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Collaborazione con dirigente in pensione
Una P.A. può conferire un incarico dirigenziale ex art. 19 co. 6 D.Lgs. 165/2001 a un ex dirigente collocato a riposo con anzianità contributiva pari a 42 anni ed età anagrafica pari a 65 anni?
In caso affermativo la spesa va computata tra le spese di personale come nuova assunzione e se vige, per l'interessato, il vincolo del cumulo dei redditi?
In caso affermativo la spesa va computata tra le spese di personale come nuova assunzione e se vige, per l'interessato, il vincolo del cumulo dei redditi?
tinpa- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 12.08.11
Età : 61
Località : Nord ovest
Collaborazione
La fattispecie dell'articolo 110, comma 6 (le c.d. collaborazione esterne per incarichi di alta professionalità), coincide con quella della consulenza esterna: il consulente non è un dipendente dell'amministrazione, ma un professionista che mette a disposizione degli uffici comunali le sue cognizioni tecniche su una certa materia per realizzare un obiettivo specifico. Il consulente è dunque un prestatore di servizi, una risorsa del progetto, da utilizzare ai fini del conseguimento dell'obiettivo definito dall'ente, sicchè agisce per l'amministrazione, ma non per conto dell'amministrazione.
Il contratto per questi consulenti deve necessariamente essere a tempo determinato, perchè la loro prestazione è rivolta al conseguimento di un obiettivo: concluso il progetto gestionale alla base, anche il rapporto consulenziale deve conseguentemente concludersi.
Pertanto si può ritenere ammissibile la conclusione di un contratto a tempo determinato , trattandosi, tra l’altro, di soggetto dotato di alte professionalità, avendo già ricoperto questo incarico fino al pensionamento.
La disciplina del cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, nei casi in cui impone il divieto totale o parziale, incide invece sull'importo lordo del reddito di pensione, nel senso o di annullare completamente la pensione in godimento (divieto totale) o di ridurla con l'effettuazione da parte dell'Istituto previdenziale di una trattenuta (divieto parziale)
Nel caso ed in valutazione che si e' in presenza di pensione di vecchiaia ( la pensione è considerata di vecchiaia, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il dipendente ha raggiunto un numero di anni utili (di servizio, riscattati o ricongiunti) pari a 40 anni) il pensionato di vecchiaia può iniziare o riprendere qualsiasi attività a rapporto di lavoro subordinato o di tipo libero professionale, senza che ciò comporti riduzione del trattamento pensionistico in godimento
Il contratto per questi consulenti deve necessariamente essere a tempo determinato, perchè la loro prestazione è rivolta al conseguimento di un obiettivo: concluso il progetto gestionale alla base, anche il rapporto consulenziale deve conseguentemente concludersi.
Pertanto si può ritenere ammissibile la conclusione di un contratto a tempo determinato , trattandosi, tra l’altro, di soggetto dotato di alte professionalità, avendo già ricoperto questo incarico fino al pensionamento.
La disciplina del cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, nei casi in cui impone il divieto totale o parziale, incide invece sull'importo lordo del reddito di pensione, nel senso o di annullare completamente la pensione in godimento (divieto totale) o di ridurla con l'effettuazione da parte dell'Istituto previdenziale di una trattenuta (divieto parziale)
Nel caso ed in valutazione che si e' in presenza di pensione di vecchiaia ( la pensione è considerata di vecchiaia, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il dipendente ha raggiunto un numero di anni utili (di servizio, riscattati o ricongiunti) pari a 40 anni) il pensionato di vecchiaia può iniziare o riprendere qualsiasi attività a rapporto di lavoro subordinato o di tipo libero professionale, senza che ciò comporti riduzione del trattamento pensionistico in godimento
Re: Collaborazione con dirigente in pensione
parere corte conti liguria 3 2011 ha risposto negativamente ad un Comune che chiedeva se vi è la possibilità, nelle more dell’espletamento di regolare concorso, di stipulare una convenzione con un dipendente che, avendo maturato i requisiti della pensione di anzianità, ma non quelli di vecchiaia (avendo cioè 60 anni di età e 37 anni di servizio), è stato collocato a riposo dal 1° gennaio 2011; la Corte rileva l'impossibilità di derogare all’art. 25 della legge n. 724/1994, che sancisce il divieto di conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ad ex dipendenti che siano cessati volontariamente dal servizio, privi del requisito previsto per il pensionamento per vecchiaia, ma in presenza di quello per la pensione anticipata di anzianità.
francodan- Messaggi : 6152
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Collaborazione
Concordo ma nel caso "privi del requisito previsto per il pensionamento per vecchiaia," si e' in presenza , come detto , di soggetto con i requisiti del pensionamento per vecchiaia .
