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Ripristino TARSU 2013 e superficie catastale
Il Comune ha ripristinato la Tarsu per il 2013. Nella comunicazione che accompagnava il bollettino di versamento del saldo 2013 ha indicato per la prima volta nei casi previsti dalla legge 311/2004la superficie catastale anziche quella calpestabile tassata nel 2012. Ciò e avvenuto senza alcuna preventiva comunicazione ai cittadini. Con la TARES e la TARE, se ho ben compreso, non si può ancora determinare il tributo facendo riferimento alla superficie catastale. Inoltre, chiedo se la determinazione della superficie castale nell 80 per cento, ai fini della determinazione del tributo, va computata al netto delle superfici non imponibili ( es. terrazzo o balconi). Chiedo lumi
SIMO54- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 19.12.13
re
Con la TARES e la TARE, se ho ben compreso, non si può ancora determinare il tributo facendo riferimento alla superficie catastale...ne sei certo
Re: Ripristino TARSU 2013 e superficie catastale
La legge di stabilità:
"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138."
E' come se la superficie catastale rilevi solo nella fase di accertamento
"645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138."
E' come se la superficie catastale rilevi solo nella fase di accertamento
SIMO54- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 19.12.13
e
Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, non comprendo dove stia il problema
Re: Ripristino TARSU 2013 e superficie catastale
- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale
quindi in sede di dichiarazione è quella calpestabile, in sede di accertamento o calpestabile oppure 80 per cento
Re: Ripristino TARSU 2013 e superficie catastale
Il problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che per il saldo 2013, TARSU, il Comune ha considerato nei bollettini precompilati la superficie catastale ( non si tratta di accertamento); per il 2014 cosa bisognerà aspettarsi ? la determinazione del tributo in base alle superifici del 2012 o in base alla superfice catastale del 2013. Ed infine, l'80 per cento va calcolato sulla superficie imponibile o su quella catastale, al cui computo partecipamo balconi e terrazze?
SIMO54- Messaggi : 22
Data d'iscrizione : 19.12.13
Re: Ripristino TARSU 2013 e superficie catastale
- il comune (probabilmente non avendo dichiarazione tarsu/tares) ha utilizzato l'80% come da DPR 138/1998
- per il 2014 sarebbe opportuno che vi sia dichiarazione TARES/TARI
- la determinazione del tributo in base alle superifici del 2013
- l'80 per cento va calcolato come da DPR 138/1998 http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=597
- per il 2014 sarebbe opportuno che vi sia dichiarazione TARES/TARI
- la determinazione del tributo in base alle superifici del 2013
- l'80 per cento va calcolato come da DPR 138/1998 http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=597
DOCFA o superficie calpestabile ai fini TARSU?
posto che il comune ha rettificato le superfici rispetto alla precedente bollettazione, un contribuente può richiedere che venga considerato l'80% della superficie catastale ex dpr 138/98?
1)Se si, è corretto considerare per un A2 solo gli ambienti indicati con le categorie A B e C o si devono considerare anche quelli della tipologia D, E, F. Si tratta di un'abitazione accatastata che insiste in un terreno agricolo fornita di DOCFA.
2)Oppure in ogni caso deve essere calcolata la superficie calpestabile? In tal caso le tettoie chiuse su tre lati devono essere considerate ai fini del calcolo della superficie calpestabile?
Grazie
1)Se si, è corretto considerare per un A2 solo gli ambienti indicati con le categorie A B e C o si devono considerare anche quelli della tipologia D, E, F. Si tratta di un'abitazione accatastata che insiste in un terreno agricolo fornita di DOCFA.
2)Oppure in ogni caso deve essere calcolata la superficie calpestabile? In tal caso le tettoie chiuse su tre lati devono essere considerate ai fini del calcolo della superficie calpestabile?
Grazie
t&t- Messaggi : 463
Data d'iscrizione : 11.09.12
Re: Ripristino TARSU 2013 e superficie catastale
le risposte erano già scritte sopra
- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale
quindi in sede di dichiarazione è quella calpestabile, in sede di accertamento o calpestabile oppure 80 per cento
- Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale
quindi in sede di dichiarazione è quella calpestabile, in sede di accertamento o calpestabile oppure 80 per cento
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