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http://www.irpef.info/Attenzione alla seconda rata di acconto Irpef di novembre
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Micky
Paolo Gros
6 partecipanti
Attenzione alla seconda rata di acconto Irpef di novembre
Il decreto-legge 28 giugno 2013, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.99 prevede, all'articolo 11 commi 18 e 19, quanto segue:
18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento.
19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
In pratica, la seconda rata d'acconto Irpef indicata sul modello 730/2013, verrà trattenuta in misura maggiore rispetto a quanto calcolato dal CAF/professionista abilitato. Infatti, la trattenuta sarà pari al 100% dell'importo anzichè al 99% come indicato sul modello 730.
Il sostituto d'imposta dovrà quindi rideterminare la seconda rata d'acconto Irpef:
- calcolare l'acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 100%
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata
Fonte:Almacentroservizi
18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento.
19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
In pratica, la seconda rata d'acconto Irpef indicata sul modello 730/2013, verrà trattenuta in misura maggiore rispetto a quanto calcolato dal CAF/professionista abilitato. Infatti, la trattenuta sarà pari al 100% dell'importo anzichè al 99% come indicato sul modello 730.
Il sostituto d'imposta dovrà quindi rideterminare la seconda rata d'acconto Irpef:
- calcolare l'acconto complessivamente dovuto in base alla percentuale del 100%
- sottrarre a tale ammontare quanto versato come prima rata
Fonte:Almacentroservizi
RICALCOLO SECONDA RATA IRPEF 730
A vostro parere, il ricalcolo dell'ammontare della II rata di acconto di novembre interessa soltanto l'Irpef o anche la Cedolare secca, tenuto conto che ha natura diversa (reddito da locazioni, non da lavoro) e conseguentemente modalità di calcolo diverse (acconto del 95% e non del 99% come per l'Irpef da lavoro)?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Micky- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Attenzione alla seconda rata di acconto Irpef di novembre
bella domanda ... non ci avrei mai pensato ...Micky ha scritto:A vostro parere, il ricalcolo dell'ammontare della II rata di acconto di novembre interessa soltanto l'Irpef o anche la Cedolare secca, tenuto conto che ha natura diversa (reddito da locazioni, non da lavoro) e conseguentemente modalità di calcolo diverse (acconto del 95% e non del 99% come per l'Irpef da lavoro)?
Grazie a tutti
inoltre, la possibilità di chiedere il NON pagamento della seconda o unica rata a novembre ENTRO il 30 settembre esiste sempre??
an.bal- Messaggi : 1855
Data d'iscrizione : 31.08.10
Re: Attenzione alla seconda rata di acconto Irpef di novembre
Ho posto direttamente il quesito all'Agenzia delle Entrate che mi ha rispoto:
Testo risposta:
GENTILE CONTRIBUENTE, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA CEDOLARE SECCA, L'ACCONTO DOVUTO E' PARI AL 95% DEL TOTALE. PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI SI APPLICANO GLI STESSI CRITERI VALEVOLI PER L'ACCONTO IRPEF (40% A GIUGNO/LUGLIO, 60% A NOVEMBRE). DISTINTI SALUTI.
Ho "interpretato" che la seconda rata della cedolare secca non si tocca in quanto disciplinata diversamente dall'IRPEF.
Testo risposta:
GENTILE CONTRIBUENTE, SECONDO LA DISCIPLINA DELLA CEDOLARE SECCA, L'ACCONTO DOVUTO E' PARI AL 95% DEL TOTALE. PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI SI APPLICANO GLI STESSI CRITERI VALEVOLI PER L'ACCONTO IRPEF (40% A GIUGNO/LUGLIO, 60% A NOVEMBRE). DISTINTI SALUTI.
Ho "interpretato" che la seconda rata della cedolare secca non si tocca in quanto disciplinata diversamente dall'IRPEF.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
irpef
SECONDO LA DISCIPLINA DELLA CEDOLARE SECCA, L'ACCONTO DOVUTO E' PARI AL 95% DEL TOTALE.
pare chiaro
pare chiaro
Re: Attenzione alla seconda rata di acconto Irpef di novembre
Effettivamente ...
