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5 partecipanti
n. componenti nucleo familiare TARES
Il regolamento TARES del Comune prevede di considerare il numero degli occupanti al 01/01/2013. Ad un contribuente è stata mandata la fattura TARES considerando 4 componenti al 01/01/13. Ora, ad agosto un figlio ha cambiato la residenza e una figlia ha cambiato domicilio ma tendendo la residenza presso la casa del padre. Mi confermate che è corretto che la bolletta conteggi il numero componenti al 1/01/2013 nonostante le variazioni successive? Grazie
Fede12- Messaggi : 146
Data d'iscrizione : 10.06.12
Re: n. componenti nucleo familiare TARES
regolamento tipo mef
7.
[alternativa1] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
[alternativa2] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
Note. L’articolo è diretto a individuare la composizione del nucleo familiare che occupa le utenze domestiche, rapportato:
a) per le utenze condotte da soggetti che hanno nel comune la residenza anagrafica, di regola alle risultanze anagrafiche, eventualmente integrate da altre persone ivi dimoranti con una presenza significativa, che si ritiene, non debba essere inferiore a sei mesi nell’anno solare, in analogia a quanto dispone l’art. 14, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;
b) per le altre utenze domestiche (seconde case), al dato indicato in sede di dichiarazione, o in difetto ad un numero stabilito forfettariamente (eventualmente anche graduato in funzione della
superficie), con possibilità di accertare un numero maggiore sulla base dei dati forniti dal comune di residenza.
Il quarto comma è diretto a disciplinare la tipologia residuale costituita dai luoghi di deposito non pertinenziali ad abitazioni, di cui viene fornita la definizione, stabilendo che in tal caso il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Sono ovviamente possibili altre opzioni.
Il quinto comma disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando il numero degli occupanti in una unità.
Il sesto comma prevede che per le abitazioni occupate da più nuclei familiari si computi il numero complessivo degli occupanti.
Il settimo comma prevede due alternative. La prima prevede che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento, cosicché le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire solo dall'anno seguente. La seconda dà invece rilevanza al momento effettivo della variazione e prevede, pertanto, che si utilizzi (provvisoriamente) il dato risultante al momento di emissione dell’avviso di pagamento con eventuale conguaglio.
7.
[alternativa1] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
[alternativa2] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
Note. L’articolo è diretto a individuare la composizione del nucleo familiare che occupa le utenze domestiche, rapportato:
a) per le utenze condotte da soggetti che hanno nel comune la residenza anagrafica, di regola alle risultanze anagrafiche, eventualmente integrate da altre persone ivi dimoranti con una presenza significativa, che si ritiene, non debba essere inferiore a sei mesi nell’anno solare, in analogia a quanto dispone l’art. 14, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;
b) per le altre utenze domestiche (seconde case), al dato indicato in sede di dichiarazione, o in difetto ad un numero stabilito forfettariamente (eventualmente anche graduato in funzione della
superficie), con possibilità di accertare un numero maggiore sulla base dei dati forniti dal comune di residenza.
Il quarto comma è diretto a disciplinare la tipologia residuale costituita dai luoghi di deposito non pertinenziali ad abitazioni, di cui viene fornita la definizione, stabilendo che in tal caso il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Sono ovviamente possibili altre opzioni.
Il quinto comma disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando il numero degli occupanti in una unità.
Il sesto comma prevede che per le abitazioni occupate da più nuclei familiari si computi il numero complessivo degli occupanti.
Il settimo comma prevede due alternative. La prima prevede che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento, cosicché le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire solo dall'anno seguente. La seconda dà invece rilevanza al momento effettivo della variazione e prevede, pertanto, che si utilizzi (provvisoriamente) il dato risultante al momento di emissione dell’avviso di pagamento con eventuale conguaglio.
