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CONTRATTO DI LOCAZIONE

3 partecipanti

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CONTRATTO DI LOCAZIONE  Empty CONTRATTO DI LOCAZIONE

Messaggio  raffaella panariti Gio 19 Set 2013 - 5:58

Buongiorno. Il nostro ente ha stipulato nell'anno 2007 un contratto di locazione di un immobile di proprietà ad uso ufficio postale. Tale contratto prevedeva una durata di 6 anni e la clausola del tacito rinnovo per un perioro di altri 6 anni, salvo disdetta. Il contratto è scaduto. Ritenendo illeggittima la clausola del tacito rinnovo, abbiamo trasmesso una nuova bozza di contratto a Poste Italia SPA, ma loro non sono intenzionati a stipulare un nuovo contratto, ritenendo del tutto legittima la clausola del tacito rinnovo.
Ho letto diversi pareri da parte di sezioni regionali della Corte dei Conti, ma spesso si contraddicono. Secondo voi quale è il comportamento corretto da adottare? Nel caso non si dovesse procedere alla stipula di un nuovo contratto è necessaria una deliberazione che manifesti la volontà dell'amministrazione? Grazie.

raffaella panariti

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 08.02.12

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CONTRATTO DI LOCAZIONE  Empty clausola nulla

Messaggio  Dario Carta Gio 19 Set 2013 - 7:30

dal 2004 la clausola di tacito rinnovo è nulla.

Dario Carta

Messaggi : 216
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CONTRATTO DI LOCAZIONE  Empty clausola nulla

Messaggio  raffaella panariti Gio 19 Set 2013 - 7:58

Il dubbio deriva dal fatto che siamo in presenza di un contratto di locazione ad uso non abitativo, rientrante quindi nella disciplina degli artt. 28 e 29 della Legge 392/78.

raffaella panariti

Messaggi : 5
Data d'iscrizione : 08.02.12

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CONTRATTO DI LOCAZIONE  Empty tacito rinnovo locazione immobili uso non abitativo

Messaggio  max1955 Gio 31 Ott 2013 - 4:02

raffaella panariti ha scritto:Il dubbio deriva dal fatto che siamo in presenza di un contratto di locazione ad uso non abitativo, rientrante quindi nella disciplina degli artt. 28 e 29 della Legge 392/78.
Ho anch'io lo stesso problema.

Contratto del 2001 (decorrenza 1/11/2001). Primo rinnovo tacito 1/11/2007scaduto il 31/10/2013.

Ho trovato su altalex questo contributo che può venire in soccorso e, se lo interpreto correttamente, farebbe salve le prescrizioni previste dai contratti stipulati ante 2004):

" Per quanto concerne i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione bisogna, però, segnalare C. Cass., Sez.III, n°9614 del 10/9/1999: "Come principio generale va osservato che la volontà di obbligarsi della pubblica amministrazione non può desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l'atto scritto ad substantiam, sì che nei confronti della stessa p.a. non è configurabile il rinnovo tacito del contratto. Detto principio va applicato anche in tema di contratto di locazione di immobili urbani, in cui l'ente pubblico sia locatore, sia pure con una precisazione. Si è infatti rilevato che il principio per cui, in materia di locazioni, la rinnovazione tacita del contratto, nel quale sia parte una pubblica amministrazione, è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione da parte di questa di obbligarsi, che non può desumersi, in tal caso da fatti concludenti, ma deve essere espressa nelle forme di legge, non trova applicazione allorché la continuazione dell'originario rapporto avvenga in forza di una specifica clausola del contratto precedentemente concluso e perciò in forza della volontà così manifestata di concludere il contratto stesso, con esclusione dell'ipotesi della vera e propria rinnovazione o riconduzione". "Il principio per cui, in materia di locazioni, la rinnovazione tacita del contratto, nel quale sia parte una p.a., è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione, da parte di questa, della volontà di obbligarsi, che non può desumersi, in tal caso, da fatti concludenti, ma deve essere espressa nelle forme di legge, comporta l'inapplicabilità alla p.a. anche delle fattispecie legali di rinnovazione tacita dei contratti di locazione previste dalla l. n. 392 del 1978, rimanendo salva, viceversa, la possibilità che la continuazione dell'originario rapporto avvenga in forza di una specifica clausola del contratto precedentemente concluso" (Giust. civ. Mass. 1999, 1940). Per questo indirizzo giurisprudenziale v. anche C. Cass., SS.UU., 28/11/1991, n°12769, e C. Cass., Sez.III, 24/6/2002, n°9165 (in Codici d’Italia): "In materia di contratti stipulati dalla p.a. deve ritenersi necessaria la stipulazione in forma scritta ad substantiam, soddisfacendo così la ratio dell'esigenza di individuare esattamente l'obbligazione assunta ed il contenuto negoziale dell'atto ed agevolando la funzione di controllo e della concreta osservanza dei principi di imparzialità e di buon andamento; conseguentemente deve escludersi che si possa ipotizzare la possibilità di tacito rinnovo del contratto per facta concludentia".

m

max1955

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