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http://www.irpef.info/IMU 2^ RATA COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
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IMU 2^ RATA COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
Per quanto riguarda le cooperative a proprietà indivisa l'IMU 2013 - prima e seconda rata se non sbaglio dovrebbe essere così:
1) Equiparazione a 1^ casa ed esenzione per i soci residenti;
2) Equiparazione ad altri fabbricati con aliquota base 7,6 per mille per i soci non residenti ( in quanto il Comune non ha deliberato equiparazioni o diminuzioni rispetto all'aliquota base 2012) e quindi pagamento IMU per gli appartamenti facenti capo a soci non residenti.
è corretto?
1) Equiparazione a 1^ casa ed esenzione per i soci residenti;
2) Equiparazione ad altri fabbricati con aliquota base 7,6 per mille per i soci non residenti ( in quanto il Comune non ha deliberato equiparazioni o diminuzioni rispetto all'aliquota base 2012) e quindi pagamento IMU per gli appartamenti facenti capo a soci non residenti.
è corretto?
MARIO58- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 07.06.11
Località : sardegna
Re: IMU 2^ RATA COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
- rata di acconto non dovuta
1) per l’anno 2013 NON E’ DOVUTA LA RATA DI ACCONTO, PRECEDENTEMENTE SOSPESA CON D.L. N.54/2013, PER I SEGUENTI IMMOBILI:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- seconda rata non dovuta
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto‐legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto‐legge 21 maggio 2013, n. 54
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- MINI IMU - rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale per abitazione principale superiore al 4,0 per mille)
1) per l’anno 2013 NON E’ DOVUTA LA RATA DI ACCONTO, PRECEDENTEMENTE SOSPESA CON D.L. N.54/2013, PER I SEGUENTI IMMOBILI:
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- seconda rata non dovuta
1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto‐legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto‐legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto‐legge 21 maggio 2013, n. 54
a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- MINI IMU - rata “suppletiva” con scadenza 16.01.2014 – versano il 40% della differenza su base annua (qualora aliquota comunale per abitazione principale superiore al 4,0 per mille)
re
http://www.paologros.net/t18697-imu-per-cooperative-a-proprieta-indivisa-con-contratto-di-locazione-a-termine-non-rinnovabile
Re: IMU 2^ RATA COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
O.K.
Quindi per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE dei soci assegnatari, non c'è esenzione e l'IMU da pagare equivale a IMU 2^ casa con aliquote base 7,6 e non 4 per mille .........
Quindi per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE dei soci assegnatari, non c'è esenzione e l'IMU da pagare equivale a IMU 2^ casa con aliquote base 7,6 e non 4 per mille .........
MARIO58- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 07.06.11
Località : sardegna
Re: IMU 2^ RATA COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
Aggiungo anche che in questo caso ( unità non adibite ad abitazione principale del socio assegnatario della cooperativa a proprietà indivisa) ne consegue che Non spetta neanche la detrazione di euro 200,00 ed euro 50,00 per i figli di età inferiore a 26 anni.
MARIO58- Messaggi : 214
Data d'iscrizione : 07.06.11
Località : sardegna
Re: IMU 2^ RATA COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA
approfitto di questo post
vorrei un vostro consiglio su questo argomento
1) cosa si intende per l'assegnazione al socio? il verbale che nel nostro caso è stato fatto ancora prima di costruire gli immobili o l'atto vero e proprio di vendita?
avete qualche riferimento normativo in tal senso?
2) le cooperative edilizie beneficiano anche loro dell'esenzione per gli immobili invenduti?
grazie
vorrei un vostro consiglio su questo argomento
1) cosa si intende per l'assegnazione al socio? il verbale che nel nostro caso è stato fatto ancora prima di costruire gli immobili o l'atto vero e proprio di vendita?
avete qualche riferimento normativo in tal senso?
2) le cooperative edilizie beneficiano anche loro dell'esenzione per gli immobili invenduti?
grazie
marcos12- Messaggi : 59
Data d'iscrizione : 17.01.12
Località : UD
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