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2 partecipanti
indennità maneggio valori e agenti contabili
Pongo il seguente quesito:
un dipendente appartenente al comparto unico di un'autonomia locale si trova periodicamente e non continuativamente a maneggiare denaro pubblico. Il contratto che disciplina il suo rapporto di lavoro testualmente recita:
Art. 37
Indennità maneggio valori
1. Per ogni addetto adibito a servizi che comportino maneggio
di valori compete una indennità giornaliera proporzionata
al valore medio mensile dei valori maneggiati a
condizione che detto valore medio mensile raggiunga almeno
l’ammontare di € 10.330,00 medi annui.
L'ammontare del valore medio mensile delle cifre maneggiate dal dipendente non raggiunge tale soglia e pertanto, in forza del suesposto articolo, l'indennità di maneggio valori non gli spetta.
Tuttavia secondo la definizione dell'art. 93 comma 2 del D.Lgs 267/2000 il dipendente interessato è di fatto agente contabile anche se presso l'ente di appartenenza non è stato emanato nessun atto che riconosca questo ruolo al dipendente.
In aggiunta a ciò, il dipendente non dispone presso il suo ufficio (distante circa 1,5 km dall'ufficio finanziario che dispone di cassaforte) di idonee misure di sicurezza per custodire tali somme. Tale situazione obbliga il dipendente (durante i periodi dedicati alla riscossione di tali somme) ad un giornaliero andirivieni dal suo ufficio all'ufficio finanziario per consegnare le somme riscosse o peggio al portare presso la propria abitazione il denaro. L'orario di lavoro di detto dipendente coincide con quello di apertura al pubblico, pertanto durante tale orario non è opportuno chiudere l'ufficio per recarsi all'ufficio finanziario con la conseguenza che la consegna delle somme all'ufficio ragioneria comporta inevitabilmente un'attività extralavorativa.
Il dipendente può rifiutarsi di riscuotere tali somme considerato anche che l'ente in questione può chiedere il pagamento tramite c/c bancario o postale di tali somme?
Grazie a tutti per i chiarimenti : )
un dipendente appartenente al comparto unico di un'autonomia locale si trova periodicamente e non continuativamente a maneggiare denaro pubblico. Il contratto che disciplina il suo rapporto di lavoro testualmente recita:
Art. 37
Indennità maneggio valori
1. Per ogni addetto adibito a servizi che comportino maneggio
di valori compete una indennità giornaliera proporzionata
al valore medio mensile dei valori maneggiati a
condizione che detto valore medio mensile raggiunga almeno
l’ammontare di € 10.330,00 medi annui.
L'ammontare del valore medio mensile delle cifre maneggiate dal dipendente non raggiunge tale soglia e pertanto, in forza del suesposto articolo, l'indennità di maneggio valori non gli spetta.
Tuttavia secondo la definizione dell'art. 93 comma 2 del D.Lgs 267/2000 il dipendente interessato è di fatto agente contabile anche se presso l'ente di appartenenza non è stato emanato nessun atto che riconosca questo ruolo al dipendente.
In aggiunta a ciò, il dipendente non dispone presso il suo ufficio (distante circa 1,5 km dall'ufficio finanziario che dispone di cassaforte) di idonee misure di sicurezza per custodire tali somme. Tale situazione obbliga il dipendente (durante i periodi dedicati alla riscossione di tali somme) ad un giornaliero andirivieni dal suo ufficio all'ufficio finanziario per consegnare le somme riscosse o peggio al portare presso la propria abitazione il denaro. L'orario di lavoro di detto dipendente coincide con quello di apertura al pubblico, pertanto durante tale orario non è opportuno chiudere l'ufficio per recarsi all'ufficio finanziario con la conseguenza che la consegna delle somme all'ufficio ragioneria comporta inevitabilmente un'attività extralavorativa.
Il dipendente può rifiutarsi di riscuotere tali somme considerato anche che l'ente in questione può chiedere il pagamento tramite c/c bancario o postale di tali somme?
Grazie a tutti per i chiarimenti : )
Gregor Samsa- Messaggi : 32
Data d'iscrizione : 09.09.13
agente
tale indennita' e' solo opzionale per chi maneggia somme annue in contantoi inferiori ai 100 milioni di vecchie lire.
Credo che il limite indicato sia syìtato determinaot in contrattazione decentrata non potendo costituire base contrattuale individuale.
Per come esposto tale indennizzo non compete ed alcun rifiuto puo' essere posto
Credo che il limite indicato sia syìtato determinaot in contrattazione decentrata non potendo costituire base contrattuale individuale.
Per come esposto tale indennizzo non compete ed alcun rifiuto puo' essere posto
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