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rrr1980
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Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
Carissimi colleghi, non ho ancora risolto il problema del nullaosta per la mobilità. Lo scorso giugno sono risultato vincitore di una procedura presso un comune. A seguito di tale procedura, detto comune ha inviato formale richiesta di parere favorevole ex art. 30 all’amministrazione di appartenenza, che dopo una serie infinita di passaggi ha fatto trascorrere oltre un mese per poi comunicare VERBALMENTE al sottoscritto il diniego alla mobilità, peraltro con motivazioni del tutto arbitrarie. Tengo a precisare che il comune presso il quale mi sarei dovuto trasferire è all’oscuro di tutto: non devo certo essere io a comunicar loro l’avvenuto diniego. Una procedura corretta, a mio avviso, avrebbe imposto una risposta paritetica rispetto alla richiesta (formale atto motivato) con contestuale comunicazione per conoscenza al sottoscritto. Siamo a fine agosto e la cosa è ancora ferma lì. Anzi, adesso si ventila l’ipotesi di approvare un regolamento in cui inserire una norma che preveda una determinata permanenza in servizio prima di poter effettuare la mobilità, in pratica una sorta di art. 35 comma 5 – bis del decreto legislativo 165/2001. Il tutto in pendenza del mio procedimento! Forse ho capito la strategia: non essendo in grado di accampare una motivazione credibile al diniego (avevo trovato anche la persona che mi sostituiva) cercano di costruire la norma (regolamento) la cui approvazione non necessita di motivazione (art. 3 comma 2 l. 241/90) su cui poter basare il provvedimento di diniego, motivandolo per relationem. Eccesso di potere!!! Ora, trattandosi comunque di atti amministrativi, mi è venuta in mente la L. 241/90, precisamente all’art. 20 (silenzio assenso) e art. 2 comma 1. Il regolamento comunale sul procedimento non regola quello per il rilascio dei pareri per la mobilità. Essendo trascorsi oltre 30 gg. potrebbe rinvenirsi l’ipotesi di silenzio assenso?
Grazie.
Grazie.
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Mobilita'
Sicuramente il tutto non e' umanamente molto corretto pero' giova ricordare che come lascia trasparire la normativa, la mobilita' non e' un diritto del pubblico dipendente, quale che sia l'anzianita' di servizio. L'ultima parola resta sempre all'amministrazione di appartenenza, che puo', senza necessita' di particolari motivazioni, negarla al proprio dipendente.
Mobilità.
Beh, non sarà un diritto soggettivo ma un interesse legittimo sì, il che impone all'amministrazione un'azione corretta. No?
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Mobilita'
Concordo assolutamente infatti avevo anticipato che "non e' umanamente molto corretto "
Purtroppo caro collega nel tempo ho visto spesso utuilizzare da politici locali di basso livello la politica del personale come pura "politica" senza tener conto delle effettive esigenze sia dell'ente che del lavoratore .
Purtroppo caro collega nel tempo ho visto spesso utuilizzare da politici locali di basso livello la politica del personale come pura "politica" senza tener conto delle effettive esigenze sia dell'ente che del lavoratore .
Mobilità
E’ esattamente così. Non a caso mi sono sempre rifiutato di utilizzare la locuzione tecnica “risorse umane”, che troppo spesso equivale a “polli d’allevamento”.
Cosa mi consigli di fare da un punto di vista strettamente tecnico giuridico, prima di ricorrere a mezzi di “pari rango” morale rispetto a quelli utilizzati per trattenermi senza motivo?
Cosa mi consigli di fare da un punto di vista strettamente tecnico giuridico, prima di ricorrere a mezzi di “pari rango” morale rispetto a quelli utilizzati per trattenermi senza motivo?
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Mobilita'
Nel caso muto contro muro ti vede perdente.
Masticando amaro devi cercare di fare opera di concincimento ...per quanto possibile.
Masticando amaro devi cercare di fare opera di concincimento ...per quanto possibile.
