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Riscossione TARSU codici tributo TARES

4 partecipanti

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Riscossione TARSU codici tributo TARES Empty Riscossione TARSU codici tributo TARES

Messaggio  giovannip Mar 3 Dic 2013 - 3:38

E' ufficiale si può riscuotere la TARSU 2013 utilizzando i codici tributo TARES

http://www.finanze.it/export/download/Tares/Risoluzione_n_10_del_2_dicembre_2013_-_TARES.pdf


giovannip

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Messaggio  giovanni2 Mar 3 Dic 2013 - 5:29

Non hai letto bene la risoluzione, si riferisce alla Tares e non alla Tarsu!

il MEF dice che la tares va riscossa solo con F24 e tutta entro il 16 dicembre 2013 (maggiorazione e tributo)

ma con la precedente risoluzione 9 non aveva detto un'altra cosa?

giovanni2

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Messaggio  Lucio Guerra Mar 3 Dic 2013 - 5:52

http://www.paologros.net/t30171-tarsu-2013-in-deroga-con-f24-e-codici-tares-senza-convenzione?highlight=tarsu
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Messaggio  giovannip Mar 3 Dic 2013 - 5:58

giovanni2 ha scritto:Non hai letto bene la risoluzione, si riferisce alla Tares e non alla Tarsu!

il MEF dice che la tares va riscossa solo con F24 e tutta entro il 16 dicembre 2013 (maggiorazione e tributo)

ma con la precedente risoluzione 9 non aveva detto un'altra cosa?
A tal fine, per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, è necessario che i pagamenti siano, comunque, effettuati attraverso i codici istituiti con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013, ossia con i codici 3944 e 365E per il tributo, 3950 e 368E per la tariffa e 3955 e 371E per la maggiorazione.

Dici?
Che bisogno c'era di scrivere quel "comunque"

e poi ti riporto un commento IFEL che trovi al

http://www.fondazioneifel.it/tares/rassegna-stampa/item/1591-tares-e-maggiorazione-con-f24-o-c-c-postal-italia-oggi

Ci hanno pensato i tecnici del Mef a porre ordine sul punto ribadendo a chiare lettere alcuni principi condivisi con l'Agenzia delle entrate: i pagamenti del prelievo sui rifiuti e della maggiorazione Taresdevono essere effettuati tramite modello F24; occorre utilizzare i codici tributo istituiti per la Tares con le risoluzioni n. 37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013 e ciò per due ordini di ragioni: da un lato per garantire la regolarità e tempestività dei flussi finanziari e informativi destinati ai comuni, dall'altro per rendere disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, compresi gli enti pubblici; i versamenti possono essere effettuati anche mediante il bollettino di conto corrente postale predisposto per la Tares con decreto direttoriale 14 maggio 2013, previsto dall'art. 14, comma 35, del dl n. 201 del 2011, che disciplina il tributo


"i pagamenti del prelievo sui rifiuti" non mi pare che si legge solo TARES

giovannip

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Riscossione TARSU codici tributo TARES Empty Re: Riscossione TARSU codici tributo TARES

