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0,30 MAGGIORAZIONE TARES
Ciao,
lo 0,30 di maggiorazione della TARES che viene introitato dallo Stato e poi riversato al Comune è compreso nel fondo di solidarietà comunale comunicato la scorsa settimana?
Se non lo è quando ci verrà comunicato l'importo?
grazie
lo 0,30 di maggiorazione della TARES che viene introitato dallo Stato e poi riversato al Comune è compreso nel fondo di solidarietà comunale comunicato la scorsa settimana?
Se non lo è quando ci verrà comunicato l'importo?
grazie
DONALISIO RITA- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 21.03.13
Re: 0,30 MAGGIORAZIONE TARES
nel 2013 è versato allo stato che se lo tiene senza riversare niente a nessuno
Re: 0,30 MAGGIORAZIONE TARES
...ma in quale riferimento normativo lo hanno scritto?
grazie
grazie
DONALISIO RITA- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 21.03.13
Re: 0,30 MAGGIORAZIONE TARES
CONVERSIONE DL n. 35 del 8 aprile 2013 DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER IL RIEQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ IN MATERIA DI VERSAMENTO DI TRIBUTI DEGLI ENTI LOCALI. DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Capo III
(Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali)
Art. 10
“Modifiche al decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali”
COMMA 1. OMISSIS
COMMA 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto‐legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13‐bis del citato articolo 14 del decreto‐legge n. 201 del 2011;
comma 13‐bis del citato articolo 14 del decreto‐legge n. 201 del 2011 ‐ A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli‐ Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ‐ la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urban
Capo III
(Ulteriori misure in materia di equilibrio finanziario degli enti territoriali)
Art. 10
“Modifiche al decreto‐legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali”
COMMA 1. OMISSIS
COMMA 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:
a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto‐legge n. 201, del 2011;
d) non trova applicazione il comma 13‐bis del citato articolo 14 del decreto‐legge n. 201 del 2011;
comma 13‐bis del citato articolo 14 del decreto‐legge n. 201 del 2011 ‐ A decorrere dall'anno 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli‐ Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo.
e) alla lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “890,5 milioni di euro” sono sostituite dalle parole: “1.833,5 milioni di euro”;
lettera c) del comma 380 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ‐ la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l’anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;
f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c).
g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urban
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