Mobilità
Certo è che nell'ipotesi di un tentativo di approvazione di regolamento palesemente contra personam, partirebbe un'informativa preventiva a tutti i consiglieri, nonchè ricorso ex post con impugnazione di provvedimento e norma regolamentare su cui si fonda. Il tutto sarebbe clamorosamente viziato. Avrebbero dovuto pensarci in tempi non sospetti, non certo adesso.
Io davvero non capisco quest'astio atavico e assai diffuso verso la mobilità.
Io davvero non capisco quest'astio atavico e assai diffuso verso la mobilità.
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Re: Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
Potresti tentare la carta del contenzioso.
Ho avuto modo di vedere che la giurisprudenza del giudice del lavoro, in materia di diritto pubblico, è completamente diversa da quella del TAR.
Se dovevi andare innanzi al giudice amministrativo non avevi speranze.
In ogni caso, però mi permetto di dire che forse avresti dovuto acquisire preventivamente il parere del tuo ente, e forse per questo motivo ti frappongono mille difficoltà.
E forse ricopri una figura difficilmente sostituibile.
Comunque con le ultime modifiche del 165 la vedo dura per te.
Ho avuto modo di vedere che la giurisprudenza del giudice del lavoro, in materia di diritto pubblico, è completamente diversa da quella del TAR.
Se dovevi andare innanzi al giudice amministrativo non avevi speranze.
In ogni caso, però mi permetto di dire che forse avresti dovuto acquisire preventivamente il parere del tuo ente, e forse per questo motivo ti frappongono mille difficoltà.
E forse ricopri una figura difficilmente sostituibile.
Comunque con le ultime modifiche del 165 la vedo dura per te.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
A quali "due ultime modifiche del 165" ti riferisci?
Sono un miserrimo B 3 amm.vo.
Sono un miserrimo B 3 amm.vo.
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Re: Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
I nuovi poteri del datore di lavoro pubblico.
Daredevil- Messaggi : 476
Data d'iscrizione : 24.05.11
Mobilità
Ad ogni modo il quesito di fondo è il seguente.
Il parere al trasferimento è un atto amministrativo. In quanto tale 1 deve essere motivato (spece se non favorevole); 2 deve essere reso in tempi certi dettati da regolamento, ovvero direttamente dalla legge, qualora tale regolamento non sia stato adottato o non disciplini tale tipo di atto; 3 in caso di silenzio è applicabile l'art. 20 L. 241/90, visto che la materia non è ricompresa tra quelle tassativamente (?) elencate al comma 4 del medesimo art.?
Il parere al trasferimento è un atto amministrativo. In quanto tale 1 deve essere motivato (spece se non favorevole); 2 deve essere reso in tempi certi dettati da regolamento, ovvero direttamente dalla legge, qualora tale regolamento non sia stato adottato o non disciplini tale tipo di atto; 3 in caso di silenzio è applicabile l'art. 20 L. 241/90, visto che la materia non è ricompresa tra quelle tassativamente (?) elencate al comma 4 del medesimo art.?
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Mobilita'
La mobilita' volontaria e' cessione del contratto di lavoro .
Il datore di lavoro quando nega o concede la mobilita' non opera quale pubblica autorita'( e quindi non e' atto amministrativo ma contrattuale ) ma come datore di lavoro e la materia e' conseguentemente giuslavoristica e non amministrativa.
Il silenzio assenso nel caso non e' applicabile.
Ogni mancato riscontro datoriale e' materia contrattuale riferibile al giudice del lavoro. ( no Tar )
Il datore di lavoro quando nega o concede la mobilita' non opera quale pubblica autorita'( e quindi non e' atto amministrativo ma contrattuale ) ma come datore di lavoro e la materia e' conseguentemente giuslavoristica e non amministrativa.
Il silenzio assenso nel caso non e' applicabile.
Ogni mancato riscontro datoriale e' materia contrattuale riferibile al giudice del lavoro. ( no Tar )
Re: Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
La mobilita' volontaria non e' un diritto del pubblico dipendente, a prescindere dall'anzianita' di servizio ed esperienza. L'ultima parola resta sempre all'amministrazione di appartenenza, che puo', senza motivazioni, negarla al proprio dipendente. E' materia contrattuale non rientra nella sfera giuridica del diritto amministrativo, un eventuale azione in tal senso ha scarse probabilità di soluzione favorevole. Evidentemente pur essendo un "miserissimo" B3 in questo caso, se non ci sono altri motivi ostativi di altra natura, la qualità, l'efficienza e la professionalità sono elementi che richiamano il proverbio... "sai quello che lasci e non sai quello che trovi".
