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RISOLUZIONE n.9/DF DEL 9 SETTEMBRE 2013
Salve, alla luce della risoluzione del Dipartimento delle finanze in oggetto, che prevede la possibilità per i Comuni di diferire una o più rate TARES 2013 nell'anno 2014, posso seguire il seguente ragionamento?
la risoluzione conferma che la maggiorazione di 0,30 €/mq deve essere versata unitamente all'ultima rata del tributo entro il 16 Dicembre, il mio Comune ha gia inviato le prime tre rate e si appresta a inviare la quarta rata a conguaglio calcolata con la maggiorazione oltre che con le nuove tariffe TARES, alla luce di ciò invio a Novembre il pagamento della sola maggiorazione da versare entro il 16 Dicembre, e con delibera consigliare diferisco la rata a conguaglio ai primi mesi del 2014.
Spero di essermi spiegato in maniera esauriente, mi piacerebbe avere un vostro parere in merito. Grazie
la risoluzione conferma che la maggiorazione di 0,30 €/mq deve essere versata unitamente all'ultima rata del tributo entro il 16 Dicembre, il mio Comune ha gia inviato le prime tre rate e si appresta a inviare la quarta rata a conguaglio calcolata con la maggiorazione oltre che con le nuove tariffe TARES, alla luce di ciò invio a Novembre il pagamento della sola maggiorazione da versare entro il 16 Dicembre, e con delibera consigliare diferisco la rata a conguaglio ai primi mesi del 2014.
Spero di essermi spiegato in maniera esauriente, mi piacerebbe avere un vostro parere in merito. Grazie
CAMBURO- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 13.11.12
Re: RISOLUZIONE n.9/DF DEL 9 SETTEMBRE 2013
personalmente non modificherei nulla (OPINIONE DEL TUTTO PERSONALE)
Secondo la mia opinione, non ha alcun fondamento, ma anzi è in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.10 comma 2 lettera c) del dl 35/2013, l'interpretazione secondo la quale si possono posticipare rate nel 2014 a condizione che venga garantita la maggiorazione entro il 16 dicembre 2013
Visto il DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c), con il quale viene stabilito che :
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto‐legge n. 201, del 2011;
Preso Atto, quindi, che il Comune, nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della TARES per l'anno 2013, incontra il vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso (2013) ;
Dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra citate sembra emergere quindi che la maggiorazione debba essere obbligatoriamente versata nell’anno 2013, ed in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, come stabilito dal DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c) ;
Tenuto conto, invece, che le motivazioni riportate nella Risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 Prot. n. 19351, in merito alla possibilità di un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013, fanno riferimento all'art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, e non a norme precedentemente applicabili, precisamente ;
Stralcio Risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 Prot. n. 19351
“Al riguardo, va sottolineato che l’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013.
Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013”
Preso atto pertanto che tale possibilità, di carattere eccezionale, può essere esercitata attraverso il regolamento di disciplina del tributo, entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013 ;
CIÒ PREMESSO RITENGO SIA QUANTOMENO DA CHIARIRE :
- se possono essere ritenuti validi termini di scadenza nel 2014 stabiliti con deliberazioni e/o regolamenti approvati prima del 31.08.2013 (data di entrata in vigore del DL n. 102/2013) ;
- se possono essere ritenuti validi termini di scadenza nel 2014 stabiliti con deliberazione e non con regolamento ;
- se un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, possa essere ritenuta in contrasto con la disposizione normativa che prevede il versamento della maggiorazione, per il 2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo ( DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c)
Secondo la mia opinione, non ha alcun fondamento, ma anzi è in palese contrasto con quanto stabilito dall'art.10 comma 2 lettera c) del dl 35/2013, l'interpretazione secondo la quale si possono posticipare rate nel 2014 a condizione che venga garantita la maggiorazione entro il 16 dicembre 2013
Visto il DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c), con il quale viene stabilito che :
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto‐legge n. 201, del 2011;
Preso Atto, quindi, che il Comune, nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della TARES per l'anno 2013, incontra il vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso (2013) ;
Dalla lettura congiunta delle disposizioni sopra citate sembra emergere quindi che la maggiorazione debba essere obbligatoriamente versata nell’anno 2013, ed in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, come stabilito dal DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c) ;
Tenuto conto, invece, che le motivazioni riportate nella Risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 Prot. n. 19351, in merito alla possibilità di un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013, fanno riferimento all'art. 5 del D.L. n. 102 del 31.08.2013, e non a norme precedentemente applicabili, precisamente ;
Stralcio Risoluzione n. 9/DF del 09.09.2013 Prot. n. 19351
“Al riguardo, va sottolineato che l’art. 5 del D. L. n. 102 del 2013, ai commi da 1 a 3, riconosce al comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall’art. 14 del D.L. n. 201 del 2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall’ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013.
