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BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Qual è il reddito complessivo da considerare ai fini dell'applicazione del Bonus fiscale?
In un messaggio ho letto che andrebbero esclusi ad esempio i redditi di lavoro autonomo considerando solo quelli assimilati previsti nella circolare dell'agenzia Entrate.
Io non sarei dello stesso avviso, il REDDITO COMPLESSIVO non è quello previsto all'articolo 8 del TUIR?
Se il Bonus deve funzionare come le detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia queste sono commisurate all’ammontare del reddito complessivo annuo (somma di redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di capitale, di fabbricati e terreni esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, ecc.)
Nel numero 6 della rivista Il Personale pa del mese di aprile l'attribuzione viene legata a 3 presuposti:
1) Specifiche tipologie reddituali
2) Capienza dell'imposta lorda
3) Reddito complessivo inferiore a 26.000 euro
si dice..." L’ultima condizione da accertare riguarda l’ammontare del reddito complessivo, che non deve superare i 26.000 euro. Il reddito complessivo e diverso da quello indicato al punto precedente (reddito dipendente e alcune tipologie assimilati) e comprende tutte le categorie reddituali. Rimane sempre esclusa l’abitazione principale con le relative pertinenze.
In un messaggio ho letto che andrebbero esclusi ad esempio i redditi di lavoro autonomo considerando solo quelli assimilati previsti nella circolare dell'agenzia Entrate.
Io non sarei dello stesso avviso, il REDDITO COMPLESSIVO non è quello previsto all'articolo 8 del TUIR?
Se il Bonus deve funzionare come le detrazioni d’imposta spettanti per lavoro dipendente e per carichi di famiglia queste sono commisurate all’ammontare del reddito complessivo annuo (somma di redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di capitale, di fabbricati e terreni esclusa l’abitazione principale e relative pertinenze, ecc.)
Nel numero 6 della rivista Il Personale pa del mese di aprile l'attribuzione viene legata a 3 presuposti:
1) Specifiche tipologie reddituali
2) Capienza dell'imposta lorda
3) Reddito complessivo inferiore a 26.000 euro
si dice..." L’ultima condizione da accertare riguarda l’ammontare del reddito complessivo, che non deve superare i 26.000 euro. Il reddito complessivo e diverso da quello indicato al punto precedente (reddito dipendente e alcune tipologie assimilati) e comprende tutte le categorie reddituali. Rimane sempre esclusa l’abitazione principale con le relative pertinenze.
STIP_BS- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 06.05.14
re
Ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 49, comma 1 e 50, comma 1 lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, l) hanno diritto alla maturazione del bonus i contribuenti titolari di un reddito complessivo percepito da lavoro dipendente (sia questo a tempo determinato, indeterminato oppure part-time) e alcune categorie assimilate al lavoratore dipendente,
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Questo è il testo dell'art. 13 del TUIR modificato dal decreto 66 24.4.2014
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
((1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.)) ((141))
Non vedo differenza nel modo di calcolo delle detrazioni del comma 1 e comma 1 bis, in tutti e due i commi i redditi per beneficiarne sono uguali e ai fini del calcolo si deve considere il reddito complessivo. E la definizione di reddito complessivo non può essere che quella dell'art. 8 TUIR ossia tutti i redditi.
1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro.
L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non puo' essere inferiore a 1.380 euro;
b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.
((1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.)) ((141))
Non vedo differenza nel modo di calcolo delle detrazioni del comma 1 e comma 1 bis, in tutti e due i commi i redditi per beneficiarne sono uguali e ai fini del calcolo si deve considere il reddito complessivo. E la definizione di reddito complessivo non può essere che quella dell'art. 8 TUIR ossia tutti i redditi.
STIP_BS- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 06.05.14
re
bah, dillo al legislatore che ha indicato espressamente ...hanno diritto alla maturazione del bonus i contribuenti titolari di un reddito complessivo percepito da lavoro dipendente (sia questo a tempo determinato, indeterminato oppure part-time) e alcune categorie assimilate al lavoratore dipendente,...
si sara' sbagliato
si sara' sbagliato
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Secondo il mio parere, il possesso del reddito di lavoro dipendente o assimilato è solo uno dei requisiti per poter beneficiare del bonus.
Per quanto riguarda la soglia di 26.000 euro si considera invece il reddito complessivo, quindi anche da lavoro autonomo, da pensione (per chi andrà quest'anno), ecc... E' esclusa l'abitazione principale (vedi circolare 8 dell'Agenzia delle Entrate).
