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NOTIFICA a mezzo posta Accertamenti ICI
Lo scorso mese di ottobre ho inviato per posta con Raccomandata A/R un certo numero di Avvisi di Accertamento ICI relativi all'anno 2008.
Di alcuni Avvisi, dopo più di un mese, non sono tornate le ricevute di ritorno, questo significa che non sono stati consegnati ai destinatari.
Probabilmente a giorni le buste con gli Avvisi di Accertamento non ritirati torneranno al mittente PER COMPIUTA GIACENZA.
Come mi devo comportare, visto il breve lasso di tempo che rimane dalla scadenza degli atti.
Mando in doppia copia gli avvisi ai Messi Comunali dei comuni ove hanno residenza i contribuenti che non hanno ritirato i plichi, per la corretta notifica degli stessi, col rischio che la notifica avvenga nel 2014, oppure seguo il consiglio del collega di un Comune vicino il quale mi ha detto che per Lui la risposta PER COMPIUTA GIACENZA vale come notifica a tutti gli effetti.
Ho cercato notizie che avvalorino quest'ultima soluzione ma non sono riuscito a trovarne.
Rimango in attesa di un Suo cortese suggerimento.
Grazie anticipatamente e cordiali saluti
Piero Marchetta
Di alcuni Avvisi, dopo più di un mese, non sono tornate le ricevute di ritorno, questo significa che non sono stati consegnati ai destinatari.
Probabilmente a giorni le buste con gli Avvisi di Accertamento non ritirati torneranno al mittente PER COMPIUTA GIACENZA.
Come mi devo comportare, visto il breve lasso di tempo che rimane dalla scadenza degli atti.
Mando in doppia copia gli avvisi ai Messi Comunali dei comuni ove hanno residenza i contribuenti che non hanno ritirato i plichi, per la corretta notifica degli stessi, col rischio che la notifica avvenga nel 2014, oppure seguo il consiglio del collega di un Comune vicino il quale mi ha detto che per Lui la risposta PER COMPIUTA GIACENZA vale come notifica a tutti gli effetti.
Ho cercato notizie che avvalorino quest'ultima soluzione ma non sono riuscito a trovarne.
Rimango in attesa di un Suo cortese suggerimento.
Grazie anticipatamente e cordiali saluti
Piero Marchetta
pieromarchetta- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 25.10.13
Re: NOTIFICA a mezzo posta Accertamenti ICI
Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti, uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e’ stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti, uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e’ stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica.
gmshalom- Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 18.02.11
Modello busta notifica atti amministrativi
Visto che nel caso di mancata consegna "........il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa. Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, ........"
E' possibile usare per la notificazione degli Accertamenti Tributari le stesse buste o meglio delle buste simili a quelle utilizzate per le infrazioni al Codice della Strada che già di fatto utilizzano le procedura della seconda raccomandata?
Potete farmi avere un modello di busta che riporti la dicitura per la corretta notifica a mezzo posta degli Accertamenti Tributari.
Grazie anticipatamente e cordiali saluti.
Piero Marchetta
E' possibile usare per la notificazione degli Accertamenti Tributari le stesse buste o meglio delle buste simili a quelle utilizzate per le infrazioni al Codice della Strada che già di fatto utilizzano le procedura della seconda raccomandata?
Potete farmi avere un modello di busta che riporti la dicitura per la corretta notifica a mezzo posta degli Accertamenti Tributari.
Grazie anticipatamente e cordiali saluti.
Piero Marchetta
gmshalom ha scritto:Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la Andrà sempre verificato se la notifica di un atto (verbale di multa, cartella esattoriale) sia stata correttamente eseguita anche nel caso di temporanea irreperibilità e compiuta giacenza.
Nei casi in cui non sia possibile eseguire la consegna per irreperibilita’ o incapacita’ o rifiuto de destinatario o dei terzi, l’ufficiale giudiziario o l’addetto delle poste deposita l’atto, rispettivamente, nella casa comunale (affissione all’albo pretorio) o presso l’ufficio postale.
Il destinatario dev’essere messo al corrente di detto deposito con l’invio di una raccomandata a/r informativa.
Sia nel caso di ricorso ai messi comunali o agli ufficiali giudiziari, sia nel caso di utilizzo dei servizi postali, la notifica si intende perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni di giacenza senza ritiro dell’atto.
Una sentenza della Corte Costituzionale (3/2010) ha, infatti, uniformato i due tipi di notifica prevedendo che la notifica, comunque sia eseguita, deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, decorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata informativa di avviso di giacenza.
Una volta rispettate le suddette disposizioni, ovvero quando l’amministrazione puo’ dimostrare il regolare invio degli avvisi, la notifica si ritiene perfezionata in quanto in tal modo il destinatario e’ stato messo in grado di conoscere l’esistenza dell’atto e della sua notifica.
pieromarchetta- Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 25.10.13
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