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RIMBORSI IMU 2012 AI CONTRIBUENTI
Qualcuno di voi ha già provveduto a rimborsare IMU 2012 versata in eccesso dai contribuenti per la quota statale??
FABIREM- Messaggi : 61
Data d'iscrizione : 04.01.12
re
aspetta la pubblicazione della legge di stabilita'
TESTO ART.23/BIS LEGGE DI STABILITA' 2014 - PROPOSTO CON EMENDAMENTO 19.0.1000 (IN ATTESA DI MAXIEMENDAMENTO E VOTO DI FIDUCIA AL SENATO
Articolo 23-bis
Erronei versamenti relativi all'imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili
1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento . al comune 'competente delle somme indebitarnenté. percepite. Nella comunicazione >il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma l al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando à Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata. o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al terzo periodo del successivo comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, ima somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà. notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. Sempre a partire dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un'istanza di rimborso o una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012
TESTO ART.23/BIS LEGGE DI STABILITA' 2014 - PROPOSTO CON EMENDAMENTO 19.0.1000 (IN ATTESA DI MAXIEMENDAMENTO E VOTO DI FIDUCIA AL SENATO
Articolo 23-bis
Erronei versamenti relativi all'imposta municipale propria e conseguenti regolazioni contabili
1. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente ha effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento . al comune 'competente delle somme indebitarnenté. percepite. Nella comunicazione >il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.
2. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma l al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
3. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando à Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata. o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato approvate con decreto ministeriale del 29 maggio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al terzo periodo del successivo comma 4.
4. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui è stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, ima somma spettante al comune, questi, anche su comunicazione del contribuente dà. notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione e, per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, sul fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012.
5. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 3.
6. Sempre a partire dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui, invece, è stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso un'istanza di rimborso o una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni in sede di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012
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