Per quanto riguarda la soglia di 26.000 euro si considera invece il reddito complessivo, quindi anche da lavoro autonomo, da pensione (per chi andrà quest'anno), ecc... E' esclusa l'abitazione principale (vedi circolare 8 dell'Agenzia delle Entrate).
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
re
sara' come dite ma rimane da spiegare perche' ai fini del bonus si considera il lavoro autonomo e da pensione e tali categorie non beneficino pero'del bonus...
o no!
o no!
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Direi che è una scelta politica individuare i possibili destinatari del bonus.
Ma poi non avrebbe senso riconoscere 640 euro a chi possiede 9.000 euro da reddito di lavoro dipendente e, sparo, 100.000 da autonomo. Sicuramente contorta, ma un po' di logica c'è.
Ma poi non avrebbe senso riconoscere 640 euro a chi possiede 9.000 euro da reddito di lavoro dipendente e, sparo, 100.000 da autonomo. Sicuramente contorta, ma un po' di logica c'è.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Riporto a completamento l'articolo 1 DL66 24/04/2014
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)
1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilita' per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.". 2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualita' di sostituto d'imposta.
7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa,al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
(Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati)
1. In attesa dell'intervento normativo strutturale da attuare con la legge di stabilita' per l'anno 2015 e mediante l'utilizzo della dotazione del fondo di cui all'articolo 50, comma 6, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale, finanziata con una riduzione e riqualificazione strutturale e selettiva della spesa pubblica, all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, e' riconosciuto un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari:
1) a 640 euro, se il reddito complessivo non e' superiore a 24.000 euro;
2) a 640 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.". 2. Il credito di cui al comma precedente e' rapportato al periodo di lavoro nell'anno.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il solo periodo d'imposta 2014.
4. Per l'anno 2014, i sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente decreto, ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di paga utile. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al periodo stesso. A tal fine, il sostituto d'imposta utilizza, fino a capienza,
l'ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all'applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni. L'importo del credito riconosciuto e indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD).
6. L'INPS recupera i contributi di cui al comma 5 non versati dai sostituti di imposta alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualita' di sostituto d'imposta.
7. In relazione alla effettiva modalita' di fruizione del credito di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio compensative, anche tra l'entrata e la spesa,al fine di consentirne la corretta rappresentazione contabile.
STIP_BS- Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 06.05.14
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Paolo Gros ha scritto:rimango della mia opinione ma rispetto in assoluto la tua
Certo Paolo, il riconoscimento e rispetto delle opinioni altrui è alla base di tutto.
Personalmente, il forum mi ha spesso fatto cambiare idea.
Tornando al merito, mi sono ricordato della seguente circolare:
http://www.consulentidellavoro.it/files/PDF/2014/FS/circolare_11_2014.pdf
che chiarisce la nozione di Reddito complessivo secondo l'interpretazione più estensiva.
Tale circolare è anche stata citata e confermata da un articolo del sole24ore.
Poi, chiaramente, ognuno opera come ritiene corretto.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
reddito complessivo
Ho letto le vostre osservazioni, il reddito complessivo non è solo quello di lavoro dipendente ma la somma di tutti i redditi che il dipendente percepisce nel corso dell'anno d'imposta (redditi di lavoro dipendente + assimilati + redditi lavoro autonomo + fabbricati ecc.).
Solo che il sostituto conosce la situazione solo se il dipendente ne ha dato comunicazione per l'applicazione delle detrazioni da lavoro, in caso contrario il sostituto si dovrà basare solo sul reddito che erogherà lui stesso nel corso dell'anno e riconoscere automaticamente il bonus, il dipendente dovrà poi comunicare eventualmente che non ha diritto a percepirlo in quanto supera i 26.000 euro. Solo che non capisco come fa il sostituto d'imposta a determinare correttamente il reddito da lavoro dipendente presunto? Cosa deve includere nell'importo, gli stipendi di 12 mesi + la tredicesima? E le voci variabili come cubano?
Grazie Jo.
Solo che il sostituto conosce la situazione solo se il dipendente ne ha dato comunicazione per l'applicazione delle detrazioni da lavoro, in caso contrario il sostituto si dovrà basare solo sul reddito che erogherà lui stesso nel corso dell'anno e riconoscere automaticamente il bonus, il dipendente dovrà poi comunicare eventualmente che non ha diritto a percepirlo in quanto supera i 26.000 euro. Solo che non capisco come fa il sostituto d'imposta a determinare correttamente il reddito da lavoro dipendente presunto? Cosa deve includere nell'importo, gli stipendi di 12 mesi + la tredicesima? E le voci variabili come cubano?
