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Violazione norme sugli affidamenti

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Violazione norme sugli affidamenti Empty Violazione norme sugli affidamenti

Messaggio  Earthquake Ven 30 Ago 2013 - 2:55

Buongiorno a tutti,
un Comune ha appena deciso di affidare il recupero di crediti (tra l'altro alcuni sono già prescritti!) ad una società privata. Il compenso spettante alla società è il 25% su ogni credito riscosso, solo se riscosso. Se, in ipotesi, riscuotessero tutti i crediti, il compenso da erogare sarebbe circa 125.000 euro.
Ora, si tratta di un affidamento diretto in cottimo fiduciario senza alcuna procedura comparativa (nemmeno l'acquisizione di altri preventivi), motivato dall'urgenza di procedere (nella determina non si indica il suo valore).
Mi risulta però che le soglie per gli affidamenti diretti siano molto più basse (sotto 40.000 euro se non sbaglio) e per ipotesi indicate dal codice degli appalti e/o dal regolamento comunale (tra cui non risulta il recupero crediti).
Secondo voi si potrebbero configurare violazioni di natura amministrativa, penale o contabile da segnalare? Quali?
Non credo ci sia già danno erariale, in quanto nulla è stato ancora riscosso e nessun compenso erogato all'affidatario (ma solo per il momento...). Ci può essere abuso d'ufficio? Cosa ne pensate?
Grazie

Earthquake

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Violazione norme sugli affidamenti Empty affidamento diretto servizi

Messaggio  antonio satriano Ven 30 Ago 2013 - 3:07

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Earthquake ha scritto:Buongiorno a tutti, un Comune ha appena deciso di affidare il recupero di crediti (tra l'altro alcuni sono già prescritti!) ad una società privata. Il compenso spettante alla società è il 25% su ogni credito riscosso, solo se riscosso. Se, in ipotesi, riscuotessero tutti i crediti, il compenso da erogare sarebbe circa 125.000 euro. Ora, si tratta di un affidamento diretto in cottimo fiduciario senza alcuna procedura comparativa (nemmeno l'acquisizione di altri preventivi), motivato dall'urgenza di procedere (nella determina non si indica il suo valore). Mi risulta però che le soglie per gli affidamenti diretti siano molto più basse (sotto 40.000 euro se non sbaglio) e per ipotesi indicate dal codice degli appalti e/o dal regolamento comunale (tra cui non risulta il recupero crediti). Secondo voi si potrebbero configurare violazioni di natura amministrativa, penale o contabile da segnalare? Quali? Non credo ci sia già danno erariale, in quanto nulla è stato ancora riscosso e nessun compenso erogato all'affidatario (ma solo per il momento...). Ci può essere abuso d'ufficio? Cosa ne pensate? Grazie
E' giusto come pensi tu, infatti nel caso di servizi e forniture inferiori a 40.000 euro (articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006) è possibile l'affidamento diretto.
Va da se che l'atto di affidamento deve indicare l'eventuale importo stimato.
Tuttavia, anche entro tali importi, la stazione appaltante è tenuta a rispettare i principi della rotazione, non discriminazione, par condicio e con il supporto di adeguata motivazione.
antonio satriano
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Messaggio  francodan Ven 30 Ago 2013 - 3:10

proprio ieri leggevo di un indagine per abuso d'ufficio che colpiva un sindaco e un tecnico per affidi a trattativa privata in violazione delle normative sulle soglie massime di affidamento diretto
è però anche vero che nell'abuso d'ufficio bisogna aver l'intenzione di avvantaggiare qualcuno
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Messaggio  Earthquake Ven 30 Ago 2013 - 3:50

Vero che la norma penale parla di "intenzionalità", ma se occorresse sempre provarla, allora non si avrebbero quasi mai condanne. Ogni volta che viene aggirata o violata una norma sui contratti pubblici si potrebbe dire che non lo si è fatto intenzionalmente, o che lo si è fatto per errore o per urgenza. Ma il vantaggio per l'affidatario è più che palese...
Posto che si scampi dall'abuso d'ufficio, quale sanzione (e tutela per l'interesse pubblico) resta?
Secondo me una possibile condanna per danno erariale, ma solo a seguito della liquidazione di somme percepite dall'affidatario, in quanto il danno deve essere concreto ed attuale.