Tale situazione di carattere eccezionale giustifica un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, fermo restando, come precisato al paragrafo 1, l’obbligo di versamento della maggiorazione nell’anno 2013 e fermo restando l’accertamento contabile nell’esercizio 2013”
Preso atto pertanto che tale possibilità, di carattere eccezionale, può essere esercitata attraverso il regolamento di disciplina del tributo, entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, che il comma 1 dell’art. 8 dello stesso D. L. n. 102 del 2013 ha differito al 30 novembre 2013 ;
CIÒ PREMESSO RITENGO SIA QUANTOMENO DA CHIARIRE :
- se possono essere ritenuti validi termini di scadenza nel 2014 stabiliti con deliberazioni e/o regolamenti approvati prima del 31.08.2013 (data di entrata in vigore del DL n. 102/2013) ;
- se possono essere ritenuti validi termini di scadenza nel 2014 stabiliti con deliberazione e non con regolamento ;
- se un’eventuale posticipazione al 2014 della scadenza per il pagamento delle rate della TARES, possa essere ritenuta in contrasto con la disposizione normativa che prevede il versamento della maggiorazione, per il 2013, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo ( DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c)
Re: RISOLUZIONE n.9/DF DEL 9 SETTEMBRE 2013
Chiarissimo il tuo pensiero Lucio, io credo che
- difficilmente qualche Comune prima del 31 Agosto abbia deliberato termini di scadenza delle rate tares 2013 nel 2014;
- se le prime scadenze, ancora ricadenti tutte nel 2013, sono state stabilite con delibera di CC, con lo stesso mezzo possiamo differire i termini al 2014;
- sull'ultima perplessità da te sollevata sono d'accordo anche io e ritengo che il chiarimento cozzi con il DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c. Con un ragionamento più sottile però ritengo che, se mi si da la possibilità di differire le rate Tares al 2014, posso differire esclusivamente l'ultima o le ultime, chiaramente non posso posticipare la prima rata al 2014 e far pagare l'ultima rata maggiorata nel 2013 (sembra contorto ma non lo è ). L asoluzione che per ora sto vogliando è questa, per non gravare eccessivamente sui contribuenti colgo l'occasione offerta dalla risoluzione e divido il saldo/conguaglio in ulteriori due o tre rate di cui una con scadenza 16 Dicembre 2013 con la quale calcolo anche la maggiorazione standard, e l'altra/e con scadenza nel 2014, credo così di ottemperare all'obbligo imposto dal DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c, e seguire le indicazioni della risoluzione. Può essere una strada praticabile?
- difficilmente qualche Comune prima del 31 Agosto abbia deliberato termini di scadenza delle rate tares 2013 nel 2014;
- se le prime scadenze, ancora ricadenti tutte nel 2013, sono state stabilite con delibera di CC, con lo stesso mezzo possiamo differire i termini al 2014;
- sull'ultima perplessità da te sollevata sono d'accordo anche io e ritengo che il chiarimento cozzi con il DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c. Con un ragionamento più sottile però ritengo che, se mi si da la possibilità di differire le rate Tares al 2014, posso differire esclusivamente l'ultima o le ultime, chiaramente non posso posticipare la prima rata al 2014 e far pagare l'ultima rata maggiorata nel 2013 (sembra contorto ma non lo è ). L asoluzione che per ora sto vogliando è questa, per non gravare eccessivamente sui contribuenti colgo l'occasione offerta dalla risoluzione e divido il saldo/conguaglio in ulteriori due o tre rate di cui una con scadenza 16 Dicembre 2013 con la quale calcolo anche la maggiorazione standard, e l'altra/e con scadenza nel 2014, credo così di ottemperare all'obbligo imposto dal DL n. 35/2013 – art. 10, comma 2, lettera c, e seguire le indicazioni della risoluzione. Può essere una strada praticabile?