Messaggio  Lucio Guerra Mar 3 Dic 2013 - 6:03

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
5‐01435 Causi: Semplificazione delle modalità di pagamento della tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani.
Marco CAUSI (PD) illustra brevemente la propria interrogazione, la quale intende conoscere quali misure il
Governo intenda adottare per semplificare le modalità di pagamento del prelievo relativo alla gestione dei
rifiuti solidi urbani, anche per i comuni che continuano ad applicare la TARSU o la TIA.
Ritiene, infatti, che, a prescindere dalla circostanza che i comuni stessi abbiano o meno rinnovato o
stipulato una convenzione con l’Agenzia delle entrate per la riscossione del prelievo, occorra evitare che i
contribuenti debbano ricorrere a due modalità di riscossione, una per il pagamento della tassa, e l’altra per
il pagamento, attraverso il modello F24, della maggiorazione alla tassa stessa.
Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato
(vedi allegato 4).
Marco CAUSI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, invitando il Governo ad assicurare la
massima pubblicità al contenuto della risposta stessa, fugando in tal modo la situazione di incertezza in cui
molti comuni ancora si trovano relativamente a tale materia.
Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno.
La seduta termina alle 13.55.
5‐01435 Causi: Semplificazione delle modalità di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani.
TESTO DELLA RISPOSTA
Con il documento di sindacato ispettivo in oggetto l’onorevole interrogante rappresenta talune criticità in
ordine alte modalità di versamento della nuova TARES.
In particolare, l’onorevole chiede al Governo « quali misure intenda intraprendere al fine di semplificare le
modalità di pagamento del tributo relativo alla gestione dei rifiuti urbani anche per i comuni che
continuano ad applicare la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nei casi in cui i comuni
non abbiano rinnovato o stipulato una nuova convenzione con l’Agenzia delle entrate, in tal modo evitando
lo sdoppiamento della modalità di pagamento del tributo attualmente prevista con le previgenti modalità
di riscossione (conto corrente postale, bonifico, eccetera) e quelle della maggiorazione previsto con il
modello di versamento F24 ».
Al riguardo il Dipartimento delle Finanze, d’intesa con l’Agenzia delle entrate, condividendo le osservazioni
formulate dall’onorevole interrogante e proprio in considerazione della finalità di evitare disagi per i
contribuenti anche allo scopo di semplificare i rapporti con i comuni e tenuto conto dei ristretti tempi a
disposizione, ritiene che non si ravvisano motivi ostativi all’effettuazione dei pagamenti del tributo e della
maggiorazione tramite modello F24, anche per i comuni non convenzionati. A tal fine, per rendere
disponibile con immediatezza tale modalità di pagamento per tutti i contribuenti, ivi compresi gli enti
pubblici, nonché per garantire la regolarità e la tempestività dei flussi finanziari ed informativi destinati ai
comuni, è necessario che i pagamenti siano effettuati attraverso i codici tributo istituiti con le risoluzioni n.
37 del 27 maggio 2013 e n. 42 del 28 giugno 2013.
Ovviamente il Dipartimento ribadisce che i versamenti in questione potranno essere effettuati anche
mediante il bollettino di conto corrente postale di cui all’articolo 14, comma 35, decreto‐legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il Dipartimento fa presente che la soluzione appena individuata trova riscontro non solo nello stesso
comma 4‐quater dell’articolo 5 del decreto‐legge 21 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, che fa salvo in ogni caso il versamento della maggiorazione, ma anche
nell’articolo 10, comma 2, lettera c), del decreto‐legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale stabilisce che « la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per
metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo,
secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando
apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto legge n. 201 del
2011 ».
CONCLUSIONI
‐ POSSIBILI PAGAMENTI TARSU (IN DEROGA) E MAGGIORAZIONE CON MODELLO F24, ANCHE PER I
COMUNI NON CONVENZIONATI.
‐ È NECESSARIO CHE I PAGAMENTI SIANO EFFETTUATI ATTRAVERSO I CODICI TRIBUTO (TARES)
ISTITUITI CON LE RISOLUZIONI N. 37 DEL 27 MAGGIO 2013 E N. 42 DEL 28 GIUGNO 2013.
RISOLUZIONE N.37/E
Roma, 27 maggio 2013
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi, della tariffa e della maggiorazione ‐ articolo 14 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni
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Riscossione TARSU codici tributo TARES Empty TARSU E ADDIZIONALE € 0,30

Messaggio  ELSE Mar 3 Dic 2013 - 10:16

Scusate se non ho capito dopo tutte queste delucidazioni ma
- è possibile utilizzare il bollettino di conto corrente postale predisposto per la Tares con decreto direttoriale 14 maggio 2013, previsto dall'art. 14, comma 35, del dl n. 201 del 2011, per riscuotere sia TARSU che maggiorazione di €0.,30?
La data di scadenza per il saldo tares e confermato con la deroga a tarsu è entro il 31/12/2013 ma dovendo riscuotere l'addizionale entro 16 dicembre dovrei inviare la richiesta di pagamento entro pochi giorni indicando le due scadenze: una entro il 16/12 e una entro il 31/12? inviando il modello F24 per l'addizionale e il bollettino di cc postale per il saldo tarsu?
In questo modo i contribuenti devono fare due pagamenti con il rischio che involontariamente pagano una delle 2 convinti di aver assolto al loro dovere....? Senza considerare che hanno già ricevuto l'avviso per il pagamento dell'acconto. Non tutti sono cervelloni come i nostri governanti e riescono a stare dietro a ..... non so come definire la recente chiarezza sull'imposizione.

Scusate la confusione ma potete darmi qualche dritta su come procedere vista la scadenza ravvicinata.
GRAZIE e coraggio

ELSE

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Riscossione TARSU codici tributo TARES Empty Re: Riscossione TARSU codici tributo TARES

Messaggio  Lucio Guerra Mar 3 Dic 2013 - 11:55

- è possibile utilizzare il bollettino di conto corrente postale predisposto per la Tares con decreto direttoriale 14 maggio 2013, previsto dall'art. 14, comma 35, del dl n. 201 del 2011, per riscuotere sia TARSU che maggiorazione di €0.,30?

si

- La data di scadenza per il saldo tares e confermato con la deroga a tarsu è entro il 31/12/2013 ma dovendo riscuotere l'addizionale entro 16 dicembre dovrei inviare la richiesta di pagamento entro pochi giorni indicando le due scadenze: una entro il 16/12 e una entro il 31/12?

si

- inviando il modello F24 per l'addizionale e il bollettino di cc postale per il saldo tarsu?

si

- In questo modo i contribuenti devono fare due pagamenti con il rischio che involontariamente pagano una delle 2 convinti di aver assolto al loro dovere....?

si

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