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MOBILITA' (DOPO IL PARERE 46/2011 DELLA CORTE DEI CONTI)
Buon giorno, vorrei cortesemente chiedere un chiarimento: dopo l'emanazione del parere della corte dei conti (46/2011 se non erro) ho letto degli argomenti in questo forum in base ai quali anche la mobilità sarebbe inclusa nel limite del 20% del turn-over sulla base del dettato della corte che dice (più o meno) che tale limite vale per qualsivoglia tipo di assunzione.
tuttavia, se non erro, a determinate condizioni la mobilità è considerata neutra, e non una vera assunzione, anche la l. 165/2001 in merito alla mobilità parla non di assunzione ma di trasferimento del contratto.
pertanto, è possibile che il limite del 20% valga soltanto in quei casi in cui la mobilità non sia neutra e quindi considerabile come vera assunzione? nel caso ad es. di mobilità fra due enti di cui uno non soggetto a dovuti limiti di assunzioni?
in definitiva, nel caso di mobilità "neutra" la mobilità stessa, in entrata, è ammissibile?
magari con contemporanea mobilità in uscita?
e quali sono le condizioni in base alle quali la mobilità è da considerarsi neutra?
ringrazio per la risposta
tuttavia, se non erro, a determinate condizioni la mobilità è considerata neutra, e non una vera assunzione, anche la l. 165/2001 in merito alla mobilità parla non di assunzione ma di trasferimento del contratto.
pertanto, è possibile che il limite del 20% valga soltanto in quei casi in cui la mobilità non sia neutra e quindi considerabile come vera assunzione? nel caso ad es. di mobilità fra due enti di cui uno non soggetto a dovuti limiti di assunzioni?
in definitiva, nel caso di mobilità "neutra" la mobilità stessa, in entrata, è ammissibile?
magari con contemporanea mobilità in uscita?
e quali sono le condizioni in base alle quali la mobilità è da considerarsi neutra?
ringrazio per la risposta
stefano1600- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 21.03.11
Mobilita'
Le Corti s come sempre dicono cose uguali e contrarie .
Personalmente ritengo la mobilita' come cessione del contratto atto neutro da non considerare nel limite del 20% , ma chiaramente e' solo la mia opinione ( e di qualche Corte ).
Rammento comunque che nell'attuale "due enti di cui uno non soggetto a dovuti limiti di assunzioni" tutti gli enti sopra e sotto patto sono soggetti a limitazioni sulle assunzioni.
Personalmente ritengo la mobilita' come cessione del contratto atto neutro da non considerare nel limite del 20% , ma chiaramente e' solo la mia opinione ( e di qualche Corte ).
Rammento comunque che nell'attuale "due enti di cui uno non soggetto a dovuti limiti di assunzioni" tutti gli enti sopra e sotto patto sono soggetti a limitazioni sulle assunzioni.
Mobilita'
Nel recentissimo la Corte Piemonte sostien quan to ti ho precedentemente espresso:
La Corte dei conti per il Piemonte con Delibera 113 del 15 settembre 2011 ha risposto ad una richiesta di parere posta dal Comune di Pecetto Torinese in merito ad assunzione di personale. Nello specifica il Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti (ente non soggetto a patto di stabilità), espone di avere acconsentito, nel dicembre 2010, al trasferimento alla Provincia (ente soggetto a patto di stabilità), per mobilità volontaria, di un proprio dipendente. Il Comune riferisce inoltre di avere rispettato il limite di spesa dell’anno 2004, di avere un’incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti inferiore al 40% e di avere già esperito due procedure selettive per ricoprire il posto vacante mediante mobilità esterna. Ciò premesso chiede un parere sulla possibilità di coprire il detto posto mediante procedura concorsuale e se tale procedura debba necessariamente concludersi entro il 2011.
Quanto al primo aspetto, la Corte evidenzia come, per effetto delle disposizioni in parte modificative ed in parte soppressive introdotte da ultimo dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 (art. 14, commi 8, 9 e 10), per tutti gli enti non sottoposti al patto di stabilità restano fermi, senza possibilità di deroga, gli obblighi di cui al comma 562 dell’articolo unico della L. n. 296/2006, che recita “per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, ha precisato che la configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa resta garantita solo ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell’amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità e i nuovi ingressi non sono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista. Ne consegue, ancora, che la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell’ente che cede personale in mobilità al fine di procedere all’instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente. In ogni caso, l’Ente cedente potrà comunque trarre beneficio dai risparmi di spesa correlati alla cessione di personale in mobilità e, nel rispetto dei richiamati limiti e presupposti di legge, procedere, a sua volta, a un eventuale trasferimento in entrata per mobilità. In particolare, la realizzabilità di tale ipotesi va comunque valutata da ciascun Ente tenendo conto della situazione in concreto delle spese di personale nei rispettivi anni e della disciplina vincolistica sopra richiamata, ricordando, in particolare, l’applicazione, a decorrere dal 2011, delle nuove disposizioni sopra illustrate (ovvero delle previsioni di cui all’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come modificate dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e dalla L. n. 220/2010).
