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Messaggio  STIPENDI Mer 28 Set 2011 - 6:32

Lo scorso mese abbiamo cambiato il Tesoriere dopo una gestione pluriennale con un'altra banca.
Sui mandati di pagamento relativi a consiglieri ed assessori la vecchia tesoreria non ha mai applicato l’imposta di bollo considerandoli redditi assimilati a lavoro dipendente.
Oggi il nuovo tesoriere ritiene che l’esenzione dell’articolo 26 della tabella B allegata al DPR 642/1972 ossia “quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato” non puo’ trovare applicazione alle quietanze relative a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non trattandosi di lavoro subordinato.
Applica il bollo di 1.81 € non facendo riferimento all’importo del mandato ma ad ogni amministratori il cui importo netto sia superiore a 77,46.
E’ corretto?

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Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Set 2011 - 6:44

Sono poi assimilati a redditi di lavoro dipendenti:

le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (Art. 50, c. 1, lettera f), D.P.R. 917/1986);

...basterebbe che il tesoriere non si fermasse al 1972 ! Shocked Shocked
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Messaggio  STIPENDI Mer 28 Set 2011 - 6:56

Questo è il parere completo che mi hanno trasmesso

Art. 26 della “Tabella B” allegata al D.P.R. n. 642/1972.
Il testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel titolo primo dedicato all’imposta sul reddito delle persone fisiche, contempla, fra l’altro, due distinte categorie di redditi e, precisamente, all’art. 49, i redditi di lavoro dipendente e, al successivo art. 50, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Secondo quanto stabilisce il succitato art. 50, “sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: f) le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, semprechè le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’art. 49 (ora art. 53), comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo stato”.

Ai nostri fini appare opportuno osservare preliminarmente come i due problemi che sembrano porsi, quello dell’interpretazione e quello dell’integrazione della legge, spesso confusi tra loro, meritino, invece, di essere considerati separatamente.

L’interpretazione è, come è noto, il processo logico necessario per stabilire quale sia stata la volontà del legislatore espressa in una determinata norma di legge; l’integrazione invece, è il processo logico con il quale si ricerca quella che sarebbe stata la volontà del legislatore se lo stesso avesse formulato un’ipotesi che, al contrario, non ha previsto e quindi regolato: l’interpretazione presuppone un caso disciplinato dal legislatore, l’integrazione presuppone un’ipotesi non disciplinata.

E’ indubbio che anche per le leggi tributarie si debba procedere all’interpretazione. Si dubita molto, invece, che per le leggi tributarie possa farsi ricorso all’analogia o integrazione a norma dell’art. 12 delle preleggi.

Infatti l’art. 23 della Carta costituzionale dispone che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Ciò stante, si ritiene di concludere che in materia tributaria non può mai farsi luogo alla applicazione analogica della legge in quanto, cosi facendo, si violerebbe la succitata disposizione costituzionale. Più propriamente la norma costituzionale sopra richiamata vieta l’applicazione analogica delle norme relative alla istituzione del tributo, ossia delle norme che concernono l’individuazione dei soggetti, la determinazione dei presupposti di fatto, dell’oggetto del tributo, ecc.

Il procedimento di integrazione analogica non è consentito nei confronti delle norme eccezionali, le quali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse espressamente considerati (art. 14 preleggi).

Norme eccezionali sono quelle che escludono alcuni casi dall’applicazione delle regole generali o di altre leggi.

Le norme che disciplinano le esenzioni, proprio in quanto escludono alcuni casi dall’applicazione del tributo, sono norme eccezionali e, quindi, norme di stretta interpretazione che non possono trovare applicazione oltre i casi espressamente individuati dalla norma.

Al D.P.R. 26.10.1972, n. 642, concernente la “Disciplina dell’imposta di bollo”, è allegata la “Tabella B” concernente: “Atti, documenti e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto”. L’elencazione tassativa contenuta nella “Tabella B” succitata contempla, all’art. 26, aggiunto con effetto dal 1° gennaio 1983, dall’art. 28 del D.P.R. 30.12.1982, n. 955, le “quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità, e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato”

Le considerazioni svolte consentono di concludere che l’esenzione enunciata dall’art. 26 sopra richiamato non può trovare applicazione alle quietanze relative a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; pertanto il tesoriere opera correttamente applicando l’imposta di bollo sulle quietanze in questione.





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Messaggio  Paolo Gros Mer 28 Set 2011 - 7:13

Bei fenomeni.
Rispondi che si leggano l' Art. 50, c. 1, lettera f), D.P.R. 917/1986

e lo leggano con attenzione senza fare i giuristi
Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit

e se poi " pertanto il tesoriere opera correttamente applicando l’imposta di bollo sulle quietanze in questione" comunicate che provvedera' anche a pagarselo poiche' l'ente non parifichera' il conto del tesoriere non riconoscendo tali spese .
Il conto sara' peraltro inviato alla competente sede della corte dei Conti essendo il tesoriere agente contabile interno alle dipendenze dell'ente e non viceversa.

Vedremo se continueranno a sostenere il loro autorevole parere.



Paolo Gros
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