rilievi degli organi di controllo.
IL CHE È DECISAMENTE PEGGIO.....
Dario Carta- Messaggi : 216
Data d'iscrizione : 11.03.13
Re: Incarico di pregettazione lavori
Nell'ordinamento delle fonti legislative il regolamento è all'ultimo posto, il regolamento non può andare contro disposizione stabilite per Legge. Il limite è 40.000,00.= il regolamento è superato e va modificato, in attesa vale la Legge.
Principi fondamentali delle fonti di diritto.
Principi fondamentali delle fonti di diritto.
GIULIANA- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 03.10.11
Età : 57
Non è gerarchia delle fonti
Si tratta di una facoltà che molti Enti esercitano, ovvero limitare ulteriormente o proceduralizzate particolarmente gli approvvigionamenti all'interno delle soglie.
Il limite più basso non è in contrasto (lo sarebbe se fissasse a 50.000!), ma tende a ridurre la discrezionalità dei funzionari.
Il Comune di Bassano del Grappa ha aggiornato il regolamento acquisti proprio su questo punto ( http://www.comune.bassano.vi.it/content/download/11905/137246/file/2013-02-28%20REG_ACQUISTI.PDF ) ed il regolamento rimanente pone ulteriori limitazioni, modalità (uso del mepa) e vincoli rispetto alla norma.
Il comune di Baranzate lo ha lasciato a 20.000 euro http://www.comune.baranzate.mi.it/binary/comune_baranzate/regolamenti/Regolamento_sugli_interventi_in_economia.1349939021.pdf
Giusta o sbagliata, è la volontà del soggetto che ha deliberato il regolamento e non consiglio di non tenerne conto, perché in questo caso sono applicabili anche le procedure disciplinari contro il funzionario.
Il limite più basso non è in contrasto (lo sarebbe se fissasse a 50.000!), ma tende a ridurre la discrezionalità dei funzionari.
Il Comune di Bassano del Grappa ha aggiornato il regolamento acquisti proprio su questo punto ( http://www.comune.bassano.vi.it/content/download/11905/137246/file/2013-02-28%20REG_ACQUISTI.PDF ) ed il regolamento rimanente pone ulteriori limitazioni, modalità (uso del mepa) e vincoli rispetto alla norma.
Il comune di Baranzate lo ha lasciato a 20.000 euro http://www.comune.baranzate.mi.it/binary/comune_baranzate/regolamenti/Regolamento_sugli_interventi_in_economia.1349939021.pdf
Giusta o sbagliata, è la volontà del soggetto che ha deliberato il regolamento e non consiglio di non tenerne conto, perché in questo caso sono applicabili anche le procedure disciplinari contro il funzionario.
Dario Carta- Messaggi : 216
Data d'iscrizione : 11.03.13
Re: Incarico di pregettazione lavori
Si, sono d'accordo con Dario. La legge da la facoltà all'ente di stabilire regole diverse all'interno dei paletti della stessa e non di fare un regolamento uguale alla legge, non serve. Quindi il limite di 20.000 e' possibile perché siamo entro le norme derogabili. Oggi applichiamo, quindi, la norma regolamentare; se non ci sta bene si ritorna in consiglio per stabilire altri limiti o addirittura abolire quel limite, e in automatico si applica la legge.
JOSEPHA- Messaggi : 303
Data d'iscrizione : 17.02.12
Re: Incarico di pregettazione lavori
Io credo che questo dirima ogni dubbio sulla corretta interpretazione delle fonti del diritto.
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4815
Qualcuno lo giri anche al comune di Baranzate
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4815
Qualcuno lo giri anche al comune di Baranzate
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
Re: Incarico di pregettazione lavori
In realtà, tale ricostruzione, pur fondata a livello logico, sembra non poter superare il vaglio dei principi in tema di interpretazione e gerarchia delle fonti giuridiche.
Da una più attenta disamina del contrasto normativo venutosi a creare, infatti, non può che ricostruirsi una fattispecie nella quale il legislatore ha inteso modificare un aspetto di una normativa di rango primario (la parte del citato art. 125 del Codice nella quale è menzionata la soglia di riferimento, portata a 40.000 euro) omettendo di porre mano ad una modifica che, in un’ottica di carattere sistematico, appare tanto logicamente conseguente quanto necessaria.