Ultima modifica di dibben il Sab 27 Ago 2011 - 4:36 - modificato 1 volta.
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Mobilità
Hahhahha!!!
Mah, guarda, la mia prestazione sin dal primo giorno è stata resa davvero col bilancino, proprio per questo motivo. E ad essere sincero ho fatto una bella fatica a trattenermi quando sapevo di poter fare di meglio, anche perchè ho sempre avuto passione per questo lavoro, per scartabellare le leggi, le sentenze, i pareri, per scrivere gli atti, per "capire come funziona", per quanto possibile. Neppure sul piano etico è stato il massimo della soddisfazione, ma è troppo importante trovare una via d'uscita da una situazione che comporta immobilismo e una costante rimessa economica. Chiunque trovino, pertanto, è sicuramente più bravo - e soprattutto più motivato - del sottoscritto.
Coincidenza d'interessi. Esiste forse qualcosa di più semplice da capire?
Mah, guarda, la mia prestazione sin dal primo giorno è stata resa davvero col bilancino, proprio per questo motivo. E ad essere sincero ho fatto una bella fatica a trattenermi quando sapevo di poter fare di meglio, anche perchè ho sempre avuto passione per questo lavoro, per scartabellare le leggi, le sentenze, i pareri, per scrivere gli atti, per "capire come funziona", per quanto possibile. Neppure sul piano etico è stato il massimo della soddisfazione, ma è troppo importante trovare una via d'uscita da una situazione che comporta immobilismo e una costante rimessa economica. Chiunque trovino, pertanto, è sicuramente più bravo - e soprattutto più motivato - del sottoscritto.
Coincidenza d'interessi. Esiste forse qualcosa di più semplice da capire?
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Re: Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
rrr1980 ha scritto:
... ma è troppo importante trovare una via d'uscita da una situazione che comporta immobilismo e una costante rimessa economica...
A fronte della tua "gavetta professionale", che merita rispetto, il solo consiglio che mi sento di darti, come ultima spiaggia, tenterei una mobilità compensativa o interscambio ma è solo un tentativo. In bocca al lupo!!
dibben- Messaggi : 678
Data d'iscrizione : 02.06.11
Mobilità
Macchè. Come ho avuto modo di dire in altra discussione, qui l'interscambio non è contemplato. Al Personale, stupiti, mi hanno chiesto cosa fosse quando l'ho prospettato come ipotesi che avrebbe consentito passaggi più semplici.
Mah!
Mah!
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Re: Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
Buongiorno cari colleghi. Riapro l'argomento perchè ci sono novità.
Un collega ha avuto dalla propria dirigente (che non è la mia) il parere preventivo favorevole al trasferimento ex art. 30. Tale parere era necessario per l'ammissibilità della domanda del collega nell'ente ad quem.
A me lo negano a procedura conclusa con me vincitore. Mah...
A questo punto devo spendere correttamente la cartuccia che involontariamente mi hanno messo in canna.
Vorrei sapere se:
1) tale parere preventivo debba essere o meno confermato in caso di positivo esito della procedura, ovvero - come penso io - se i successivi contatti tra le amministrazioni non abbiano più ad oggetto l'an ma solo il quomodo e il quando;
2) se tale parere, reso in modo piuttosto "autonomo" dalla dirigente in questione, non possa esser fatto ritirare, ed eventualmente, con quale motivazione;
3) se il fatto che il parere sia stato reso senza condizioni, cioè senza preventivo reperimento di un potenziale sostituto - e quindi con perdita di un dipendente, senza rimpiazzo - possa qualificarsi come responsabilità dirigenziale in capo alla dirigente competente, andando così a formare eventuale motivazione (o parte di essa) per eventuale revoca.
Grazie.
