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Messaggio  STIP_BS Mar 6 Mag 2014 - 14:44

Qual è il reddito complessivo da considerare ai fini dell'applicazione del Bonus fiscale?
In un messaggio ho letto che andrebbero esclusi ad esempio i redditi di lavoro autonomo considerando solo quelli assimilati previsti nella circolare dell'agenzia Entrate.
Io non sarei dello stesso avviso, il REDDITO COMPLESSIVO non è quello previsto all'articolo 8 del TUIR?
Se il Bonus deve funzionare come le detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia queste sono commisurate all’ammontare del reddito complessivo annuo (somma di redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di capitale, di fabbricati e terreni esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, ecc.)

Nel numero 6 della rivista Il Personale pa del mese di aprile l'attribuzione viene legata a 3 presuposti:
1) Specifiche tipologie reddituali
2) Capienza dell'imposta lorda
3) Reddito complessivo inferiore a 26.000 euro

si dice..." L’ultima condizione da accertare riguarda l’ammontare del reddito complessivo, che non deve superare i 26.000 euro. Il reddito complessivo e diverso da quello indicato al punto precedente (reddito dipendente e alcune tipologie assimilati) e comprende tutte le categorie reddituali. Rimane sempre esclusa l’abitazione principale con le relative pertinenze.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Mag 2014 - 0:48

Ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 49, comma 1 e 50, comma 1 lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, l) hanno diritto alla maturazione del bonus i contribuenti titolari di un reddito complessivo percepito da lavoro dipendente (sia questo a tempo determinato, indeterminato oppure part-time) e alcune categorie assimilate al lavoratore dipendente,
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Messaggio  STIP_BS Mer 7 Mag 2014 - 5:23

Questo è il testo dell'art. 13 del TUIR  modificato dal decreto 66 24.4.2014

 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione  di  quelli  indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b),  c),  c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
   a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera  8.000  euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a  tempo  determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
   b) 978 euro, aumentata del prodotto  tra  902  euro  e  l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000  euro,  diminuito  del  reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
   c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma  non  a  55.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte corrispondente al rapporto tra l'importo di  55.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
((1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata  sui  redditi  di  cui agli articoli 49, con esclusione di  quelli  indicati  nel  comma  2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),  h-bis)  e l), sia di importo superiore a quello della detrazione  spettante  ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre  alla formazione del reddito, di importo pari:
  1) a 640 euro, se il  reddito  complessivo  non  e'  superiore  a 24.000 euro;
  2) a 640 euro, se il reddito complessivo e'  superiore  a  24.000 euro  ma  non  a  26.000  euro.  Il  credito  spetta  per  la   parte corrispondente al rapporto tra l'importo di  26.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.)) ((141))

Non vedo differenza nel modo di calcolo delle detrazioni del comma 1 e comma 1 bis, in tutti e due i commi i redditi  per beneficiarne sono uguali e ai fini del calcolo si deve considere il reddito complessivo. E la definizione di reddito complessivo non può essere che quella dell'art. 8 TUIR ossia tutti i redditi.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Mag 2014 - 5:43

bah, dillo al legislatore che ha indicato espressamente ...hanno diritto alla maturazione del bonus i contribuenti titolari di un reddito complessivo percepito da lavoro dipendente (sia questo a tempo determinato, indeterminato oppure part-time) e alcune categorie assimilate al lavoratore dipendente,...

si sara' sbagliato
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Messaggio  Dario B Mer 7 Mag 2014 - 5:49

Secondo il mio parere, il possesso del reddito di lavoro dipendente o assimilato è solo uno dei requisiti per poter beneficiare del bonus.
Per quanto riguarda la soglia di 26.000 euro si considera invece il reddito complessivo, quindi anche da lavoro autonomo, da pensione (per chi andrà quest'anno), ecc... E' esclusa l'abitazione principale (vedi circolare 8 dell'Agenzia delle Entrate).

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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Mag 2014 - 5:53

sara' come dite ma rimane da spiegare perche' ai fini del bonus si considera il lavoro autonomo e da pensione e tali categorie non beneficino pero'del bonus...

o no! Shocked 
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Messaggio  Dario B Mer 7 Mag 2014 - 6:01

Direi che è una scelta politica individuare i possibili destinatari del bonus.
Ma poi non avrebbe senso riconoscere 640 euro a chi possiede 9.000 euro da reddito di lavoro dipendente e, sparo, 100.000 da autonomo. Sicuramente contorta, ma un po' di logica c'è.

