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tares scuole medie superiori
Salve,
vi chiedo, la tares per scuole medie superiori è dovuta?
bisogna calcolare anche la maggiorazione ?
grazie in anticipo ....
vi chiedo, la tares per scuole medie superiori è dovuta?
bisogna calcolare anche la maggiorazione ?
grazie in anticipo ....
santostefano- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 28.02.12
Re: tares scuole medie superiori
Scuole statali
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell’infanzi a , primaria , secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33‐bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Articolo 33-bis.
(Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell’infanzi a , primaria , secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33‐bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Articolo 33-bis.
(Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche)
1. A decorrere dall’anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell’ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell’ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
Re: tares scuole medie superiori
grazie Paolo per avermi risposto,santostefano ha scritto:Salve,
vi chiedo, la tares per scuole medie superiori è dovuta?
bisogna calcolare anche la maggiorazione ?
grazie in anticipo ....
ma vorrei cortesemente sapere se ciò vale anche per le scuole regionali (sicilia) trattandosi di un liceo artistico regionale e lo stesso?
grazie in anticipo
santostefano- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 28.02.12
Re: tares scuole medie superiori
santostefano ha scritto:grazie Paolo per avermi risposto,santostefano ha scritto:Salve,
vi chiedo, la tares per scuole medie superiori è dovuta?
bisogna calcolare anche la maggiorazione ?
grazie in anticipo ....
ma vorrei cortesemente sapere se ciò vale anche per le scuole regionali (sicilia) trattandosi di un liceo artistico regionale è lo stesso? pardon
grazie in anticipo
santostefano- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 28.02.12
Re: tares scuole medie superiori
santostefano ha scritto:santostefano ha scritto:grazie Paolo per avermi risposto,santostefano ha scritto:Salve,
vi chiedo, la tares per scuole medie superiori è dovuta?
bisogna calcolare anche la maggiorazione ?
grazie in anticipo ....
ma vorrei cortesemente sapere se ciò vale anche per le scuole regionali (sicilia) trattandosi di un liceo artistico regionale è lo stesso? pardon
grazie in anticipo
santostefano- Messaggi : 39
Data d'iscrizione : 28.02.12
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