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2 partecipanti
ingiunzione fiscale
salve,
ho un bel problema e cioè avevo tarsu e ici con il concessionario. Lo stesso è fallito e mi hanno rigirato l'elenco delle situazioni tributarie.
nel caso in cui ad esempio accertamenti ici anno 2006 è stata fatta ingiunzione fiscale regolarmente notificata a gennaio 2012 ma lo stesso ad oggi mi risulta non pagante cosa posso fare? devo rifare l'ingiunzione?
ho un bel problema e cioè avevo tarsu e ici con il concessionario. Lo stesso è fallito e mi hanno rigirato l'elenco delle situazioni tributarie.
nel caso in cui ad esempio accertamenti ici anno 2006 è stata fatta ingiunzione fiscale regolarmente notificata a gennaio 2012 ma lo stesso ad oggi mi risulta non pagante cosa posso fare? devo rifare l'ingiunzione?
kecco58- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 07.12.10
ingiunzione fiscale
e quindi le annualità 2006 e 2007 le ho perse?
kecco58- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 07.12.10
ingiunzione
la valenza ingiuntiva e' di tre anni
Qualora entro il termine dei 30 giorni, il debitore non abbia provveduto al pagamento, né
abbia proposto opposizione, l’ingiunzione diviene definitiva, e l’ ENTE creditore procedere
ad esecuzione forzata utilizzando tutti e i medesimi strumenti espropriativi previsti dal
D.P.R. 602/73.
Se l’esecuzione non è attivata entro il termine di 90 giorni, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 481 c.p.c., dalla scadenza dei termini dell’ingiunzione stessa essa perde di
efficacia ai fini del pignoramento, e per promuovere la procedura esecutiva, è necessario
procedere ad una seconda notifica della stessa ingiunzione. Nella rinotifica dello stesso
atto l’atto già notificato mantiene la sua esecutività perdendo il precetto.
in base comunque alla legge finanziaria 2007, il periodo entro il quale deve
essere notificata l’ingiunzione dal momento in cui è divenuto definitivo l’atto di
accertamento è di 3 anni (entro il 31 /12 del terzo anno successivo). Pertanto
la reiterazione dell’ingiunzione e della cartella sarà possibile entro tale
termine ultimativo
per un buon riassunto vai
http://www.ancitoscana.it/allegati/formazione/lezioneanciifel14112012bis.pdf
da pagina 18 in poi
Qualora entro il termine dei 30 giorni, il debitore non abbia provveduto al pagamento, né
abbia proposto opposizione, l’ingiunzione diviene definitiva, e l’ ENTE creditore procedere
ad esecuzione forzata utilizzando tutti e i medesimi strumenti espropriativi previsti dal
D.P.R. 602/73.
Se l’esecuzione non è attivata entro il termine di 90 giorni, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 481 c.p.c., dalla scadenza dei termini dell’ingiunzione stessa essa perde di
efficacia ai fini del pignoramento, e per promuovere la procedura esecutiva, è necessario
procedere ad una seconda notifica della stessa ingiunzione. Nella rinotifica dello stesso
atto l’atto già notificato mantiene la sua esecutività perdendo il precetto.
in base comunque alla legge finanziaria 2007, il periodo entro il quale deve
essere notificata l’ingiunzione dal momento in cui è divenuto definitivo l’atto di
accertamento è di 3 anni (entro il 31 /12 del terzo anno successivo). Pertanto
la reiterazione dell’ingiunzione e della cartella sarà possibile entro tale
termine ultimativo
per un buon riassunto vai
http://www.ancitoscana.it/allegati/formazione/lezioneanciifel14112012bis.pdf
da pagina 18 in poi
ingiunzione fiscale
Per cui facendo un esempio:
ici 2006 - accertamento notificato in data 31/12/20008 - ingiunzione notificata 15/12/2011 - la società ha provato a fare delle azioni (tipo visura pra) ma ad oggi ci hanno rinviato il credito non riscosso.
Non posso fare più niente?
ici 2006 - accertamento notificato in data 31/12/20008 - ingiunzione notificata 15/12/2011 - la società ha provato a fare delle azioni (tipo visura pra) ma ad oggi ci hanno rinviato il credito non riscosso.
Non posso fare più niente?
kecco58- Messaggi : 34
Data d'iscrizione : 07.12.10
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