Hai ragione.
Hai ragione.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
II RATA ACCONTO IRPEF
sulla richiesta di non procedere alla trattenuta da parte del sostituito non credo ci siano stati cambiamenti, per cui a coloro che hanno presentato tale richiesta entro il 30/9 non si procederà ad alcuna trattenuta, ed è quindi superfluo il ricalcolo.
Nel caso il sostituito abbia richiesto invece una riduzione della II rata, trattandosi comunque di un importo calcolato in via presuntiva, direi che sia probabile che il ricalcolo dell'importo teorico di II rata non influisca su quanto richiesto come nuovo importo forfettario.... ma non ho mai avuto casi, di solito la richiesta è di azzerare la II rata...... mi resta però il dubbio sulla cedolare secca ....
Nel caso il sostituito abbia richiesto invece una riduzione della II rata, trattandosi comunque di un importo calcolato in via presuntiva, direi che sia probabile che il ricalcolo dell'importo teorico di II rata non influisca su quanto richiesto come nuovo importo forfettario.... ma non ho mai avuto casi, di solito la richiesta è di azzerare la II rata...... mi resta però il dubbio sulla cedolare secca ....
Micky- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 25.03.11
II RATA ACCONTO IRPEF
perfetto, grazie a tutti, ero anche io di questa opinione ma cercavo sostegno.
M.
M.
Micky- Messaggi : 20
Data d'iscrizione : 25.03.11
Re: Attenzione alla seconda rata di acconto Irpef di novembre
A me sembra invece che alla cedolare secca si applichi la stessa disciplina dell'Irpef, quindi vada effettuato il conguaglio a novembre, o mi sbaglio?Dario B ha scritto:
Testo risposta:
GENTILE CONTRIBUENTE, ...PER IL VERSAMENTO DEGLI ACCONTI SI APPLICANO GLI STESSI CRITERI VALEVOLI PER L'ACCONTO IRPEF (40% A GIUGNO/LUGLIO, 60% A NOVEMBRE). DISTINTI SALUTI.
giovanni2- Messaggi : 434
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: Attenzione alla seconda rata di acconto Irpef di novembre
IL NS. CONSULENTE CI HA DETTO CHE IL RICALCOLO VA EFFETTUATO ANCHE PER LA CEDOLARE SECCA ,NON CI STIAMO CAPENDO PIU' NULLA, COSA SI DEVE FARE?
MATILDES- Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 20.04.12
re
per carita' fate assolutamente come vi ha detto il vostro consulente , la mia era solo l'opinione di un ragioniere di campagna, anzi , di montagna ..
NB:le regole sono quelle dell'Irpef ma gia' ab origine cio' che cambiava in sede di acconto era proprio la percentuale , ma forse mi sbaglio....
ma sommessamente:
Il decreto-legge 28 giugno 2013, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.99 prevede, all'articolo 11 commi 18 e 19, quanto segue:
18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento.
19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
In pratica, la seconda rata d'acconto Irpef indicata sul modello 730/2013, verrà trattenuta in misura maggiore rispetto a quanto calcolato dal CAF/professionista abilitato. Infatti, la trattenuta sarà pari al 100% dell'importo anzichè al 99% come indicato sul modello 730
NB:le regole sono quelle dell'Irpef ma gia' ab origine cio' che cambiava in sede di acconto era proprio la percentuale , ma forse mi sbaglio....
ma sommessamente:
Il decreto-legge 28 giugno 2013, n.76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.99 prevede, all'articolo 11 commi 18 e 19, quanto segue:
18. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' fissata al 100 per cento.
19. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma.
In pratica, la seconda rata d'acconto Irpef indicata sul modello 730/2013, verrà trattenuta in misura maggiore rispetto a quanto calcolato dal CAF/professionista abilitato. Infatti, la trattenuta sarà pari al 100% dell'importo anzichè al 99% come indicato sul modello 730
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