P.S.: un commento personale alla vicenda. Quando, in malafede, si cerca in tutti i modi di fortificare la propria posizione, palesemente inopportuna, quando si moltiplicano i passaggi e le operazioni volte a non-fare un'operazione semplicissima e risolutiva di tanti problemi, si finisce per essere smontati dai propri stessi errori. Li aspettavo, lo sapevo che avrebbro fatto un passo falso. Era per non creare il precedente che non mi davano il nullaosta; ora il precedente c'è ed è a mio avviso ben più grave di quello che avrei causato io.
Politica del personale: troppo politica e troppo poco personale.
Un collega ha avuto dalla propria dirigente (che non è la mia) il parere preventivo favorevole al trasferimento ex art. 30. Tale parere era necessario per l'ammissibilità della domanda del collega nell'ente ad quem.
A me lo negano a procedura conclusa con me vincitore. Mah...
A questo punto devo spendere correttamente la cartuccia che involontariamente mi hanno messo in canna.
Vorrei sapere se:
1) tale parere preventivo debba essere o meno confermato in caso di positivo esito della procedura, ovvero - come penso io - se i successivi contatti tra le amministrazioni non abbiano più ad oggetto l'an ma solo il quomodo e il quando;
2) se tale parere, reso in modo piuttosto "autonomo" dalla dirigente in questione, non possa esser fatto ritirare, ed eventualmente, con quale motivazione;
3) se il fatto che il parere sia stato reso senza condizioni, cioè senza preventivo reperimento di un potenziale sostituto - e quindi con perdita di un dipendente, senza rimpiazzo - possa qualificarsi come responsabilità dirigenziale in capo alla dirigente competente, andando così a formare eventuale motivazione (o parte di essa) per eventuale revoca.
Grazie.
P.S.: un commento personale alla vicenda. Quando, in malafede, si cerca in tutti i modi di fortificare la propria posizione, palesemente inopportuna, quando si moltiplicano i passaggi e le operazioni volte a non-fare un'operazione semplicissima e risolutiva di tanti problemi, si finisce per essere smontati dai propri stessi errori. Li aspettavo, lo sapevo che avrebbro fatto un passo falso. Era per non creare il precedente che non mi davano il nullaosta; ora il precedente c'è ed è a mio avviso ben più grave di quello che avrei causato io.
Politica del personale: troppo politica e troppo poco personale.
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Mobilita'
Per come la vedo ( ferno rstando che auguro al collega ogni miglior fortuna )
L'aver superato la selezione pr mobilita' presso l'ente B non vincola l'ente A presso il quale il soggetto e' contrattista.
Il parere dirigenziale , proprio perche' preventivo , puo' , per cause intervenute e che debbono essere evidenziate ,essere autotutelato a contrario senza che il dirigente stesso abbia responsabilita' disciplinari od amministrative.
L'aver superato la selezione pr mobilita' presso l'ente B non vincola l'ente A presso il quale il soggetto e' contrattista.
Il parere dirigenziale , proprio perche' preventivo , puo' , per cause intervenute e che debbono essere evidenziate ,essere autotutelato a contrario senza che il dirigente stesso abbia responsabilita' disciplinari od amministrative.
nullaosta "preventivo" e non condizionato
Permettetemi di dissentire e di esprimere la mia opinione.
Il nullaosta è "preventivo" per il solo fatto che viene rilasciato PRIMA rispetto alla fase concorsuale. In realtà nel momento in cui la fase concorsuale viene espletata e il soggetto viene ritenuto idoneo alla mobilità il nullaosta dovrebbe intendersi già accordato "preventivamente", non capisco e non giustifico il passaggio ulteriore al "nullaosta definitivo" al trasferimento.
Capisco senz'altro che il dirigente che lo ha originariamente concesso possa in autotutela (qualora il termine sia ragionevole e fatte salve le posizioni giuridiche che si siano nel frattempo determinate, e che sono da tutelare) revocare o sospendere il proprio nullaosta, con le conseguenze giurisdizionali che questo però comporta.
d'altronde il nullaosta è preventivo e unico, non i contratti collettivi, nè soprattutto il d.lgs. 165/2001 prevedono la distinzione di due fasi temporali nella concessione del nullaosta. Se ci mettiamo poi l'interpretazione dell'attuale formulazione dell'art. 30 dello stesso D. Lgs., (previo parere favorevole del dirigente ... a cui il dipentente è o sarà assegnato) ritengo che l'amministrazione che a suo tempo ha concesso il nullaosta forse in maniera troppo leggera e spregiudicata, abbia ben poco a cui appigliarsi.
