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http://www.irpef.info/DURC: lo richiede la ditta fornitrice o l'ente
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DURC: lo richiede la ditta fornitrice o l'ente
Un fornitore, in seguito alla mia richiesta di fornire un DURC in corso di validità alla data di emissione della sua fattura che stavo per pagare, mi ha risposto che una prima volta sta alla fornitrice richiedere il documento ma che poi è il comune che può richiedere in autonomia il DURC (senza rivolgersi alla ditta stessa) disponendo di tutti dati occorrenti per procedere.
E' vero?
grazie mille
E' vero?
grazie mille
SLAURINI- Messaggi : 77
Data d'iscrizione : 31.01.13
Re: DURC: lo richiede la ditta fornitrice o l'ente
Verissimo, trattasi di obbligo dal 21/8/2013, tuttavia in casi speficici (forniture o servizi, escludendo i lavori) si può procedere a richiedere autodichiaraizone ex art.
Ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis della legge 12 Luglio 2011, n. 106 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1, lett. p) D.P.R. 20/12/2000, n. 445.
Salvo poi procedera a verificarle in modo casuale in
relazione a quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.
noi procediamo con questo modello
https://www.dropbox.com/s/v0pp0yk2apvaw03/DICHIARAZIONE%20SOSTITUTIVA%20DEL%20DOCUMENTO%20DI%20REGOLARIT%C3%80%20CONTRIBUTIVA.doc
Usiamo questo programmino per l'estrazione casuale
http://download.cnet.com/The-Hat/3000-2056_4-10074565.html
utilizzando come numero da estrarre il numero di protocollo di arrivo, e facendolo ogni due mesi nella misura del 20% di quelli pervenuti nel bimestre precedente.
Ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis della legge 12 Luglio 2011, n. 106 in combinato disposto con l'art. 46, comma 1, lett. p) D.P.R. 20/12/2000, n. 445.
Salvo poi procedera a verificarle in modo casuale in
relazione a quanto previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000.
noi procediamo con questo modello
https://www.dropbox.com/s/v0pp0yk2apvaw03/DICHIARAZIONE%20SOSTITUTIVA%20DEL%20DOCUMENTO%20DI%20REGOLARIT%C3%80%20CONTRIBUTIVA.doc
Usiamo questo programmino per l'estrazione casuale
http://download.cnet.com/The-Hat/3000-2056_4-10074565.html
utilizzando come numero da estrarre il numero di protocollo di arrivo, e facendolo ogni due mesi nella misura del 20% di quelli pervenuti nel bimestre precedente.
Pasqualino7bellezze- Messaggi : 805
Data d'iscrizione : 12.04.12
Re: DURC: lo richiede la ditta fornitrice o l'ente
il durc deve essere acquisito di ufficio dall'ente e dal 21/8 ha validità 120 giorni ... non puo' essere richiesto alla ditta
fintributi2012- Messaggi : 498
Data d'iscrizione : 27.03.12
Re: DURC: lo richiede la ditta fornitrice o l'ente
Sta all'ente .Riporto l'art. 31 del D.L. 69/2013, conv. da L. 98/2013 (Decreto del Fare) (si veda in particolare il comma 4)
Art. 31
(Semplificazioni in materia di DURC)
1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
((1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia
realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal
proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti
o agli enti abilitati al rilascio)).
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a:
«successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di
ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa
a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono
dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di
validita':
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli ((stati di avanzamento dei lavori)) o
delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita'
di ((centoventi giorni dalla data del rilascio)). I soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di
cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma ((nonche' per
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli
per i quali e' stato espressamente acquisito)). Dopo la stipula del
contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono
il DURC ogni ((centoventi giorni)) e lo utilizzano per le finalita'
di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni
caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono
essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti
per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,
prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia'
rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del
lavoro ((ovvero)) degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione
entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando
analiticamente le cause della irregolarita'.
((8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici ,di qualunque genere, compresi
quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e'
prevista l'acquisizione del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3
del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per
finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione
europea, statale e regionale, il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data del
rilascio.