Re: n. componenti nucleo familiare TARES
mi sembra anche logico altrimenti sarebbe una continua revisione delle situazioni con rimborsi
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
...particolare caso dei deceduti
se il regolamento prevedere di considerare la prima alternativa e quindi il nucleo familiare al 1°gennaio dell'anno , salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente: sono d'accordo con le interpretazioni date relativamente alle variazioni successive in quanto non sarebbero gestibili, ma mi chiedo nel caso dei deceduti, è possibile rivedere le cartelle considerata la particolarità della variazione? In quanto pare palese che non inquinino....Vi ringrazio anticipatamente
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: n. componenti nucleo familiare TARES
Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
anche il decesso, putroppo, è una variazioni intervenute successivamente
anche il decesso, putroppo, è una variazioni intervenute successivamente
PROBLEMA URGENTE ...DECEDUTI E TARES
...la normativa però prevede che il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o detenzione dei locali.Anche il nostro regolamento lo riporta, fermo restando il fatto che il piano finanziario sia stato approvato ad una precisa data.
Molti utenti si lamentano in riferimento ai decessi, soprattutto se avvenuti ad inizio anno (purchè debitamente documentato)....l'amministrazione vorrebbe intervenire optando per delle rettifiche del nucleo in funzione dei decessi visto che è palese che essendo il tributo dovuto limitatamente al periodo dell'anno i deceduti non ci fossero.
1)Possono la Giunta o il Consiglio dare degli indirizzi di questo tipo all'ufficio tributi in modo che si allevi in parte il peso gravoso della TARES almeno per non fare pagare come se i deceduti fossero ancora vivi?
2)nel caso sia possibile l'ufficio deve aggiornare automaticamente anche la situazione dei nuovi nati?
Dal momento che la norma è stata aggiornata più volte venendo incontro più che altro ai comuni che ancora non avevano approvato la TARES....si vorrebbe cercare di non pesare ulteriormente sui cittadini di quei comuni che hanno deciso tutto mesi fa e quindi in condizioni più restrittive sugli stessi.
Ringrazio anticipatamente chiunque ci aiuti a risolvere questa problematica. Grazie
Spesso in questo forum si parla di logica e buon senso anche in un'ottica di "buoni rapporti" tra cittadini e istituzioni...noi vorremo seguirla anche ora viste la criticità del momento....
grazie ancora
Molti utenti si lamentano in riferimento ai decessi, soprattutto se avvenuti ad inizio anno (purchè debitamente documentato)....l'amministrazione vorrebbe intervenire optando per delle rettifiche del nucleo in funzione dei decessi visto che è palese che essendo il tributo dovuto limitatamente al periodo dell'anno i deceduti non ci fossero.
1)Possono la Giunta o il Consiglio dare degli indirizzi di questo tipo all'ufficio tributi in modo che si allevi in parte il peso gravoso della TARES almeno per non fare pagare come se i deceduti fossero ancora vivi?
2)nel caso sia possibile l'ufficio deve aggiornare automaticamente anche la situazione dei nuovi nati?
Dal momento che la norma è stata aggiornata più volte venendo incontro più che altro ai comuni che ancora non avevano approvato la TARES....si vorrebbe cercare di non pesare ulteriormente sui cittadini di quei comuni che hanno deciso tutto mesi fa e quindi in condizioni più restrittive sugli stessi.
Ringrazio anticipatamente chiunque ci aiuti a risolvere questa problematica. Grazie
Spesso in questo forum si parla di logica e buon senso anche in un'ottica di "buoni rapporti" tra cittadini e istituzioni...noi vorremo seguirla anche ora viste la criticità del momento....
grazie ancora
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
re
quoto Lucio
Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
anche il decesso, putroppo, è una variazioni intervenute successivamente
Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
anche il decesso, putroppo, è una variazioni intervenute successivamente
Re: n. componenti nucleo familiare TARES
scusate se insisto, non lo farei se il problema non fosse davvero importante...
il regolamento ha indicato il nucleo familiare al 1° gennaio ma allo stesso tempo indica che il tributo deve essere corrisposto LIMITATAMENTE AI GIORNI DELL'OCCUPAZIONE previa presentazione di apposita dichiarazione.
se facessimo le variazioni solo previa presentazione delle istanze?
Fortunatamente il numero dei deceduti non è rilevante in quanto sono circa una decina mentre per le famiglie interessate hanno una forte incidenza visto l'aumento del tributo rispetto all'anno scorso...
