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Regolamento IUC...assimilazione ad abitazione principale
Buongiorno,
in merito alla assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta, la bozza di regolamento stilata dal funzionario del mio comune prevede che sia presentata copia del contratto di comodato d'uso entro la scadenza della prima rata...poiché il documento deve essere esaminato dapprima in Commissione Statuto e Regolamento e poi approvato in Consiglio Comunale, si può modificare quella voce dove anziché presentare copia del contratto registrato, si può presentare una dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario dell'immobile?
oppure è quanto imposto ex lege?
P.S: non vorrei sbagliare ma il codice civile considera il contratto di comodato d'uso come contratto atipico che non prevede obbligo di registrazione
Grazie.
in merito alla assimilazione ad abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta, la bozza di regolamento stilata dal funzionario del mio comune prevede che sia presentata copia del contratto di comodato d'uso entro la scadenza della prima rata...poiché il documento deve essere esaminato dapprima in Commissione Statuto e Regolamento e poi approvato in Consiglio Comunale, si può modificare quella voce dove anziché presentare copia del contratto registrato, si può presentare una dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario dell'immobile?
oppure è quanto imposto ex lege?
P.S: non vorrei sbagliare ma il codice civile considera il contratto di comodato d'uso come contratto atipico che non prevede obbligo di registrazione
Grazie.
jops82- Messaggi : 43
Data d'iscrizione : 25.01.13
re
...poiché il documento deve essere esaminato dapprima in Commissione Statuto e Regolamento e poi approvato in Consiglio Comunale,..
ma state scherzando ,,,credo, parliamo di un comodato
ma state scherzando ,,,credo, parliamo di un comodato
Re: Regolamento IUC...assimilazione ad abitazione principale
Paolo Gros ha scritto:...poiché il documento deve essere esaminato dapprima in Commissione Statuto e Regolamento e poi approvato in Consiglio Comunale,..
ma state scherzando ,,,credo, parliamo di un comodato
Buongiorno Paolo,
riporto parte del Regolamento IUC, nella parte relativa alla componente IMU:
.....Art. 10 UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE
(omissis).....Sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale le seguenti unità
immobiliari :
a) Una unica unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani
o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque
occupata;
b) Una unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata e/o comunque occupata;
c) Una unica unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti
in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed
assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno
essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC.
Per le unità concesse in comodato d’uso, deve essere presentata, entro la scadenza del
versamento della 1° rata, una copia del contratto di comodato d’uso regolarmente
registrato;
jops82- Messaggi : 43
Data d'iscrizione : 25.01.13
Re: Regolamento IUC...assimilazione ad abitazione principale
per opportuna conoscenza (anche se non condivisibile)
TRIBUTI: Sconti senza paletti. Niente condizioni sui bonus Ici. Ctr: agevolazioni svincolate da obblighi dichiarativi.
Un comune non può subordinare un'agevolazione Ici a un obbligo dichiarativo non previsto dalla legge statale. In ogni caso, non può dichiararsi la decadenza dal beneficio del soggetto che non abbia adempiuto a tale onere supplementare. Gli avvisi di accertamento emessi dall'ente locale sulla base di tale disposizione regolamentare risultano quindi viziati da eccesso di potere.
È quanto ha stabilito la Ctp di Campobasso con la sentenza 01.10.2013 n. 144/1/13.
Il caso in questione vedeva due fratelli ricorrere contro una serie di rettifiche operate dall'ufficio tributi comunale in materia di Ici.
I ricorrenti avevano adibito gratuitamente un immobile ad abitazione principale dei propri genitori. Tuttavia, il comune aveva proceduto alla contestazione fiscale, in quanto il regolamento Ici adottato dall'amministrazione prevedeva l'obbligo della presentazione di apposita preventiva dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione sulla prima casa concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il 1° grado.
Una tesi che non trova però concorde i giudici molisani. Il dl n. 223/2006, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, aveva infatti soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione Ici. «La pretesa del comune di Campobasso di sottoporre il riconoscimento dell'agevolazione prima casa per parenti e affini alla presentazione di una dichiarazione preventiva», spiega la sentenza, «risulta assai poco coerente con il complesso sistema impositivo dell'Ici». Anche la Cassazione, con la pronuncia n. 13151 del 28.05.2010, si era espressa in tal senso.
Peraltro, secondo la Ctp, il comune ha anche violato il principio di collaborazione tra cittadini ed ente impositore previsto dall'articolo 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). «Il rispetto di tale principio e della regola del preventivo contraddittorio», osservano i magistrati tributari, «avrebbe consentito una rapida chiarificazione della posizione dei due contribuenti ed evitato i costi (in termini di lavoro, tempo e denaro) connessi agli accertamenti e ai procedimenti giudiziari in corso». Da qui l'annullamento degli avvisi impugnati e la condanna dell'ente alle spese di lite (articolo ItaliaOggi del 04.10.2013).
