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Messaggio  libvir Lun 29 Ago 2011 - 3:54

Nel nostro Comune opera una società cooperativa agricola che ha presso la propria sede un'insegna che supera i 5 mq. e quindi non rientra nei casi di esclusione dall'imposta.
Tale società, però, ritiene di non dover essere assoggettata all'imposta in quanto rientrante nella fattispecie di esenzione di cui all'art.17, comma 1, lettera h del D.Lgs.507/93, che stabilisce che sono esenti le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro.
Nell'atto costitutivo di tale società è previsto che la stessa, avente scopo mutualistico, si propone di realizzare senza finalità speculative, nell'interesse dei soci quale oggetto sociale il sostentamento e la valorizzazione della produzione del latte e di altre produzioni agricole, mediante l'attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione dei profotti agricoli da loro conferiti nella rivendita, aperta al pubblico,ubicata presso la sede ove si svolge l'attività.
La ripartizione tra i soci del ricavato della vendita viene effettuata in rapporto al latte conferito. Nello stesso atto è prevista anche una limitazione alla distribuzione dei dividendi.
A nostro parere la società, pur avendo scopo mutualistico, non ha assolutamente diritto all'esenzione di cui all'art.17 del D.Lgs.507/93 sopra citato e quindi deve assolvere al pagamento dell'imposta in quanto viene svolta comunque un'attività commerciale.
Ritenete che il nostro modo di procedere sia corretto?
Vi chiediamo di indicare eventualmente anche se esista qualche pronuncia giurisprudenziale in merito

libvir

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Messaggio  Paolo Gros Lun 29 Ago 2011 - 4:09

Da cio' che scrivi "La ripartizione tra i soci del ricavato della vendita viene effettuata in rapporto al latte conferito" si e' in presenza di cooperative non a mutualità prevalente.
Ne consegue che le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente; inoltre queste ultime non possono trasformarsi in società a scopo di lucro, mentre l'eventuale passaggio da cooperativa a mutualità prevalente a cooperativa a mutualità non prevalente è disciplinato dall'art. 2545 octies.

Ergo ...che pagassero!
Paolo Gros
Paolo Gros
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