Gli Enti locali -Paolo Gros, Lucio Guerra e Marco Lombardi on web
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.
Cerca
 
 

Risultati per:
 


Rechercher Ricerca avanzata

Ultimi argomenti attivi
» Cambio compensativo
maggiorazione 0,30 TARES EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Mobilità compensativa tra infermieri
maggiorazione 0,30 TARES EmptyVen 25 Set 2015 - 1:12 Da Admin

» Verifica Equitalia
maggiorazione 0,30 TARES EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:17 Da Admin

» split payment
maggiorazione 0,30 TARES EmptyGio 19 Feb 2015 - 2:16 Da Admin

» codice univoco fatture - IPA
maggiorazione 0,30 TARES EmptyMer 18 Feb 2015 - 23:29 Da Admin

» tassa rifiuti- delibera di assimilazione
maggiorazione 0,30 TARES EmptyMer 18 Feb 2015 - 3:33 Da Admin

» graduatoria a T.D.-riflessione
maggiorazione 0,30 TARES EmptyLun 16 Feb 2015 - 23:57 Da Admin

» BONUS RENZI COMPENSAZIONE F24
maggiorazione 0,30 TARES EmptyLun 16 Feb 2015 - 6:08 Da Admin

» pensioni S7 - servizi stampati non in ordine di data
maggiorazione 0,30 TARES EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» congedo parentale
maggiorazione 0,30 TARES EmptyLun 16 Feb 2015 - 0:59 Da Admin

» conflitto di interesse???
maggiorazione 0,30 TARES EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» ICI / IMU IMPIANTI DI RISALITA
maggiorazione 0,30 TARES EmptyVen 13 Feb 2015 - 4:18 Da Admin

» campo da calcio comunale
maggiorazione 0,30 TARES EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» pensioni s7 e tabella voci emolumenti
maggiorazione 0,30 TARES EmptyVen 13 Feb 2015 - 0:08 Da Admin

» Antenne. microcelle outdoor
maggiorazione 0,30 TARES EmptyGio 12 Feb 2015 - 3:51 Da Admin

Navigazione
 Portale
 Forum
 Lista utenti
 Profilo
 FAQ
 Cerca
Partner
creare un forum
Calcolo Irpef on line
http://www.irpef.info/

maggiorazione 0,30 TARES

4 partecipanti

Andare in basso

maggiorazione 0,30 TARES Empty maggiorazione 0,30 TARES

Messaggio  nadia.mattea Mar 29 Ott 2013 - 3:49

Buongiorno,
per cortesia mi sapete dire qual'è il termine per il pagamento della maggiorazione di 0,30 relativi al MQ da versare direttamente allo Stato.
La data del 16 dicembre è perentoria o si può far pagare anche nel 2014?
Grazie, Nadia
nadia.mattea
nadia.mattea

Messaggi : 36
Data d'iscrizione : 15.07.11

Torna in alto Andare in basso

maggiorazione 0,30 TARES Empty Re: maggiorazione 0,30 TARES

Messaggio  GEPI Mar 29 Ott 2013 - 4:18

Il ministero dice no, l'IFEL dice si a te la scelta.

QUESTO è il pernsiero dell'IFEL

Tares: il saldo 2013

I continui interventi legislativi e di prassi hanno reso difficoltosa la gestione del saldo Tares 2013.
Con il presente lavoro si intende fornire la ricostruzione delle modalità e del termine di pagamento dell’ultima rata relativa al primo (e, forse, unico) anno di applicazione del nuovo prelievo.