CAMBURO- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 13.11.12
Re: RISOLUZIONE n.9/DF DEL 9 SETTEMBRE 2013
Non essendo stato abrogato l'art. 10, comma 2, lettera c) del DL 35/2013:
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto‐legge n. 201, del 2011;
Preso Atto che il Comune, nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della TARES per l'anno 2013, incontra il vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso (2013) ;
Ne deriva (ma non per me, ma per quello che è scritto nella legge) che la maggiorazione deve essere obbligatoriamente versata nel 2013, come ribadito dal MEF, ed unitamente all’ultima rata, come stabilito dalla legge (l'art. 10, comma 2, lettera c, del DL 35/2013) e trattandosi appunto di “ultima” rata, ciò significa che le altre rate dovranno essere antecedenti
A meno che ci si “inventi” la possibilità di versare prima l’ultima rata e poi le rate precedenti all’ultima, ma anche qui non tornerebbe, in quanto la rata con la maggiorazione non sarebbe più l'ultima
Ritengo pertanto che il MEF, nonostante siano state avanzate perplessità anche dal Ministero dell'Interno, abbia confusamente argomentato una possibilità che nella legge non è scritta, richiamando il DL 102/2013, in considerazione del fatto che molti comuni (anche di grandi dimensioni) avevano già deliberato scadenze di rate tares nel 2014, riservandosi comunque il versamento della maggiorazione entro il 16/12/2013
Ciò premesso ritengo che non si possa ricercare una logica applicativa che trovi riscontro nella legge, e pertanto alla tua domanda
......Può essere una strada praticabile?
rispondo, secondo me no, per le motivazioni esposte, ma secondo la risoluzione del mef "Tale situazione di carattere eccezionale giustifica" tutto ed il contrario di tutto, l'importante e garantire allo stato la maggiorazione entro il 16/12/2013
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto‐legge n. 201, del 2011;
Preso Atto che il Comune, nel disciplinare il numero e la scadenza delle rate della TARES per l'anno 2013, incontra il vincolo costituito dalla riserva allo Stato della maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. n. 201 del 2011, il cui gettito deve essere in ogni caso assicurato all'erario entro l'anno in corso (2013) ;
Ne deriva (ma non per me, ma per quello che è scritto nella legge) che la maggiorazione deve essere obbligatoriamente versata nel 2013, come ribadito dal MEF, ed unitamente all’ultima rata, come stabilito dalla legge (l'art. 10, comma 2, lettera c, del DL 35/2013) e trattandosi appunto di “ultima” rata, ciò significa che le altre rate dovranno essere antecedenti
A meno che ci si “inventi” la possibilità di versare prima l’ultima rata e poi le rate precedenti all’ultima, ma anche qui non tornerebbe, in quanto la rata con la maggiorazione non sarebbe più l'ultima
Ritengo pertanto che il MEF, nonostante siano state avanzate perplessità anche dal Ministero dell'Interno, abbia confusamente argomentato una possibilità che nella legge non è scritta, richiamando il DL 102/2013, in considerazione del fatto che molti comuni (anche di grandi dimensioni) avevano già deliberato scadenze di rate tares nel 2014, riservandosi comunque il versamento della maggiorazione entro il 16/12/2013
Ciò premesso ritengo che non si possa ricercare una logica applicativa che trovi riscontro nella legge, e pertanto alla tua domanda
......Può essere una strada praticabile?
rispondo, secondo me no, per le motivazioni esposte, ma secondo la risoluzione del mef "Tale situazione di carattere eccezionale giustifica" tutto ed il contrario di tutto, l'importante e garantire allo stato la maggiorazione entro il 16/12/2013
Re: RISOLUZIONE n.9/DF DEL 9 SETTEMBRE 2013
grazie Lucio, come sempre più spesso accade siamo costretti a navigare senza la bussola
CAMBURO- Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 13.11.12
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