Hai voglia di ricorrere all'autotutela se, inoltre, l'amministrazione di destinazione del soggetto in mobilità, sulla base delle predette considerazioni circa il nullaosta "preventivo" (ovviamente nel caso questo non sia sottoposto a condizione sospensiva e ove sia espressamente determinato che [cit.] "non esistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del dipentente) abbia determinato l'assunzione del soggetto vincitore della procedura di mobilità e abbia addirittura stipulato il relativo contratto individuale di lavoro. (Con conseguente nullaosta definitivo -quello preventivo era sottoposto a condizione sospensiva dell'assunzione di profilo corrispondente tramite mobilità tra enti - all'attuale titolare del posto in dotazione organica e conseguente firma del relativo contratto di lavoro presso Amministrazione terza)
Per la cronaca, io sono quella che andrebbe, o meglio ANDRA' presso l'Amministrazione terza.
Lo so ho gettato un sasso in uno stagno, fatevi sotto con interpretazioni e pareri egregi colleghi!
E
Il nullaosta è "preventivo" per il solo fatto che viene rilasciato PRIMA rispetto alla fase concorsuale. In realtà nel momento in cui la fase concorsuale viene espletata e il soggetto viene ritenuto idoneo alla mobilità il nullaosta dovrebbe intendersi già accordato "preventivamente", non capisco e non giustifico il passaggio ulteriore al "nullaosta definitivo" al trasferimento.
Capisco senz'altro che il dirigente che lo ha originariamente concesso possa in autotutela (qualora il termine sia ragionevole e fatte salve le posizioni giuridiche che si siano nel frattempo determinate, e che sono da tutelare) revocare o sospendere il proprio nullaosta, con le conseguenze giurisdizionali che questo però comporta.
d'altronde il nullaosta è preventivo e unico, non i contratti collettivi, nè soprattutto il d.lgs. 165/2001 prevedono la distinzione di due fasi temporali nella concessione del nullaosta. Se ci mettiamo poi l'interpretazione dell'attuale formulazione dell'art. 30 dello stesso D. Lgs., (previo parere favorevole del dirigente ... a cui il dipentente è o sarà assegnato) ritengo che l'amministrazione che a suo tempo ha concesso il nullaosta forse in maniera troppo leggera e spregiudicata, abbia ben poco a cui appigliarsi.
Hai voglia di ricorrere all'autotutela se, inoltre, l'amministrazione di destinazione del soggetto in mobilità, sulla base delle predette considerazioni circa il nullaosta "preventivo" (ovviamente nel caso questo non sia sottoposto a condizione sospensiva e ove sia espressamente determinato che [cit.] "non esistono motivi ostativi all'accoglimento della richiesta del dipentente) abbia determinato l'assunzione del soggetto vincitore della procedura di mobilità e abbia addirittura stipulato il relativo contratto individuale di lavoro. (Con conseguente nullaosta definitivo -quello preventivo era sottoposto a condizione sospensiva dell'assunzione di profilo corrispondente tramite mobilità tra enti - all'attuale titolare del posto in dotazione organica e conseguente firma del relativo contratto di lavoro presso Amministrazione terza)
Per la cronaca, io sono quella che andrebbe, o meglio ANDRA' presso l'Amministrazione terza.
Lo so ho gettato un sasso in uno stagno, fatevi sotto con interpretazioni e pareri egregi colleghi!
E
yeledessi- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 26.04.11
Re: Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
L'aver tirato in ballo, da parte mia, il concetto di responsabilità, forse è risultato fuorviante.
Intendevo prendere in considerazione l'ipotesi di pressioni, tutte politiche, sulla dirigente disinvolta, esercitate paventando responsabilità per la mancata previsione della risorsa in sostituzione.