La modalità di pagamento del saldo 2013.
Il secondo periodo del comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, nel sottrarre la modalità di pagamento alla potestà regolamentare del Comune, dispone che il versamento della Tares (sia per la componente rifiuti sia per quella relativa al costo dei servizi indivisibili) è effettuato esclusivamente con il modello F24 (codici tributi approvati con le risoluzione n. 37/E del 27 maggio 2013 e n. 42/E del 28 giugno 2013) ovvero con il bollettino di conto corrente postale (approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 14 maggio 2013) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
Alla predetta regola generale sono state, però, introdotte deroghe con riferimento all’annualità 2013.
In particolare, la lettera b) del comma 2 dell’art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ha previsto che per il versamento di tutte le rate relative all’anno 2013, ad eccezione dell’ultima, il Comune può utilizzare le modalità di pagamento già in uso per la gestione della Tarsu e della Tia.
Mentre la successiva lettera c) ha disposto che la maggiorazione (pari a 0,30 euro per metro quadrato, non aumentabile per l’anno 2013) è versata, in una unica soluzione, unitamente alla rata di saldo 2013, esclusivamente con il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale.
Pertanto, con riferimento all’anno 2013 la situazione può così riassumersi:
• rate di acconto (riguardano esclusivamente la “componente rifiuti” del tributo): modalità di pagamento determinate dal Comune;
• rata di saldo della “componente rifiuti” del tributo: esclusivamente con il modello F24 ovvero con il bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari;
• maggiorazione relativa alla “componente servizi” (versamento in una unica soluzione): esclusivamente con il modello F24 ovvero con il bollettino di conto corrente postale.