Earthquake

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Messaggio  francodan Ven 30 Ago 2013 - 5:22

l'intenzione,che poi spetterà al magistrato di provare ,è l'elemento qualificante del nuovo abuso di ufficio
per il danno erariale ,se non erro sussistono delle sentenze della corte dei conti che lo individuano per il solo fatto che non è stata rispettata la normativa sugli appalti
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Messaggio  Earthquake Ven 30 Ago 2013 - 5:27

francodan ha scritto:l'intenzione,che poi spetterà al magistrato di provare ,è l'elemento qualificante del nuovo abuso di ufficio
per il danno erariale ,se non erro sussistono delle sentenze della corte dei conti che lo individuano per il solo fatto che non è stata rispettata la normativa sugli appalti
Interessante, avresti per caso i riferimenti a tali sentenze?

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Messaggio  francodan Ven 30 Ago 2013 - 5:33

La Sezione Lombardia della Corte dei conti, in conformità ai principi contenuti nella sentenza della Cassazione n. 11031/2008 e confermati nella successiva sentenza n. 3672/2010, con sentenza n. 598/2009, in adesione alla richiesta della Procura regionale, ha individuato una fattispecie di danno erariale nella violazione delle regole di evidenza pubblica in sede di aggiudicazione e di rinnovo di un contratto di appalto, per “violazione dei canoni costituzionali del buon andamento e dell’imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), eretti a fondamento della legge sul procedimento amministrativo (art. 1, l. n. 241/1990, testo novellato), di cui l’osservanza delle regole della concorrenza costituisce un elemento di primaria importanza”. In particolare, con riferimento al ricorso alla trattativa privata in assenza dei relativi presupposti, la Sezione ha rilevato che “il vulnus alla concorrenza e al correlativo interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile alla distribuzione delle risorse pubbliche, richiamato dal giudice penale, si fonda sui limiti alla trattativa privata individuati dalla giurisprudenza amministrativa, (Cons. St., sez. V, n. 6392/2002) ». Sulla sussistenza del danno ha osservato che « la violazione delle regole della concorrenza comporta la lesione dei criteri di buon andamento e imparzialità amministrativa (art. 1, l. n. 241/1990 e 97 Cost.), con riflessi sul piano della responsabilità amministrativo contabile (cfr. ex multis, C. conti, sez. Lombardia, 14 luglio 2006, n. 447). Infatti, il cd. modello contrattuale conforme alle normali regole di contabilità pubblica si traduce in un vero e proprio obbligo di servizio, il cui vulnus dà luogo al c.d. danno alla concorrenza”. Riguardo alla quantificazione del danno, ha richiamato il criterio “determinato dalla giurisprudenza amministrativa in una percentuale del valore dell’appalto, 10 % o 5 % a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell’utile di impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente, nel caso in cui non sia possibile la reintegrazione in forma specifica della pretesa dell’impresa ricorrente vittoriosa. Esso muove dal presupposto della spettanza, al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell’art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. In applicazione di tale criterio, il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all’arricchimento senza causa, sicché l’utile di impresa rappresenta la misurazione di tale eccedenza”.

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Messaggio  Earthquake Ven 30 Ago 2013 - 7:48

Ottimo riferimento, grazie. Se le norme penali diventano più deboli, i giudici contabili elaborano nuove fattispecie di danno erariale...Mi pare giusto che vi siano diversi deterrenti verso certi comportamenti, che personalmente trovo insopportabili.

Earthquake

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Messaggio  Dario Carta Sab 31 Ago 2013 - 1:37

Venticinque percento mi sembra uno sproposito !!!!
Comunque, il danno erariale si calcolerebbe agevolmente sulla differenza con la media degli aggi di riscossione che è inferiore al 10%.
Digli di metterlo a gara.... previa risoluzione del contratto in autotutela ...

Dario Carta

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Messaggio  Earthquake Sab 31 Ago 2013 - 5:05

Ho già fatto presente il tutto, ma mi è stato risposto: "abbiamo deciso di fare così...". Oltretutto si tratta di morosità TIA, che secondo me andrebbero recuperate con avvisi di accertamento, essendo un tributo, e non con letterine di recupero crediti. Un anno è anche già prescritto...Mi sembra tutto molto al limite...

Earthquake

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Messaggio  Dario Carta Sab 31 Ago 2013 - 7:29

Non firmare nulla
Chi ha deciso firmi la delibera a contrarre (art. 11 del Codice dei contratti) la richiesta di offerta, il verbale di valutazione della congruità, il verbale di aggiudicazione, il contratto, l'impegno di spesa, il collaudo, la liquidazione ed il pagamento.
Fra qualche tempo, quando arriveranno i guai, potrai dirgli: "te lo avevo detto io....!"

Dario Carta

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Violazione norme sugli affidamenti Empty Re: Violazione norme sugli affidamenti

Messaggio  Earthquake Sab 31 Ago 2013 - 7:57

Determina e contratto già firmati dal competente responsabile. L'affidatario sta già lavorando. Io non avrei firmato nemmeno con un fucile puntato contro...

Earthquake

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