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unioni e fusioni -disegno legge del rio approvato alla camera
scheda sintesi camera deputati
3) Unioni e fusioni di comuni e disciplina generale dei comuni
Il disegno di legge approvato detta disposizioni sulle unioni e fusioni di comuni.
La disciplina delle unioni di comuni viene semplificata con l’abolizione dell’unione di comuni per l’esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l’adeguamento dei comuni all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
Viene modificata l’organizzazione dell’ente come segue: viene demandata la definizione del numero dei componenti il consiglio allo statuto dell’unione; è introdotta la figura del segretario dell’unione, scelto tra i segretari dei comuni associati e viene rinnovato il contenuto e le modalità di approvazione dello statuto dell’unione.
E’ prevista la gratuità delle cariche negli organi delle unioni di comuni ed è estesa l’applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Sono, inoltre, previste diverse misure agevolative e organizzative per la fusione di comuni volte da un lato a tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi e dall’altro a mantenere anche nel nuovo comune le eventuali norme di maggior favore e gli incentivi di cui beneficiano i comuni oggetto della fusione.
Vengono poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci.
Viene introdotto un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del TUEL (fusione di comuni con legge regionale e referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.
Con riferimento alla disciplina generale dei comuni:
viene modificato il numero di consiglieri e assessori nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l’invarianza della spesa;
viene sancito che nelle giunte comunali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
3) Unioni e fusioni di comuni e disciplina generale dei comuni
Il disegno di legge approvato detta disposizioni sulle unioni e fusioni di comuni.
La disciplina delle unioni di comuni viene semplificata con l’abolizione dell’unione di comuni per l’esercizio facoltativo di tutte le funzioni e servizi comunali. Restano ferme le altre due tipologie di unione, quella per l’esercizio associato facoltativo di specifiche funzioni e quello per l’esercizio obbligatorio delle funzioni fondamentali. Per quest’ultima viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti, ma viene abbassato per i soli comuni montani a 3.000, e viene spostato il termine per l’adeguamento dei comuni all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014.
Viene modificata l’organizzazione dell’ente come segue: viene demandata la definizione del numero dei componenti il consiglio allo statuto dell’unione; è introdotta la figura del segretario dell’unione, scelto tra i segretari dei comuni associati e viene rinnovato il contenuto e le modalità di approvazione dello statuto dell’unione.
E’ prevista la gratuità delle cariche negli organi delle unioni di comuni ed è estesa l’applicabilità delle disposizioni in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità relative ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti al primo mandato degli amministratori del comune nato dalla fusione o delle unioni di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Sono, inoltre, previste diverse misure agevolative e organizzative per la fusione di comuni volte da un lato a tutelare la specificità dei comuni che si sono fusi e dall’altro a mantenere anche nel nuovo comune le eventuali norme di maggior favore e gli incentivi di cui beneficiano i comuni oggetto della fusione.
Vengono poi definite alcune disposizioni organizzative di tipo procedurale per regolamentare il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione, principalmente per quanto riguarda l’approvazione dei bilanci.
Viene introdotto un nuovo procedimento di fusione di comuni per incorporazione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 15 del TUEL (fusione di comuni con legge regionale e referendum tra le popolazioni interessate), il nuovo procedimento prevede che il comune incorporante mantiene la propria personalità e i propri organi, mentre decadono gli organi del comune incorporato.
Con riferimento alla disciplina generale dei comuni:
viene modificato il numero di consiglieri e assessori nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti (10 consiglieri e numero massimo di 2 assessori nei comuni fino a 3.000 abitanti, 12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti), assicurando peraltro l’invarianza della spesa;
viene sancito che nelle giunte comunali, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
re
...12 consiglieri e numero massimo di 4 assessori nei comuni con popolazione tra 3.001 e 10.000 abitanti...
cambiamento rivoluzionario...........................
cambiamento rivoluzionario...........................
Re: unioni e fusioni -disegno legge del rio approvato alla camera
il dietro front penso riguardi la fascia sotto i 3000 con il giusto ritorno della giunta evitando il sindaco podestà...
poi Per quest’ultima (unione)viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti
in alcune regioni come Piemonte e Lombardia arrivare a 10.000 abitanti per le unioni sarà dura (salvo che non intervengano le regioni rivedendo al basso come già avvenuto in precedenza in Lombardia).........
poi Per quest’ultima (unione)viene confermato il limite demografico ordinario pari ad almeno 10.000 abitanti
in alcune regioni come Piemonte e Lombardia arrivare a 10.000 abitanti per le unioni sarà dura (salvo che non intervengano le regioni rivedendo al basso come già avvenuto in precedenza in Lombardia).........
francodan- Messaggi : 6152
Data d'iscrizione : 07.10.10
Località : 4 comuni e una unione in bassa lomellina
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