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Malattia bambino in maternità
Dipendente in astensione facoltativa al 30 % può chiedere di interrompere la maternità e inserire qualche giorno dei 30 giorni di malattia del bambino pagata al 100%.
Basta il certificato del medico per interrompere il periodo oppure devo rettificare la determinazione con la quale le è stata data la facoltativa.
Basta il certificato del medico per interrompere il periodo oppure devo rettificare la determinazione con la quale le è stata data la facoltativa.
MIKI1972- Messaggi : 226
Data d'iscrizione : 11.09.10
Età : 52
Malattia
risulta evidente che il congedo parentale di cui all’articolo 32 del T.U. n. 151/2001 è
nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all’articolo 47 dello stesso T.U., trattandosi di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti, sia sotto quello della disciplina.
I due istituti possono, secondo il ministero, senza dubbio essere “cumulati”, intendendo però per cumulo la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio.
Tale posizione ministeriale è confermata infatti dall’articolo 22, comma 6, del D.Lgs n. 151/2001,secondo cui “le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”, anche sotto il profilo del trattamento economico.
Tutto ciò premesso, si riconosce la possibilità di sospensione nella fruizione del
congedo parentale, su domanda del lavoratore, in caso di malattia del bambino; fermo restando l’obbligo dell’assolvimento dei requisiti di legge.
nettamente distinto dal congedo per malattia del figlio di cui all’articolo 47 dello stesso T.U., trattandosi di istituti profondamente diversi sia sotto il profilo dei presupposti legittimanti, sia sotto quello della disciplina.
I due istituti possono, secondo il ministero, senza dubbio essere “cumulati”, intendendo però per cumulo la possibilità di fruire, non contemporaneamente, sia del congedo parentale sia del congedo per malattia del figlio.
Tale posizione ministeriale è confermata infatti dall’articolo 22, comma 6, del D.Lgs n. 151/2001,secondo cui “le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità”, anche sotto il profilo del trattamento economico.
Tutto ciò premesso, si riconosce la possibilità di sospensione nella fruizione del
congedo parentale, su domanda del lavoratore, in caso di malattia del bambino; fermo restando l’obbligo dell’assolvimento dei requisiti di legge.
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