In altre parole: "hai dato il nullaosta incondizionato e:
a) non ci hai informati;
b) non hai agganciato alla eventuale fuoriuscita del dipendente la disponibilità certa di una unità in sostituzione, ergo, tale atto può avere riflessi sull'organico con potenziale danno per l'amministrazione e responsabilità in capo al dirigente.
Stante quanto sopra, ritira l'atto (che nel frattempo sta producendo effetti in quanto la domanda è stata ammessa) altrimenti... Altrimenti ci arrabbiamo".
Per quanto invece riguarda la definitività del nullaosta preventivo, a mio avviso è un concetto scontato: doverlo ribadire non avrebbe alcun senso e sarebbe una inutile duplicazione. Se l'ente A ha rilasciato il nullaosta preventivo e il dipendente vince la mobilità nell'ente B, l'ente A è vincolato eccome, e il trasferimento ha tutti gli elementi per perfezionarsi.
Proprio per questo motivo, alla luce della rilevanza "di indirizzo" che l'organo politico ha voluto - benchè informalmente - attribuire ai nullaosta, è impensabile che coesistano nella stessa amministrazione un nullaosta preventivo a procedura non espletata e un diniego a procedura conclusa con dipendente vincitore in attesa da sei mesi.
Questa è la cartuccia che voglio sparare. O ritirano l'atto o mi mandano via.
Intendevo prendere in considerazione l'ipotesi di pressioni, tutte politiche, sulla dirigente disinvolta, esercitate paventando responsabilità per la mancata previsione della risorsa in sostituzione.
In altre parole: "hai dato il nullaosta incondizionato e:
a) non ci hai informati;
b) non hai agganciato alla eventuale fuoriuscita del dipendente la disponibilità certa di una unità in sostituzione, ergo, tale atto può avere riflessi sull'organico con potenziale danno per l'amministrazione e responsabilità in capo al dirigente.
Stante quanto sopra, ritira l'atto (che nel frattempo sta producendo effetti in quanto la domanda è stata ammessa) altrimenti... Altrimenti ci arrabbiamo".
Per quanto invece riguarda la definitività del nullaosta preventivo, a mio avviso è un concetto scontato: doverlo ribadire non avrebbe alcun senso e sarebbe una inutile duplicazione. Se l'ente A ha rilasciato il nullaosta preventivo e il dipendente vince la mobilità nell'ente B, l'ente A è vincolato eccome, e il trasferimento ha tutti gli elementi per perfezionarsi.
Proprio per questo motivo, alla luce della rilevanza "di indirizzo" che l'organo politico ha voluto - benchè informalmente - attribuire ai nullaosta, è impensabile che coesistano nella stessa amministrazione un nullaosta preventivo a procedura non espletata e un diniego a procedura conclusa con dipendente vincitore in attesa da sei mesi.
Questa è la cartuccia che voglio sparare. O ritirano l'atto o mi mandano via.
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Mobilita'
Con l'augurio come detto della risoluzione a te favorevole della problematica che ovviamente auspico credo che la questione innanzi al giudice del lavoro non sarebbe cosi' scontata .
nullaosta "preventivo" e non condizionato
Paolo riguardo alla problematica che ho sollevato io come ti esprimi?
yeledessi- Messaggi : 44
Data d'iscrizione : 26.04.11
Mobilita'
E' assolutamente sensata e plausibile .
Nutro seri dubbi sul fatto che un atto amministrativo rilasciato ex ante sia vincolante .
Nutro seri dubbi sul fatto che un atto amministrativo rilasciato ex ante sia vincolante .
Re: Diniego nullosta mobilità ex art. 30 - novità.
"Nutro seri dubbi sul fatto che un atto amministrativo rilasciato ex ante sia vincolante"
Ex multis, il banalissimo impegno di spesa.
Ex multis, il banalissimo impegno di spesa.
rrr1980- Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 18.06.11
Diniego
Nello specifico l'impegno e' atto giuscontabile ed il nulla osta atto giuslavoristico.
nel primo caso il rimando e' al giudice contabile nel secondo al giudice ordinario ovvero per vizi propri dell'atto il Tar
nel primo caso il rimando e' al giudice contabile nel secondo al giudice ordinario ovvero per vizi propri dell'atto il Tar
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