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detrazioni per famiglie numerose
Buongiorno, ho ricevuto ieri il cud e mi è venuto un dubbio. Ho 4 figli a carico e la legge prevede per le famiglie numerose un bonus di 1200 indipendentemente dal reddito e dal verificarsi dell'evento (il 4 figlio è nato ad agosto 2013). mi è stato corrisposta una detrazione di 600 euro ( 50%), sottolineando che non sono sposata, mi spetta per intero o comunque lo devo ripartire al 50% con il padre dei miei figli??'
thomas13- Messaggi : 28
Data d'iscrizione : 13.03.14
re
In caso di famiglie di fatto, con figli e i due genitori non sposati, conviventi o non conviventi, l’art. 12 del TUIR stabilisce che ai due genitori si applichino le stesse disposizioni previste per i genitori separati. La detrazione per figli a carico va, quindi, ripartita al 50% tra i due genitori oppure viene attribuita al genitore con il reddito più alto, previo comune accordo, in base alla legge n. 54 del 2006.
Così precisa anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare Ministeriale n.15/E del 2007. Pertanto, i due genitori non sposati sono equiparati ai genitori separati e, come previsto dal TUIR, la ripartizione spetta nella misura del 50% per ogni genitore come nell’affidamento congiunto o condiviso.
Anche in questo caso è possibile un accordo tra le parti per la fruizione della detrazione per figli a carico, quindi i genitori devono decidere di comune accordo se restare con la detrazione per figli a carico ripartita nella misura del 50% oppure attribuire il 100% della detrazione fiscale al genitore con il reddito più alto o non inc
Così precisa anche l’Agenzia delle Entrate con la circolare Ministeriale n.15/E del 2007. Pertanto, i due genitori non sposati sono equiparati ai genitori separati e, come previsto dal TUIR, la ripartizione spetta nella misura del 50% per ogni genitore come nell’affidamento congiunto o condiviso.
Anche in questo caso è possibile un accordo tra le parti per la fruizione della detrazione per figli a carico, quindi i genitori devono decidere di comune accordo se restare con la detrazione per figli a carico ripartita nella misura del 50% oppure attribuire il 100% della detrazione fiscale al genitore con il reddito più alto o non inc
Re: detrazioni per famiglie numerose
La circolare 1/E del 09/01/2008 -agenzia entrete - , stabilisce che è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati (ovvero in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice per i separati). Spetta al 100% in caso di coniuge a carico e che i criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi tra genitori (come avviene per le detrazioni per familiari a carico)....
SUPERSTELLINA- Messaggi : 54
Data d'iscrizione : 31.05.13
re
circolare Ministeriale n.15/E del 2007.
La circolare 1/E del 09/01/2008 -agenzia entrete
legge n. 54 del 2006...il diritto italiano e' ancora fondato sulle leggi e non sulle circolari, almeno per ora
La circolare 1/E del 09/01/2008 -agenzia entrete
legge n. 54 del 2006...il diritto italiano e' ancora fondato sulle leggi e non sulle circolari, almeno per ora
Re: detrazioni per famiglie numerose
Personalmente mi trovo d'accordo con SUPERSTELLINA in quanto le ordinarie detrazioni per figli a carico sono normate dall'articolo 12 comma 1 lettera c) del TUIR nel quale si riporta:
La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori
Viceversa, le detrazioni per le famiglie numerose sono normate dall'articolo 12 comma 1-bis del TUIR nel quale si riporta:
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Quindi, il citato articolo 12 comma 1-bis non prevede la possibilità di accordi tra i genitori.
La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori
Viceversa, le detrazioni per le famiglie numerose sono normate dall'articolo 12 comma 1-bis del TUIR nel quale si riporta:
La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.
Quindi, il citato articolo 12 comma 1-bis non prevede la possibilità di accordi tra i genitori.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
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