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Messaggio  Paolo Gros Mer 7 Mag 2014 - 6:05

rimango della mia opinione ma rispetto in assoluto la tua
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Messaggio  STIP_BS Mer 7 Mag 2014 - 6:24

Riporto a completamento l'articolo 1 DL66 24/04/2014

(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)

 1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da  attuare  con la legge di stabilita' per l'anno 2015 e  mediante  l'utilizzo  della dotazione del fondo di cui all'articolo  50,  comma  6,  al  fine  di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e  nella  prospettiva  di  una  complessiva  revisione  del  prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale,  finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale  e  selettiva  della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
   "1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui  redditi  di  cui agli articoli 49, con esclusione di  quelli  indicati  nel  comma  2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d),  h-bis)  e l), sia di importo superiore a quello della detrazione  spettante  ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre  alla formazione del reddito, di importo pari:
    1) a 640 euro, se il reddito complessivo  non  e'  superiore  a 24.000 euro;
    2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a  24.000 euro  ma  non  a  26.000  euro.  Il  credito  spetta  per  la   parte corrispondente al rapporto tra l'importo di  26.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.".
 2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato  al  periodo di lavoro nell'anno.
 3. Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  per  il  solo periodo d'imposta 2014.
 4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600,  riconoscono  il  credito  eventualmente  spettante   ai   sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917, come  modificato  dal   presente   decreto,   ripartendolo   fra   le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata  in  vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga  utile.  Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del  testo  unico  delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  e'  riconosciuto,  in  via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
 5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo  unico delle imposte sui  redditi, di cui al decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito  sugli  emolumenti corrisposti in ciascun  periodo  di  paga  rapportandolo  al  periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza,  i contributi previdenziali dovuti  per il medesimo periodo di paga, in  relazione  ai  quali,  limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al  versamento della  quota  determinata  ai  sensi  del  presente  articolo,  ferme restando le aliquote di  computo  delle  prestazioni.  L'importo  del credito riconosciuto  e   indicato  nella  certificazione  unica  dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
 6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non  versati  dai sostituti di imposta alle gestioni  previdenziali  rivalendosi  sulle ritenute da versare mensilmente  all'Erario  nella  sua  qualita'  di sostituto d'imposta.
 7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione  del  credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,  con   propri  decreti,  le  necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la  spesa,al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.

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Messaggio  Dario B Mer 7 Mag 2014 - 6:26

Paolo Gros ha scritto:rimango della mia opinione ma rispetto in assoluto la tua


Certo Paolo, il riconoscimento e rispetto delle opinioni altrui è alla base di tutto.
Personalmente, il forum mi ha spesso fatto cambiare idea.

Tornando al merito, mi sono ricordato della seguente circolare:

http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/FS/circolare_11_2014.pdf

che chiarisce la nozione di Reddito complessivo secondo l'interpretazione più estensiva.

Tale circolare è anche stata citata e confermata da un articolo del sole24ore.

Poi, chiaramente, ognuno opera come ritiene corretto.

Dario B

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BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO Empty reddito complessivo

Messaggio  Jonny Moca Gio 8 Mag 2014 - 23:28

Ho letto le vostre osservazioni, il reddito complessivo non è solo quello di lavoro dipendente ma la somma di tutti i redditi che il dipendente percepisce nel corso dell'anno d'imposta (redditi di lavoro dipendente + assimilati + redditi lavoro autonomo + fabbricati ecc.).
Solo che il sostituto conosce la situazione solo se il dipendente ne ha dato comunicazione per l'applicazione delle detrazioni da lavoro, in caso contrario il sostituto si dovrà basare solo sul reddito che erogherà lui stesso nel corso dell'anno e riconoscere automaticamente il bonus, il dipendente dovrà poi comunicare eventualmente che non ha diritto a percepirlo in quanto supera i 26.000 euro. Solo che non capisco come fa il sostituto d'imposta a determinare correttamente il reddito da lavoro dipendente presunto? Cosa deve includere nell'importo, gli stipendi di 12 mesi + la tredicesima? E le voci variabili come cubano?
Grazie Jo.

Jonny Moca

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Messaggio  Paolo Gros Ven 9 Mag 2014 - 0:53

Per reddito complessivo deve intendersi quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito di cui all’art.6 del TUIR, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori (punto 1 del CUD).