In ogni caso, dovrà sempre trattarsi di personale ceduto da amministrazione parimenti assoggettata a regime vincolistico. Qualora l’amministrazione cedente non fosse anch’essa sottoposta a vincoli sulle assunzioni, per l’amministrazione ricevente l’acquisizione andrebbe invece computata come assunzione e dunque sarebbe ammessa nel rispetto dei limiti delle assunzioni possibili. Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel già richiamato parere n. 4 del 19 marzo 2010 “in tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione”.
La Corte dei conti per il Piemonte con Delibera 113 del 15 settembre 2011 ha risposto ad una richiesta di parere posta dal Comune di Pecetto Torinese in merito ad assunzione di personale. Nello specifica il Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti (ente non soggetto a patto di stabilità), espone di avere acconsentito, nel dicembre 2010, al trasferimento alla Provincia (ente soggetto a patto di stabilità), per mobilità volontaria, di un proprio dipendente. Il Comune riferisce inoltre di avere rispettato il limite di spesa dell’anno 2004, di avere un’incidenza della spesa per il personale sulle spese correnti inferiore al 40% e di avere già esperito due procedure selettive per ricoprire il posto vacante mediante mobilità esterna. Ciò premesso chiede un parere sulla possibilità di coprire il detto posto mediante procedura concorsuale e se tale procedura debba necessariamente concludersi entro il 2011.
Quanto al primo aspetto, la Corte evidenzia come, per effetto delle disposizioni in parte modificative ed in parte soppressive introdotte da ultimo dal D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122 (art. 14, commi 8, 9 e 10), per tutti gli enti non sottoposti al patto di stabilità restano fermi, senza possibilità di deroga, gli obblighi di cui al comma 562 dell’articolo unico della L. n. 296/2006, che recita “per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558”. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dapprima con la circolare n. 4/2008 e poi con parere n. 4 del 19 marzo 2010, ha precisato che la configurabilità della mobilità in termini di neutralità di spesa resta garantita solo ove avvenga tra amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell’amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità e i nuovi ingressi non sono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista. Ne consegue, ancora, che la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell’ente che cede personale in mobilità al fine di procedere all’instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente. In ogni caso, l’Ente cedente potrà comunque trarre beneficio dai risparmi di spesa correlati alla cessione di personale in mobilità e, nel rispetto dei richiamati limiti e presupposti di legge, procedere, a sua volta, a un eventuale trasferimento in entrata per mobilità. In particolare, la realizzabilità di tale ipotesi va comunque valutata da ciascun Ente tenendo conto della situazione in concreto delle spese di personale nei rispettivi anni e della disciplina vincolistica sopra richiamata, ricordando, in particolare, l’applicazione, a decorrere dal 2011, delle nuove disposizioni sopra illustrate (ovvero delle previsioni di cui all’art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008, come modificate dal D.L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, e dalla L. n. 220/2010).
In ogni caso, dovrà sempre trattarsi di personale ceduto da amministrazione parimenti assoggettata a regime vincolistico. Qualora l’amministrazione cedente non fosse anch’essa sottoposta a vincoli sulle assunzioni, per l’amministrazione ricevente l’acquisizione andrebbe invece computata come assunzione e dunque sarebbe ammessa nel rispetto dei limiti delle assunzioni possibili. Come precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel già richiamato parere n. 4 del 19 marzo 2010 “in tal caso, infatti, considerare la mobilità come assunzione garantisce il governo dei livelli occupazionali, e quindi della spesa pubblica, evitando che le amministrazioni senza limiti sulle assunzioni operino da serbatoio da cui attingere nuovo personale da parte delle altre amministrazioni con limitazione”.
Re: MOBILITA' (DOPO IL PARERE 46/2011 DELLA CORTE DEI CONTI)
un'ultima domanda:
se un'amministrazione cede un dipendente per mobilità, può poi, a distanza di tempo effettuare una mobilità in entrata per ricoprire quel posto lasciato vuoto?
oppure è indispensabile che le due mobilità, in entrata ed in uscita siano simultanee o quasi?
personalmente non vedo ragioni per le quali la mobilità in entrata non possa avvenire anche 6 mesi dopo quella in uscita, è corretto?
o, al contrario, è possibile che una volta concessa la mobilità in uscita l'ente perda la possibilità, trascorso un certo limite temporale, di ricorpire nuovamente quel posto con mobilità in entrata?
grazie
se un'amministrazione cede un dipendente per mobilità, può poi, a distanza di tempo effettuare una mobilità in entrata per ricoprire quel posto lasciato vuoto?
oppure è indispensabile che le due mobilità, in entrata ed in uscita siano simultanee o quasi?
personalmente non vedo ragioni per le quali la mobilità in entrata non possa avvenire anche 6 mesi dopo quella in uscita, è corretto?
o, al contrario, è possibile che una volta concessa la mobilità in uscita l'ente perda la possibilità, trascorso un certo limite temporale, di ricorpire nuovamente quel posto con mobilità in entrata?
grazie
stefano1600- Messaggi : 62
Data d'iscrizione : 21.03.11
Mobilita'
E' come indichi ovvero non è indispensabile che le due mobilità, in entrata ed in uscita siano simultanee o quasi
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