Termine per il pagamento del saldo 2013.
Con riferimento al numero di rate ed alla scadenza delle stesse, il quinto periodo del comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 dispone che il versamento della Tares (sia per la componente rifiuti sia per quella relativa al costo dei servizi indivisibili) è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti rispettivamente nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (dal 1° al 16 di ciascun mese, come stabilito con il decreto del 14 maggio 2013).
Il successivo sesto periodo prevede che il Comune può variare la scadenza ed il numero delle rate di versamento (la possibilità del Comune di variare i termini del versamento è stabilita, altresì, dalla lettera e) del comma 22 dell’art. 14 dello stesso decreto legge n. 201 del 2011), mentre il tredicesimo periodo dispone che è consentito il pagamento in una unica soluzione entro il mese di giugno (dal 1° al 16 giugno, come sopra ricordato).
Anche in questo caso, rispetto alle predette modalità, sono state apportate deroghe con riferimento alle scadenze dei versamenti per l’anno 2013.
In particolare, prima, con il settimo periodo dello stesso comma 35, è stata posticipata a luglio 2013 la prima rata relativa a detta annualità (con possibilità da parte del Comune di differirla ulteriormente) e, successivamente, con la lettera a) del comma 2 dell’art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013, è stata ribadita la possibilità da parte del Comune di stabilire il numero e la scadenza delle rate per l’annualità 2013.
Infine, la successiva lettera c) (come ricordato al punto precedente) ha previsto che la maggiorazione a copertura del costo dei servizi indivisibili è riscossa in una unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo.
Pertanto, dal dettato normativo si evince la discrezionalità del Comune nella fissazione del numero e delle scadenze delle singole rate del 2013, con l’unico vincolo rappresentato dall’obbligo di riscuotere la maggiorazione (0,30 euro per metro quadrato) in una unica soluzione unitamente alla rata di saldo della componente rifiuti.
Dal tenore della norma, invece, non si rinviene alcun obbligo da parte del Comune di riscuotere tutte le rate della Tares nell’anno solare di competenza.
A tal proposito va evidenziato che a seguito della previsione, per l’anno 2013, del versamento della maggiorazione direttamente allo Stato, introdotta dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013 (il sistema originario prevedeva il versamento della maggiorazione al Comune ed il taglio dei “trasferimenti” erariali in misura pari al gettito della stessa), in considerazione delle diverse disposizioni che disciplinano la contabilità pubblica rispetto a quella degli enti locali, il legislatore avrebbe dovuto stabilire una specifica scadenza della sola maggiorazione 2013. Invece, ciò non è avvenuto ed il legislatore si è limitato a prevedere, come sopra ricordato, che la maggiorazione deve essere versata in una unica soluzione unitamente alla rata di saldo della componente rifiuti.
Nel frattempo, il comma 1 dell’art. 8 del decreto legge n. 102 del 2013 ha differito, al 30 novembre 2013, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, del comma 16 dell’art. 53 della legge n. 388 del 2000 nonché del comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, sono stati differiti a detta data anche i termini per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe relative alla Tares 2013.
Ciò detto, il Ministero (con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013), nell’affrontare la problematica rappresentata dalla possibilità da parte del Comune di fissare nel corso dell’anno solare 2014 la scadenza del pagamento di una o più rate della componente rifiuti, nel riconoscere la eccezionalità della situazione venutasi a creare per l’anno 2013, a seguito del predetto differimento al 30 novembre del termine per la deliberazione del bilancio di previsione (e delle tariffe e dei regolamenti) nonché della possibilità di adottare i nuovi criteri previsti dall’art. 5 del decreto legge n. 102 del 2013 (si veda: Tares: le novità del decreto legge n. 102 del 2013), ammette che il Comune può legittimamente fissare la scadenza di alcune rate relative alla componente rifiuti nel corso dell’anno solare 2014, fermo restante l’accertamento contabile nell’esercizio 2013.
Secondo il Ministero, però, lo stesso non vale per la maggiorazione.
Con la richiamata risoluzione, infatti, il Ministero ritiene che dalla lettura sistematica delle norme emergerebbe un obbligo di pagamento della maggiorazione entro l’anno solare 2013. Più precisamente, il pagamento dovrebbe essere effettuato al massimo entro il 16 dicembre 2013 (ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo n. 241 del 1997 per l’F24 e dell’art. 4 del decreto ministeriale 14 maggio 2013 per il bollettino di conto corrente postale, il pagamento deve avvenire entro il 16° giorno del mese di scadenza della rata) per consentire che il relativo gettito venga contabilizzato nel bilancio dello Stato nell’esercizio 2013 e per determinare, sulla base del gettito introitato, la dotazione del fondo di solidarietà comunale e l’entità delle misure compensative per i Comuni delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
L’interpretazione del Ministero non è condivisibile.
In primis si evidenzia che il problema della contabilizzazione delle somme nel bilancio dello Stato nonché della determinazione delle dotazioni del fondo di solidarietà comunale e delle misure compensative per i richiamati “territori speciali”, ancorché esistente, non può certo essere risolto con una risoluzione ministeriale ma richiede una fonte normativa.
Inoltre, diversamente da quanto affermato dal Ministero, dalle disposizioni legislative non si evince alcun obbligo di riscossione della Tares (neanche per l’annualità 2013) nel corso dell’anno solare di riferimento; anzi le norme rimettono espressamente alla potestà regolamentare del Comune la possibilità di stabilire il numero di rate e le relative scadenze, come, del resto, ammesso dallo stesso Ministero con riferimento alla componente rifiuti. Non si comprende, quindi, come sia possibile prevedere un diverso regime di scadenza delle due componenti della Tares anche in considerazione dell’espressa previsione legislativa che dispone che la maggiorazione è versata in una unica soluzione unitamente all’ultima rata della componente rifiuti.
Ma vi è di più.
Infatti, il Ministero sembra completamente dimenticare le particolarità della gestione della Tares che, per sua natura, prevede che una parte dell’entrata venga pagata nell’anno solare successivo a quello di riferimento.
In particolare, in considerazione della mancata previsione (rispetto alla Tarsu) del bimestre solare, l’obbligazione tributaria della Tares deve essere determinata su base giornaliera. Infatti, ad una variazione (si pensi ad una modifica della superficie occupata) che si verifica a fine anno (anche il 20 dicembre) consegue una diversa determinazione dell’importo dovuto.
Inoltre, in considerazione che la lettera e) del comma 22 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 dispone che con il regolamento comunale è stabilito il termine per la presentazione della dichiarazione, molti Comuni hanno fissato detto termina ai primi giorni dell’anno successivo a quello di riferimento. Pertanto, può accadere che una variazione (che incide sulla determinazione dell’importo dovuto) anche se intervenuta nei primi mesi dell’anno venga dichiarata nel corso dell’anno solare successivo.
Senza dimenticare che le agevolazioni previste dalla norma e disciplinate con il regolamento comunale (si applicano anche alla maggiorazione per espressa previsione del comma 21 dell’art. 14 del decreto legge n. 35 del 2013) sono quasi tutte gestite “a consuntivo”.
Il tutto è maggiormente accentuato dalla circostanza che, per l’anno 2013, le predette scelte regolamentari potranno essere adottate entro il prossimo 30 novembre.
Infine, quasi tutti i Comuni hanno gestito la Tarsu e la Tia, e stanno gestendo la Tares, facendo precedere alla intimazione di pagamento un invito “bonario” (non notificato) al versamento di quanto dovuto, dal mancato o parziale pagamento del quale non deriva alcuna violazione. Pertanto, anche da detta circostanza deriva la naturale riscossione di parte del gettito nel corso dell’anno solare successivo a quello di riferimento.
Dalla interpretazione ministeriale, invece, sembrerebbe emergere un presunto obbligo in capo ai Comuni di intimazione di pagamento della sola maggiorazione (con scadenza fissata al 16 dicembre e, quindi, con predisposizione con congruo anticipo) calcolata senza considerare le scelte regolamentari (rilevanti ai fini della determinazione dell’importo dovuto a titolo di maggiorazione) che saranno adottate entro il prossimo 30 novembre e sulla base delle informazioni disponibili senza considerano, cioè, le variazioni che interverranno nell’ultima parte del 2013 ovvero già intervenute ma da dichiarare entro i primi giorni del 2014.
Tutto ciò non trova alcun riferimento nella normativa dettata in materia di Tares né agevole si presenterebbe una operazione di conguaglio sia per l’impossibilità, per il tributo in oggetto, di effettuare la compensazione con il modello F24 sia per la particolarità della maggiorazione (il gettito è riservato allo Stato per il solo anno 2013) e dell’entrata (dal 2014 dovrebbe essere soppressa e sostituita dalla service tax).
Il tutto con buona pace dei diritti dei contribuenti e senza considerare gli oneri finanziari per i Comuni derivanti da una diversa disciplina della scadenza del saldo della componente rifiuti rispetto alla rata della componente servizi.