I presupposti sono:
1) il possesso di una determinata tipologia di reddito, ovvero i redditi di lavoro dipendente, con l’esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e i redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l) del TUIR.
Si tratta dei seguenti redditi:
 lavoro dipendente
 collaborazioni coordinate e continuative
 borse di studio ;
 borse di lavoro ;
 SCAU ;
 Cantieri di lavoro ;
 lavoro socialmente utile (T.R. 710).
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Messaggio  donatella00 Mer 14 Mag 2014 - 4:59

Paolo Gros ha scritto:Ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 49, comma 1 e 50, comma 1 lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, l) hanno diritto alla maturazione del bonus i contribuenti titolari di un reddito complessivo percepito da lavoro dipendente (sia questo a tempo determinato, indeterminato oppure part-time) e alcune categorie assimilate al lavoratore dipendente,

mi permetto di entrare nel discorso
a mio avviso il reddito da considerare e il complessivo e non solo quello da lavoro dipendente, la circolare parla di verificare i tre presupposti:
- per chi ha un reddito di cui all'art. 49 ecc...
- avere un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente,
- reddito complessico non superiore a 26000 euro.
e' da notare sulla circolare ( terzo requisito) " per aver diritto al credito, INFINE, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta non superiore a 26000 euro.

SEMPRE PIU' COMPLICATOOOO
BUON LAVORO A TUTTI


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Messaggio  Common Gio 15 Mag 2014 - 1:41

Buongiorno, diversi colleghi mi segnalano che la produttività non rientra nel calcolo del reddito per usufruire del bonus. Sapete dirmi se, come per la detassazione degli straordinari, vale solo per i privati?
Common
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Messaggio  Dario B Gio 15 Mag 2014 - 1:48

Non rientra solo se soggetto all'imposta sostitutiva (quindi privati).
Vedi circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate.

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Messaggio  FEDEG78 Gio 15 Mag 2014 - 5:18

Noi facciamo le paghe dei redditi assimilati e la mia procedura non mi calcola il bonus per quei soggetti che, pur avendo irpef lorda, non hanno le detrazioni da lavoro dipendente o assimilato: Come se la richiesta o il diritto alla detrazione da lavoro dipendente fosse un presupposto di appliazione del bonus stesso...
questa cosa mi lascia molto perplessa... se così fosse non dovrei darlo neache ai c.d. nonni vigili (sono lsu ex art 50 lettera l del TUIR)....
Voi cosa dite?
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Messaggio  Paolo Gros Gio 15 Mag 2014 - 6:21

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.9/E del 14 maggio 2014, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'art.1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66
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Messaggio  carlomagno Gio 15 Mag 2014 - 6:23

e esclusa solo quella dei privati

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Messaggio  FEDEG78 Gio 15 Mag 2014 - 7:19

Avevo già letto la circolare 9, ma ancora non ho risolto il mio dubbio o forse nessuno se l'è posto. Se un soggetto non mi chiede o non può chiedermi la detrazione da lavoro dipendete, allora non ha diritto al bonus? mi pare contorto...
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Messaggio  Dario B Gio 15 Mag 2014 - 7:45

Secondo il mio parere, se il dipendente non richiede le detrazioni, oppure non spettano, oppure spettano ma sono nulle per via del reddito allora il bonus non va erogato.

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Messaggio  comta Gio 15 Mag 2014 - 7:53

Common ha scritto:Buongiorno, diversi colleghi mi segnalano che la produttività non rientra nel calcolo del reddito per usufruire del bonus. Sapete dirmi se, come per la detassazione degli straordinari, vale solo per i privati?

la produttività negli enti,rientra nel conteggio dell'imponibile fiscale.

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Messaggio  carlomagno Gio 15 Mag 2014 - 7:58

non rientra quella (fino a 3000 euro) detassata l 10% che c'è nel privato . (almeno secondo le entrate,)

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Messaggio  FEDEG78 Gio 15 Mag 2014 - 8:07

Portate pazienza, ma visto che dobbiamo riconoscere il bonus in automatico a chiunque ne abbia diritto, vorrei essere sicura.
Visto che la norma dice "qualora l'imposta lorda determinata sui redditti.... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante", allora se la detrazione è pari a 0, io avrò che imposta lorda>detrazione e quindi gli darei il bonus (se è uno dei redditi menzionati e non supera i 26.000 euro, ovviamente).
Perchè ritenete necessaria la presenza della detrazione per dare il bonus? se il legislatore avesse messo la presenza della detrazione come elemento essenziale per dargli il bonus, non l'avrebbe inserita come ulteriore requisito?
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Messaggio  Dario B Gio 15 Mag 2014 - 8:33

Sono d'accordo che la questione è dubbia ma l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 8, scrive:

I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.


Dal mio punto di vista, tutto si gioca sul fatto che le detrazioni devono essere "spettanti" e, quindi, maggiori di 0.

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