8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori
ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla
realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche
amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori
pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a
verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita'
contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento
unico di regolarita' contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-
quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi
giorni.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma
5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti
privati.
8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non
e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi
controlli)).
Art. 31
(Semplificazioni in materia di DURC)
1. All'articolo 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.
94, le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27
dicembre 2006, n. 296,» sono soppresse.
((1-bis. In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia
realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal
proprietario dell'immobile, non sussiste l'obbligo della richiesta
del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) agli istituti
o agli enti abilitati al rilascio)).
2. Al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 38, comma 3, le parole da: «resta fermo» fino a:
«successive modificazioni e integrazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti
aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di
regolarita' contributiva»;
b) all'articolo 118, comma 6, il terzo periodo e' sostituito dal
seguente: «Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce
d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva in corso di
validita' relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.».
3. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle
ipotesi previste dai commi 4 e 5 del presente articolo, in caso di
ottenimento da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa
a uno o piu' soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, i
medesimi soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 trattengono
dal certificato di pagamento l'importo corrispondente
all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il DURC e' disposto dai soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 direttamente agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio, attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita' contributiva (DURC) in corso di
validita':
a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al
requisito di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11,
comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) per la stipula del contratto;
d) per il pagamento degli ((stati di avanzamento dei lavori)) o
delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare
esecuzione, il certificato di verifica di conformita', l'attestazione
di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
5. Il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato
per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha validita'
di ((centoventi giorni dalla data del rilascio)). I soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
utilizzano il DURC in corso di validita', acquisito per l'ipotesi di
cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, anche per le
ipotesi di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma ((nonche' per
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture diversi da quelli
per i quali e' stato espressamente acquisito)). Dopo la stipula del
contratto, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 acquisiscono
il DURC ogni ((centoventi giorni)) e lo utilizzano per le finalita'
di cui al comma 4, lettere d) ed e), del presente articolo, fatta
eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale e' in ogni
caso necessaria l'acquisizione di un nuovo DURC.
6. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) in corso di validita' relativo ai subappaltatori
ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 118,
comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, nonche' nei casi previsti al comma 4, lettere d) ed e), del
presente articolo.
7. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini
della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono
essere corredati dal documento unico di regolarita' contributiva
(DURC) anche in formato elettronico.
8. Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti
per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio,
prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento gia'
rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica
certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del
lavoro ((ovvero)) degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione
entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando
analiticamente le cause della irregolarita'.
((8-bis. Alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari e vantaggi economici ,di qualunque genere, compresi
quelli di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, da parte di amministrazioni pubbliche per le quali e'
prevista l'acquisizione del documento unico di regolarita'
contributiva (DURC), si applica, in quanto compatibile, il comma 3
del presente articolo.
8-ter. Ai fini della fruizione dei benefici normativi e
contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per
finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione
europea, statale e regionale, il documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) ha validita' di centoventi giorni dalla data del
rilascio.
8-quater. Ai fini dell'ammissione delle imprese di tutti i settori
ad agevolazioni oggetto di cofinanziamento europeo finalizzate alla
realizzazione di investimenti produttivi, le pubbliche
amministrazioni procedenti anche per il tramite di eventuali gestori
pubblici o privati dell'intervento interessato sono tenute a
verificare, in sede di concessione delle agevolazioni, la regolarita'
contributiva del beneficiario, acquisendo d'ufficio il documento
unico di regolarita' contributiva (DURC).
8-quinquies. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 8-
quater e' disposta in presenza di un documento unico di regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato in data non anteriore a centoventi
giorni.
8-sexies. Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione di cui al comma
5, primo periodo, si applica anche ai lavori edili per i soggetti
privati.
8-septies. L'esercizio dell'attivita' d'impresa di spedizione non
e' soggetto a licenza di pubblica sicurezza e ai relativi
controlli)).
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