...sembra impossibile non riuscire a trovare una soluzione in merito..
grazie e scusate l'insistenza
il regolamento ha indicato il nucleo familiare al 1° gennaio ma allo stesso tempo indica che il tributo deve essere corrisposto LIMITATAMENTE AI GIORNI DELL'OCCUPAZIONE previa presentazione di apposita dichiarazione.
se facessimo le variazioni solo previa presentazione delle istanze?
Fortunatamente il numero dei deceduti non è rilevante in quanto sono circa una decina mentre per le famiglie interessate hanno una forte incidenza visto l'aumento del tributo rispetto all'anno scorso...
...sembra impossibile non riuscire a trovare una soluzione in merito..
grazie e scusate l'insistenza
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: n. componenti nucleo familiare TARES
il regolamento tipo mef indica 2 strade
regolamento tipo mef
7.
[alternativa1] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
[alternativa2] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
Note. L’articolo è diretto a individuare la composizione del nucleo familiare che occupa le utenze domestiche, rapportato:
a) per le utenze condotte da soggetti che hanno nel comune la residenza anagrafica, di regola alle risultanze anagrafiche, eventualmente integrate da altre persone ivi dimoranti con una presenza significativa, che si ritiene, non debba essere inferiore a sei mesi nell’anno solare, in analogia a quanto dispone l’art. 14, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;
b) per le altre utenze domestiche (seconde case), al dato indicato in sede di dichiarazione, o in difetto ad un numero stabilito forfettariamente (eventualmente anche graduato in funzione della
superficie), con possibilità di accertare un numero maggiore sulla base dei dati forniti dal comune di residenza.
Il quarto comma è diretto a disciplinare la tipologia residuale costituita dai luoghi di deposito non pertinenziali ad abitazioni, di cui viene fornita la definizione, stabilendo che in tal caso il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Sono ovviamente possibili altre opzioni.
Il quinto comma disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando il numero degli occupanti in una unità.
Il sesto comma prevede che per le abitazioni occupate da più nuclei familiari si computi il numero complessivo degli occupanti.
Il settimo comma prevede due alternative. La prima prevede che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento, cosicché le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire solo dall'anno seguente. La seconda dà invece rilevanza al momento effettivo della variazione e prevede, pertanto, che si utilizzi (provvisoriamente) il dato risultante al momento di emissione dell’avviso di pagamento con eventuale conguaglio.
regolamento tipo mef
7.
[alternativa1] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
[alternativa2] Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 36, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.
Note. L’articolo è diretto a individuare la composizione del nucleo familiare che occupa le utenze domestiche, rapportato:
a) per le utenze condotte da soggetti che hanno nel comune la residenza anagrafica, di regola alle risultanze anagrafiche, eventualmente integrate da altre persone ivi dimoranti con una presenza significativa, che si ritiene, non debba essere inferiore a sei mesi nell’anno solare, in analogia a quanto dispone l’art. 14, comma 6, del D.L. n. 201 del 2011;
b) per le altre utenze domestiche (seconde case), al dato indicato in sede di dichiarazione, o in difetto ad un numero stabilito forfettariamente (eventualmente anche graduato in funzione della
superficie), con possibilità di accertare un numero maggiore sulla base dei dati forniti dal comune di residenza.
Il quarto comma è diretto a disciplinare la tipologia residuale costituita dai luoghi di deposito non pertinenziali ad abitazioni, di cui viene fornita la definizione, stabilendo che in tal caso il numero degli occupanti è posto uguale a uno. Sono ovviamente possibili altre opzioni.
Il quinto comma disciplina le ex abitazioni dei soggetti che hanno trasferito la propria residenza in strutture sanitarie o di ricovero, non locate o comunque utilizzate, fissando il numero degli occupanti in una unità.
Il sesto comma prevede che per le abitazioni occupate da più nuclei familiari si computi il numero complessivo degli occupanti.
Il settimo comma prevede due alternative. La prima prevede che il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento, cosicché le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a partire solo dall'anno seguente. La seconda dà invece rilevanza al momento effettivo della variazione e prevede, pertanto, che si utilizzi (provvisoriamente) il dato risultante al momento di emissione dell’avviso di pagamento con eventuale conguaglio.
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