TRIBUTI: Sconti senza paletti. Niente condizioni sui bonus Ici. Ctr: agevolazioni svincolate da obblighi dichiarativi.
Un comune non può subordinare un'agevolazione Ici a un obbligo dichiarativo non previsto dalla legge statale. In ogni caso, non può dichiararsi la decadenza dal beneficio del soggetto che non abbia adempiuto a tale onere supplementare. Gli avvisi di accertamento emessi dall'ente locale sulla base di tale disposizione regolamentare risultano quindi viziati da eccesso di potere.
È quanto ha stabilito la Ctp di Campobasso con la sentenza 01.10.2013 n. 144/1/13.
Il caso in questione vedeva due fratelli ricorrere contro una serie di rettifiche operate dall'ufficio tributi comunale in materia di Ici.
I ricorrenti avevano adibito gratuitamente un immobile ad abitazione principale dei propri genitori. Tuttavia, il comune aveva proceduto alla contestazione fiscale, in quanto il regolamento Ici adottato dall'amministrazione prevedeva l'obbligo della presentazione di apposita preventiva dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione sulla prima casa concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il 1° grado.
Una tesi che non trova però concorde i giudici molisani. Il dl n. 223/2006, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, aveva infatti soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione Ici. «La pretesa del comune di Campobasso di sottoporre il riconoscimento dell'agevolazione prima casa per parenti e affini alla presentazione di una dichiarazione preventiva», spiega la sentenza, «risulta assai poco coerente con il complesso sistema impositivo dell'Ici». Anche la Cassazione, con la pronuncia n. 13151 del 28.05.2010, si era espressa in tal senso.
Peraltro, secondo la Ctp, il comune ha anche violato il principio di collaborazione tra cittadini ed ente impositore previsto dall'articolo 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). «Il rispetto di tale principio e della regola del preventivo contraddittorio», osservano i magistrati tributari, «avrebbe consentito una rapida chiarificazione della posizione dei due contribuenti ed evitato i costi (in termini di lavoro, tempo e denaro) connessi agli accertamenti e ai procedimenti giudiziari in corso». Da qui l'annullamento degli avvisi impugnati e la condanna dell'ente alle spese di lite (articolo ItaliaOggi del 04.10.2013).
Re: Regolamento IUC...assimilazione ad abitazione principale
Non mi meraviglierei più di tanto......su certi giudici....ne so qualcosa personalmente ( annullamento accertamento su area edificabile "PER MANCATA NOTIFICA DELLA RENDITA CATASTALE"...assurdoooooooo)Lucio Guerra ha scritto:per opportuna conoscenza (anche se non condivisibile)
TRIBUTI: Sconti senza paletti. Niente condizioni sui bonus Ici. Ctr: agevolazioni svincolate da obblighi dichiarativi.
Un comune non può subordinare un'agevolazione Ici a un obbligo dichiarativo non previsto dalla legge statale. In ogni caso, non può dichiararsi la decadenza dal beneficio del soggetto che non abbia adempiuto a tale onere supplementare. Gli avvisi di accertamento emessi dall'ente locale sulla base di tale disposizione regolamentare risultano quindi viziati da eccesso di potere.
È quanto ha stabilito la Ctp di Campobasso con la sentenza 01.10.2013 n. 144/1/13.
Il caso in questione vedeva due fratelli ricorrere contro una serie di rettifiche operate dall'ufficio tributi comunale in materia di Ici.
I ricorrenti avevano adibito gratuitamente un immobile ad abitazione principale dei propri genitori. Tuttavia, il comune aveva proceduto alla contestazione fiscale, in quanto il regolamento Ici adottato dall'amministrazione prevedeva l'obbligo della presentazione di apposita preventiva dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'esenzione sulla prima casa concessa in uso gratuito a parenti e/o affini entro il 1° grado.
Una tesi che non trova però concorde i giudici molisani. Il dl n. 223/2006, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti, aveva infatti soppresso l'obbligo di presentare la dichiarazione Ici. «La pretesa del comune di Campobasso di sottoporre il riconoscimento dell'agevolazione prima casa per parenti e affini alla presentazione di una dichiarazione preventiva», spiega la sentenza, «risulta assai poco coerente con il complesso sistema impositivo dell'Ici». Anche la Cassazione, con la pronuncia n. 13151 del 28.05.2010, si era espressa in tal senso.
Peraltro, secondo la Ctp, il comune ha anche violato il principio di collaborazione tra cittadini ed ente impositore previsto dall'articolo 10 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente). «Il rispetto di tale principio e della regola del preventivo contraddittorio», osservano i magistrati tributari, «avrebbe consentito una rapida chiarificazione della posizione dei due contribuenti ed evitato i costi (in termini di lavoro, tempo e denaro) connessi agli accertamenti e ai procedimenti giudiziari in corso». Da qui l'annullamento degli avvisi impugnati e la condanna dell'ente alle spese di lite (articolo ItaliaOggi del 04.10.2013).
iadon- Messaggi : 578
Data d'iscrizione : 20.01.12
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