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imu immobili merce
quesito posto da un commercialista:
un'impresa costruisce 20 anni fa un immobile che poi usa come propria sede. ora l'impresanon utilizza più l'immobile e sta cercando di venderlo/locarlo.
Si può considerare questo un immobile merce esente dalla II rata IMU?
Vi ringrazio per l'attenzione
un'impresa costruisce 20 anni fa un immobile che poi usa come propria sede. ora l'impresanon utilizza più l'immobile e sta cercando di venderlo/locarlo.
Si può considerare questo un immobile merce esente dalla II rata IMU?
Vi ringrazio per l'attenzione
annal.b.- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: imu immobili merce
Ma in bilancio è tra le rimanenze oppure nell'attivo dello stato patrimoniale ?
lukluk- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 12.12.13
re
Questo articolo è tratto da: Il Quotidiano Ipsoa Prova Gratuitamente Dalla data di ultimazione dei lavori
Esenti IMU gli immobili-merce ristrutturati delle imprese ediliAAI fabbricati oggetto di interventi di recupero da parte delle imprese costruttrici rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione IMU prevista dal D.L. n. 102/2013 per gli immobili delle imprese edili rimasti invenduti. Ciò, tuttavia, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 11/DF del 3 dicembre. Il documento di prassi fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria introdotta dal D.L. n. 102/2013 sui beni merce rimasti invenduti delle imprese edili.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto, per il 2013 non è dovuta la seconda rata IMU sui “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. La novità opera a partire dal 1° luglio 2013, pertanto l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno. Il successivo comma 2 prevede inoltre che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Sulla base delle disposizioni richiamate – osserva il Dipartimento – si ritiene che il concetto di “fabbricati costruiti”, debba ricomprendere anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa effettui interventi di “incisivo recupero”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001.
Ciò in virtù dell’equiparazione operata dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992 – valido anche ai fini IMU – tra i fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione introdotta dal D.L. n. 102/2013 a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. In attesa della definitiva riforma sulla tassazione degli immobili, molti contribuenti devono ora fare i conti con la seconda rata dell’IMU. Per orientarsi tra vecchie e nuove regole, tra conferme e novità, il Quotidiano IPSOA pubblica la Guida “IMU: chi, come, quando”, per avere ben chiari tutti gli elementi di cui tener conto per procedere, senza errori, a calcoli e versamenti della rata di dicembre e della mini-IMU in scadenza il 16 gennaio 2014
Fonte IPSOA.IT
...ora 24 gennaio
..nell'attivo dello stato patrimoniale
Esenti IMU gli immobili-merce ristrutturati delle imprese ediliAAI fabbricati oggetto di interventi di recupero da parte delle imprese costruttrici rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione IMU prevista dal D.L. n. 102/2013 per gli immobili delle imprese edili rimasti invenduti. Ciò, tuttavia, solo a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione.Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze nella risoluzione n. 11/DF del 3 dicembre. Il documento di prassi fornisce alcuni chiarimenti in merito all’esenzione dall’imposta municipale propria introdotta dal D.L. n. 102/2013 sui beni merce rimasti invenduti delle imprese edili.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto, per il 2013 non è dovuta la seconda rata IMU sui “fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”. La novità opera a partire dal 1° luglio 2013, pertanto l’imposta resta dovuta fino al 30 giugno. Il successivo comma 2 prevede inoltre che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Sulla base delle disposizioni richiamate – osserva il Dipartimento – si ritiene che il concetto di “fabbricati costruiti”, debba ricomprendere anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa effettui interventi di “incisivo recupero”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. n. 380/2001.
Ciò in virtù dell’equiparazione operata dall’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 504/1992 – valido anche ai fini IMU – tra i fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, deve concludersi che i fabbricati oggetto di interventi di incisivo recupero rientrano nel campo di applicazione dell’esenzione introdotta dal D.L. n. 102/2013 a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione. In attesa della definitiva riforma sulla tassazione degli immobili, molti contribuenti devono ora fare i conti con la seconda rata dell’IMU. Per orientarsi tra vecchie e nuove regole, tra conferme e novità, il Quotidiano IPSOA pubblica la Guida “IMU: chi, come, quando”, per avere ben chiari tutti gli elementi di cui tener conto per procedere, senza errori, a calcoli e versamenti della rata di dicembre e della mini-IMU in scadenza il 16 gennaio 2014
Fonte IPSOA.IT
...ora 24 gennaio
..nell'attivo dello stato patrimoniale
Re: imu immobili merce
grazie per le risposte.....
quindi se nelle rimanenze esentato se nell'att. patr. no???
scusate ma come x tutti sono giorni di fuoco....
quindi se nelle rimanenze esentato se nell'att. patr. no???
scusate ma come x tutti sono giorni di fuoco....
annal.b.- Messaggi : 7
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: imu immobili merce
Ma parliamo sempre di impresa di costruzione ?
lukluk- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 12.12.13
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