Manca nel caso la volontarieta' della cessazione avvenuta per raggiungimento dei limiti' di eta'.
Manca nel caso la volontarieta' della cessazione avvenuta per raggiungimento dei limiti' di eta'.
Re: Collaborazione con dirigente in pensione
Paolo Gros ha scritto:Concordo ma nel caso "privi del requisito previsto per il pensionamento per vecchiaia," si e' in presenza , come detto , di soggetto con i requisiti del pensionamento per vecchiaia .
Manca nel caso la volontarieta' della cessazione avvenuta per raggiungimento dei limiti' di eta'.
Sto domandando perché a me sembra strano che un dirigente che deve andare in pensione perché è già stato trattenuto in servizio per un biennio, possa essere riconfermato come dirigente a tempo determinato. Quando lasciano il posto ai giovani?
Se non posso averlo come collaboratore o consulente esterno lo posso tenere come dirigente a tempo determinato perché l’art. 25 della legge n. 724/1994, vieta di conferimento di incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ad ex dipendenti che siano cessati volontariamente dal servizio, non vedo perché si dovrebbe ammettere un nuovo contratto a tempo determinato!
tinpa- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 12.08.11
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Località : Nord ovest
Dirigente
Concordando su "Quando lasciano il posto ai giovani?" preciso di aver risposto ad petita ovvero se sia legittimo oppure no e nel caso lo e'.
La differenza tra chi e' posto in pensione di vecchiaia o di anzianita' risiede proprio nella ratio che nel primo caso non si e' potuto scegliere di andare o non andare in pensione mentre nell'altro caso , giacche' si e' optato per le dimissioni volontarie non vedrei come prima non voglio piu' lavorare ed esco dalla porta e poi lavoro nuovamente ( magari nello stesso posto ) entrando dalla finestra .
La differenza tra chi e' posto in pensione di vecchiaia o di anzianita' risiede proprio nella ratio che nel primo caso non si e' potuto scegliere di andare o non andare in pensione mentre nell'altro caso , giacche' si e' optato per le dimissioni volontarie non vedrei come prima non voglio piu' lavorare ed esco dalla porta e poi lavoro nuovamente ( magari nello stesso posto ) entrando dalla finestra .
Re: Collaborazione con dirigente in pensione
in ogni caso è un assurdo perchè blocchi il turn over ,non fai entrare nel mondo del lavoro i giovani ma consenti di far lavorare chi è andato via con il 100 per cento dell'ultimo stipendio al quale sicuramente si sommerà un elevato pari compenso...
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
Re: Collaborazione con dirigente in pensione
francodan ha scritto:in ogni caso è un assurdo perchè blocchi il turn over ,non fai entrare nel mondo del lavoro i giovani ma consenti di far lavorare chi è andato via con il 100 per cento dell'ultimo stipendio al quale sicuramente si sommerà un elevato pari compenso...
Noi abbiamo tre dirigenti, di cui due capo area, che al momento di andare in pensione sono stati trattenuti in servizio per il biennio previsto dalle normative. Ora pare che non sia più possibile trattenerli oltre ma stanno cercando un sistema per tenerli!
Mi sembra un assurdo tenere persone che hanno 65 anni per altri 5 a più di 150.000 euro l'anno!
Se non possono essere consulenti non vedo perché potrebbero essere dirigenti a tempo determinato.
Notare che già per il primo trattenimento in servizio hanno dato le dimissioni e sono stati trattenuti in servizio, ora daranno nuovamente le dimissioni e verranno assunti a tempo determinato, a me sembra una cosa strana.
tinpa- Messaggi : 12
Data d'iscrizione : 12.08.11
Età : 61
Località : Nord ovest
Re: Collaborazione con dirigente in pensione
chiaramente sono scelte dell'amministrazione....nel dubbio chiederei un parere alla corte dei conti....mi sembra ,posto il divieto sia pure per le consulenze e per un certo tipo di pensionamento, si finisca per aggirare la legge sia pure lecitamente....
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
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