Grazie Jo.
Jonny Moca- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 01.12.12
re
Per reddito complessivo deve intendersi quello calcolato sommando tutte le categorie di reddito di cui all’art.6 del TUIR, con esclusione di quelli soggetti a tassazione separata, al netto dei contributi previdenziali obbligatori (punto 1 del CUD).
I presupposti sono:
1) il possesso di una determinata tipologia di reddito, ovvero i redditi di lavoro dipendente, con l’esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e i redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l) del TUIR.
Si tratta dei seguenti redditi:
lavoro dipendente
collaborazioni coordinate e continuative
borse di studio ;
borse di lavoro ;
SCAU ;
Cantieri di lavoro ;
lavoro socialmente utile (T.R. 710).
I presupposti sono:
1) il possesso di una determinata tipologia di reddito, ovvero i redditi di lavoro dipendente, con l’esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati e i redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h) e l) del TUIR.
Si tratta dei seguenti redditi:
lavoro dipendente
collaborazioni coordinate e continuative
borse di studio ;
borse di lavoro ;
SCAU ;
Cantieri di lavoro ;
lavoro socialmente utile (T.R. 710).
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Paolo Gros ha scritto:Ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (artt. 49, comma 1 e 50, comma 1 lett. a, b, c, c-bis, d, h-bis, l) hanno diritto alla maturazione del bonus i contribuenti titolari di un reddito complessivo percepito da lavoro dipendente (sia questo a tempo determinato, indeterminato oppure part-time) e alcune categorie assimilate al lavoratore dipendente,
mi permetto di entrare nel discorso
a mio avviso il reddito da considerare e il complessivo e non solo quello da lavoro dipendente, la circolare parla di verificare i tre presupposti:
- per chi ha un reddito di cui all'art. 49 ecc...
- avere un'imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro dipendente,
- reddito complessico non superiore a 26000 euro.
e' da notare sulla circolare ( terzo requisito) " per aver diritto al credito, INFINE, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l'anno d'imposta non superiore a 26000 euro.
SEMPRE PIU' COMPLICATOOOO
BUON LAVORO A TUTTI
donatella00- Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 23.10.12
bonus D.L. 66/2014 e produttività
Buongiorno, diversi colleghi mi segnalano che la produttività non rientra nel calcolo del reddito per usufruire del bonus. Sapete dirmi se, come per la detassazione degli straordinari, vale solo per i privati?
Common- Messaggi : 37
Data d'iscrizione : 30.10.11
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Non rientra solo se soggetto all'imposta sostitutiva (quindi privati).
Vedi circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate.
Vedi circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Noi facciamo le paghe dei redditi assimilati e la mia procedura non mi calcola il bonus per quei soggetti che, pur avendo irpef lorda, non hanno le detrazioni da lavoro dipendente o assimilato: Come se la richiesta o il diritto alla detrazione da lavoro dipendente fosse un presupposto di appliazione del bonus stesso...
questa cosa mi lascia molto perplessa... se così fosse non dovrei darlo neache ai c.d. nonni vigili (sono lsu ex art 50 lettera l del TUIR)....
Voi cosa dite?
questa cosa mi lascia molto perplessa... se così fosse non dovrei darlo neache ai c.d. nonni vigili (sono lsu ex art 50 lettera l del TUIR)....
Voi cosa dite?
FEDEG78- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : VENETO
re
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n.9/E del 14 maggio 2014, fornisce ulteriori chiarimenti in merito all'art.1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66
x produttivita
e esclusa solo quella dei privati
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Avevo già letto la circolare 9, ma ancora non ho risolto il mio dubbio o forse nessuno se l'è posto. Se un soggetto non mi chiede o non può chiedermi la detrazione da lavoro dipendete, allora non ha diritto al bonus? mi pare contorto...
FEDEG78- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : VENETO
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Secondo il mio parere, se il dipendente non richiede le detrazioni, oppure non spettano, oppure spettano ma sono nulle per via del reddito allora il bonus non va erogato.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Common ha scritto:Buongiorno, diversi colleghi mi segnalano che la produttività non rientra nel calcolo del reddito per usufruire del bonus. