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2 partecipanti
TARI - RIFIUTI SPECIALI -
Lucio, come pensi si possa gestire la questione???
Non sono soggette al pagamento della Tari le superfi ci in cui vengono prodotti rifi uti speciali. Nella
determinazione della superfi cie tassabile, però, non si calcola quella parte dove si formano questi rifi uti in
modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. È
quanto prevede l'articolo 1, comma 649, della legge di Stabilità (147/2013). La formulazione di questa norma
è tutt'altro che un esempio di chiarezza, in quanto fa già discutere e può generare contenzioso nella parte in
cui richiede la produzione di rifiuti speciali «in via continuativa e prevalente» al fi ne di ottenere l'esonero dal
prelievo. Il dubbio che si pone è se qualora sussista il requisito della continuità e prevalenza non possono
essere tassate integralmente le superfi ci in cui si producono anche rifi uti speciali oppure se il benefi cio
rimane sempre circoscritto alla parte della superfi cie interessata e l'esonero è solo parziale. Nonostante
l'infelice formulazione della disposizione di legge, si ritiene che l'agevolazione fi scale sia sempre limitata alla
parte dell'immobile interessata dalla formazione di questi rifi uti e non si estende all'intera superfi cie, vale a
dire a quella in cui si producono rifi uti ordinari. La novità rispetto al passato, infatti,è che una «parte di essa»
può essere esclusa dalla tassazione solo a condizione che la produzione di rifi uti speciali risulti continuativa
e prevalente. Nel caso in cui sussista questa condizione allo smaltimento dei rifi uti sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori. Ma l'esclusione dell'obbligo di conferirli al servizio pubblico si ha solo nei casi in
cui sia fornita dimostrazione del loro avvio al recupero, con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa
incaricata del trattamento. Inoltre, spetta al contribuente provare quale parte dell'immobile non sia soggetta
alla tassa. Peraltro il comma 682, lettera a), numero 5) della legge di Stabilità attribuisce al comune la facoltà
di concedere con regolamento una riduzione tariffaria in caso di autosmaltimento. In particolare,
l'amministrazione comunale può individuare categorie di attività produttive di rifi uti speciali alle quali applicare
riduzioni rispetto all'intera superfi cie su cui l'attività viene svolta.
Non sono soggette al pagamento della Tari le superfi ci in cui vengono prodotti rifi uti speciali. Nella
determinazione della superfi cie tassabile, però, non si calcola quella parte dove si formano questi rifi uti in
modo continuativo e prevalente, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori. È
quanto prevede l'articolo 1, comma 649, della legge di Stabilità (147/2013). La formulazione di questa norma
è tutt'altro che un esempio di chiarezza, in quanto fa già discutere e può generare contenzioso nella parte in
cui richiede la produzione di rifiuti speciali «in via continuativa e prevalente» al fi ne di ottenere l'esonero dal
prelievo. Il dubbio che si pone è se qualora sussista il requisito della continuità e prevalenza non possono
essere tassate integralmente le superfi ci in cui si producono anche rifi uti speciali oppure se il benefi cio
rimane sempre circoscritto alla parte della superfi cie interessata e l'esonero è solo parziale. Nonostante
l'infelice formulazione della disposizione di legge, si ritiene che l'agevolazione fi scale sia sempre limitata alla
parte dell'immobile interessata dalla formazione di questi rifi uti e non si estende all'intera superfi cie, vale a
dire a quella in cui si producono rifi uti ordinari. La novità rispetto al passato, infatti,è che una «parte di essa»
può essere esclusa dalla tassazione solo a condizione che la produzione di rifi uti speciali risulti continuativa
e prevalente. Nel caso in cui sussista questa condizione allo smaltimento dei rifi uti sono tenuti a provvedere
a proprie spese i produttori. Ma l'esclusione dell'obbligo di conferirli al servizio pubblico si ha solo nei casi in
cui sia fornita dimostrazione del loro avvio al recupero, con attestazione di ricevuta da parte dell'impresa
incaricata del trattamento. Inoltre, spetta al contribuente provare quale parte dell'immobile non sia soggetta
alla tassa. Peraltro il comma 682, lettera a), numero 5) della legge di Stabilità attribuisce al comune la facoltà
di concedere con regolamento una riduzione tariffaria in caso di autosmaltimento. In particolare,
l'amministrazione comunale può individuare categorie di attività produttive di rifi uti speciali alle quali applicare
riduzioni rispetto all'intera superfi cie su cui l'attività viene svolta.
Ospite- Ospite
Re: TARI - RIFIUTI SPECIALI -
http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1024
TARI - circolare n.1-2014 Min. Ambiente
rifiuti assimilati avviati al recupero
TARI - circolare n.1-2014 Min. Ambiente
rifiuti assimilati avviati al recupero
Re: TARI - RIFIUTI SPECIALI -
in merito noi stiamo procedendo, caricando la superficie netta e vi dirò di più, per non perdere il valore storico della metratura originaria, caricheremo nella pratica del contribuente un quadro relativo alla superficie su cui si sviluppa il rifiuto speciale non assimilato e conferito a spese del contribuente, con l'indicazione di ESENTE.
mafalda.rossi- Messaggi : 265
Data d'iscrizione : 14.03.13
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