In tal senso appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all’art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.
Da una più attenta disamina del contrasto normativo venutosi a creare, infatti, non può che ricostruirsi una fattispecie nella quale il legislatore ha inteso modificare un aspetto di una normativa di rango primario (la parte del citato art. 125 del Codice nella quale è menzionata la soglia di riferimento, portata a 40.000 euro) omettendo di porre mano ad una modifica che, in un’ottica di carattere sistematico, appare tanto logicamente conseguente quanto necessaria.
In tal senso appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all’art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa.
Re: Incarico di pregettazione lavori
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit.
Ovvero, ciò che la legge vuole, lo dice (e la legge che ha innalzato il limite da 20 a 40 MILA non ha abrogato ogni disposizione contraria) e ciò che non vuole non viene detto.
Del resto, un pur rispettabilissimo parere AVCP non puo' incide certamente sulla volontà di un organo di un Ente Centrale o Territoriale che decide di limitare ulteriormente rispetto alla normativa nazionale. Inoltre, leggere bene, IL PARERE dice SEMBRA DOVERSI INTERPRETARE e SEMBRA NON POTER SUPERARE IL VAGLIO..., non certo SI APPLICA COSÌ.
Quindi all'autore vuole estensore del parere SEMBRA ed a chi oprera amministrativamente le eventuali conseguenze....
Quindi a me SEMBRA DI POTER CONSIGLIARE che se l'Organo che ha deliberato vorrà adeguare il limite a 40mila, lo faccia prima di chiederei di avviare una procedura al di fuori del Regolamento!
Ovvero, ciò che la legge vuole, lo dice (e la legge che ha innalzato il limite da 20 a 40 MILA non ha abrogato ogni disposizione contraria) e ciò che non vuole non viene detto.
Del resto, un pur rispettabilissimo parere AVCP non puo' incide certamente sulla volontà di un organo di un Ente Centrale o Territoriale che decide di limitare ulteriormente rispetto alla normativa nazionale. Inoltre, leggere bene, IL PARERE dice SEMBRA DOVERSI INTERPRETARE e SEMBRA NON POTER SUPERARE IL VAGLIO..., non certo SI APPLICA COSÌ.
Quindi all'autore vuole estensore del parere SEMBRA ed a chi oprera amministrativamente le eventuali conseguenze....
Quindi a me SEMBRA DI POTER CONSIGLIARE che se l'Organo che ha deliberato vorrà adeguare il limite a 40mila, lo faccia prima di chiederei di avviare una procedura al di fuori del Regolamento!
Dario Carta- Messaggi : 216
Data d'iscrizione : 11.03.13
Re: Incarico di pregettazione lavori
con tutto il rispetto ritengo che non si possa parlare di fonte autorevole ma dell'unica fonte "AVCP" a poter dare delle interpretazioni autentiche e di rilevanza
pertanto è confermato quanto precedentemente sostenuto
"In tal senso appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all’art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa"
E' altrettanto ovvio ed opportuno il consiglio di adeguare quanto prima il regolamento dell'ente
pertanto è confermato quanto precedentemente sostenuto
"In tal senso appare evidente come, a seguito di una modifica della disciplina principale, le correlate disposizioni di livello regolamentare (proprio il d.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), aventi carattere esecutivo ed attuativo e non anche delegificante (così come previsto proprio dallo stesso Codice all’art. 5), non potranno che doversi interpretare in senso conforme a quanto previsto dalla normativa di rango primario, non potendosi porre in alcun modo in contrasto con la disciplina della stessa"
E' altrettanto ovvio ed opportuno il consiglio di adeguare quanto prima il regolamento dell'ente
Re: Incarico di pregettazione lavori
Anche rispetto alla abrogazione espressa nn sono d'accordo. Infatti in il principio dell'abrogazione operata da una legge piú recente credo sia ancora valido. Sr cosi nn fosse oggi si potrebbe accettare un'autodichiarazione durc, nn essendo scritto nella legge che viene abrogato il dispositivo precedente. Quoto lucio per ll'adeguamento
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
Re: Incarico di pregettazione lavori
il regolamento va adeguato ,altrimenti resta il limite precedente
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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