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tassa rifiuti autocarrozzeria
Locale adibito ad autocarrozzeria. Denuncia originaria presentata nel 2011.
È in questione cartella tassa rifiuti nel quale si chiede al titolare dell’officina il pagamento della tassa su cui si è applicata una riduzione del 30%.
L’art. 4 del regolamento comunale rubricato ‘’locali ed aree non assoggettabili a tariffa’’ così dispone:
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati …………….., qualora tali circostanze siano indicate
nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad Uffici, Mense, Spogliatoi, e
servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali,
tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica
la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata
a richiesta di parte, ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista
documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o
nocivi.
Segue elenco in cui sono ricomprese le autocarrozzerie.
L’art. 5 dello stesso regolamento Esclusione dalla superficie tassabile
Prescrive che
1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove
per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese
i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
_ Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, etc etc…
Ciò posto, il titolare della officina ritiene che l’intera superficie del locale adibito ad autocarrozzeria debba essere esclusa o esentata da tassazione, per il fatto che nella fattispecie non risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali ed avendo egli allegato alla denuncia originaria di occupazione i contratti stipulati con ditta specializzata nel riciclo dei rifiuti speciali come per obbligo di legge. Tanto più che il Comune non cura nell’area il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti normali né ha provveduto a sistemare gli appositi contenitori per lo smaltimento nemmeno nelle vicinanze (di per sé, ritengo, causa di inammissibilità della imposizione).
L’ufficio tributi del comune ritiene al contrario legittima la pretesa della tassa con applicazione della riduzione in ragione dell’inserimento dei locali adibiti ad autocarrozzeria nell’elenco di cui all’art. 4 reg. sopra riportato.
Sarei grato se potessi avere un vs parere sul punto. Immagino sia questione conosciuta data la presenza della medesima previsione in tanti regolamenti comunali d’Italia.
È in questione cartella tassa rifiuti nel quale si chiede al titolare dell’officina il pagamento della tassa su cui si è applicata una riduzione del 30%.
L’art. 4 del regolamento comunale rubricato ‘’locali ed aree non assoggettabili a tariffa’’ così dispone:
1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro
natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati …………….., qualora tali circostanze siano indicate
nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
2. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad Uffici, Mense, Spogliatoi, e
servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali,
tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica
la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata
a richiesta di parte, ed a condizione che l’interessato dimostri, allegando la prevista
documentazione, l’osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o
nocivi.
Segue elenco in cui sono ricomprese le autocarrozzerie.
L’art. 5 dello stesso regolamento Esclusione dalla superficie tassabile
Prescrive che
1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove
per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti
speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese
i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
_ Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, etc etc…
Ciò posto, il titolare della officina ritiene che l’intera superficie del locale adibito ad autocarrozzeria debba essere esclusa o esentata da tassazione, per il fatto che nella fattispecie non risulta difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali ed avendo egli allegato alla denuncia originaria di occupazione i contratti stipulati con ditta specializzata nel riciclo dei rifiuti speciali come per obbligo di legge. Tanto più che il Comune non cura nell’area il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti normali né ha provveduto a sistemare gli appositi contenitori per lo smaltimento nemmeno nelle vicinanze (di per sé, ritengo, causa di inammissibilità della imposizione).
L’ufficio tributi del comune ritiene al contrario legittima la pretesa della tassa con applicazione della riduzione in ragione dell’inserimento dei locali adibiti ad autocarrozzeria nell’elenco di cui all’art. 4 reg. sopra riportato.
Sarei grato se potessi avere un vs parere sul punto. Immagino sia questione conosciuta data la presenza della medesima previsione in tanti regolamenti comunali d’Italia.
tarsulex- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 10.10.13
tassa
L’ufficio tributi del comune ritiene al contrario legittima la pretesa della tassa con applicazione della riduzione in ragione dell’inserimento dei locali adibiti ad autocarrozzeria nell’elenco di cui all’art. 4 reg. sopra riportato
ed e' cosi' poiche' in difetto il soggetto sarebbe in completa esenzione che nascerebbe da pura presunzione
ed e' cosi' poiche' in difetto il soggetto sarebbe in completa esenzione che nascerebbe da pura presunzione
Re: tassa rifiuti autocarrozzeria
la ringrazio per la cortese e sollecita risposta.
pagherò. ma non sono convinto.
pago una ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
il regolamento stabilisce che queste tipologie siano esenti solo "ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali". ma nel mio caso l'intero locale produce rifiuti speciali ad esclusione del solo locale spogliatoio e servizi la cui metratura è indicata in denuncia di occupazione. del resto il comune non cura il ritiro dei rifiuti urbani/normali.
se posso disturbarla ancora con i miei dubbi, che vuol dire che la completa esenzione nascerebbe da pura presunzione?
pagherò. ma non sono convinto.
pago una ditta specializzata per lo smaltimento dei rifiuti speciali.
il regolamento stabilisce che queste tipologie siano esenti solo "ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali". ma nel mio caso l'intero locale produce rifiuti speciali ad esclusione del solo locale spogliatoio e servizi la cui metratura è indicata in denuncia di occupazione. del resto il comune non cura il ritiro dei rifiuti urbani/normali.
se posso disturbarla ancora con i miei dubbi, che vuol dire che la completa esenzione nascerebbe da pura presunzione?
tarsulex- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 10.10.13
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