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proventi art. 208 codice della strada

3 partecipanti

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Messaggio  marina Mer 28 Set 2011 - 6:04


L'art. 208, comma 5 bis prevede la possibilità di finanziare , con i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., anche progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale e progetti di potenziamneto dei servizi notturni. Ora, fermo restando il limite dell'art. 9 del D.L. 78/2010 , tali risorse, se non presenti nelle risorse decentrate dell'anno 2010 non possono essere previste neanche nel fondo 2011. La Corte dei Conti , tuttavia, ha in più casi ammesso la possibilità di finanziare con tali risorse anche il lavoro straordinario. A questo punto mi domando se possa ritenersi corretta l'istituzione di un apposito fondo per il lavoro straordinario della Polizia Municipale finanziato con tali proventi, in aggiunta al fondo quantificato ai sensi dell'art. 14 del CCNL 1.04.99, facendo rientrare tale ipotesi nell'ambito di applicazione del comma 2 del citato articolo che prevede: " Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali". Resta fermo il fatto che tale incremento dovrebbe in ogni caso essere ricompreso nel calcolo della spesa del personale e rispettare il principio di contenimento. Attendo pareri sulla percorribilità di tale soluzione

marina

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Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Set 2011 - 6:08

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Messaggio  francodan Ven 30 Set 2011 - 5:11

da ultimo veneto 356 2011


1° Quesito
La questione posta con il primo quesito concerne la possibilità di utilizzare la quota vincolata dei proventi da sanzioni amministrative conseguenti a violazione del codice della strada anche per incrementare la parte variabile del fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale, ai sensi dell’art.15, comma 5 del CCNL 1/4/1999.
Questo Collegio ha già esaminato la questione con deliberazione n.1/2011, evidenziando come sia pienamente legittima l’eventuale destinazione delle risorse in argomento a copertura dei maggiori oneri riguardanti il trattamento economico accessorio del personale, da impiegare in nuove attività. Ciò, tuttavia, esclusivamente nell’ambito di progetti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale, cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle risorse.
Per quanto concerne, invece, la compatibilità tra la possibilità di utilizzare le risorse per incrementare il trattamento economico accessorio e la previsione di cui all’art.9, comma 2-bis della legge n.122/2010, occorre rilevare come, a fronte dell’intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale anche attraverso il blocco delle risorse decentrate, non sembri potersi ammettere alcuna deroga.
Pertanto, la parte variabile della retribuzione può essere riconosciuta solo in corrispondenza della relativa capacità di spesa e, quindi, della compatibilità di quest’ultima con gli obiettivi e i vincoli del patto di stabilità interno.
2° Quesito
La risposta non è diversa per quanto concerne il rapporto tra l’incremento della parte variabile del fondo per il trattamento economico accessorio per il personale e il diverso limite di cui all’art.9 comma 1 della legge n.122/2010.
Come questo Collegio ha già avuto modo di evidenziare con la già richiamata deliberazione n.283/2011, infatti, gli enti locali non possono utilizzare i proventi di cui all’art. 208 del “Nuovo codice della strada”, in deroga ai vincoli posti in essere dall’art.9, comma 1 della manovra estiva 2010.

3° Quesito
La questione concernente la possibilità che le risorse derivanti dalle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada incrementino il fondo per il lavoro straordinario, ai sensi dell’art.14, comma 2 del CCNL 1998/2001, è stata di recente esaminata dalla Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, nell’ambito della deliberazione n.55 del 21 giugno 2011.
Il Collegio della Sezione Regionale della Liguria ha approfondito la problematica partendo dalla ratio legis del citato art. 208 del codice della strada, in sintonia con la ricostruzione già operata dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.961/2010, secondo la quale “la ratio legis del predetto art. 208…è duplice. Da un lato, il legislatore persegue determinate finalità di interesse pubblico cristallizzate ex lege, imponendo alle Amministrazioni locali di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall’accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada per effettuare tali interventi. Dall’altro, si valorizza l’equilibrio di bilancio delle Amministrazioni locali, evitando che queste ultime possano destinare a spese correnti, di natura stabile e continuativa, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie ed incerte nel loro ammontare”.
Da quanto sopra discende che, ai fini di una corretta destinazione delle risorse in analisi, occorre che le stesse finanzino spese che non rivestano carattere ripetitivo e continuativo, caratteristica che può ravvisarsi nelle spese di potenziamento dei servizi di controllo oggetto del quesito.
In tal modo si assicura il rispetto del generale principio per il quale è necessario che le entrate in conto corrente, non ricorrenti, finanzino spese della medesima natura, in modo da consentire l’agevole riduzione o l’eliminazione di tali spese al venir meno della fonte di finanziamento.
I servizi di cui al più volte citato comma 5-bis, tuttavia, possono trovare finanziamento solo in presenza di risorse effettivamente disponibili. Ciò deve essere evidenziato posto che, normalmente, agli accertamenti delle violazioni del codice della strada non conseguono riscossioni del medesimo ammontare, né è facile prevedere quale potrà essere il totale delle riscossioni in rapporto alle infrazioni accertate.
Da ultimo, affinché le risorse derivanti dalle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada possano legittimamente incrementare il fondo per il lavoro straordinario, è necessario che siano effettivamente potenziati i servizi di controllo, o attuati nuovi progetti, mediante un aumento delle prestazioni del personale cui non possa farsi fronte mediante la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.
Questa Sezione non ravvisa ragioni per discostarsi, in merito alla problematica de qua, dalla soluzione accolta dalla Sezione ligure.

PQM
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto rende il parere nei termini suindicati. Copia della deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco di Valeggio sul Mincio (Vr).
Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 6 luglio 2011.


Il Relatore Il Presidente
F.to Dott. Riccardo Patumi F.to Dott.ssa Enrica Del Vicario


Depositato in Segreteria il 22/09/2011

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

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