Riferimenti:
• risoluzione 9 settembre 2013, n. 9/DF

GEPI

Messaggi : 870
Data d'iscrizione : 19.10.10

Torna in alto Andare in basso

maggiorazione 0,30 TARES Empty Re: maggiorazione 0,30 TARES

Messaggio  comune di monterosso Mer 6 Nov 2013 - 1:13

il mio Comune ha deciso di posticipare tutte le rate Tares al 2014: possiamo posticipare anche la maggiorazione al 2014? A quale rata dovrei legarla?

comune di monterosso

Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 27.01.12
Località : monterosso al mare - cinque terre - la spezia

Torna in alto Andare in basso

maggiorazione 0,30 TARES Empty Re: maggiorazione 0,30 TARES

Messaggio  Lucio Guerra Mer 6 Nov 2013 - 2:34

Il ministero dice no, l'IFEL dice si a te la scelta
Lucio Guerra
Lucio Guerra
Admin

Messaggi : 8124
Data d'iscrizione : 18.01.12
Località : federer resterà sempre il re del tennis

http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp

Torna in alto Andare in basso

maggiorazione 0,30 TARES Empty Re: maggiorazione 0,30 TARES

Messaggio  comune di monterosso Mer 6 Nov 2013 - 2:43

come sempre la normativa è chiarissima Evil or Very Mad 
cmq grazie!

comune di monterosso

Messaggi : 86
Data d'iscrizione : 27.01.12
Località : monterosso al mare - cinque terre - la spezia

Torna in alto Andare in basso

maggiorazione 0,30 TARES Empty Re: maggiorazione 0,30 TARES

Messaggio  Contenuto sponsorizzato


Contenuto sponsorizzato


Torna in alto Andare in basso

Torna in alto

- Argomenti simili

 
Permessi in questa sezione del forum:
Non puoi rispondere agli argomenti in questo forum.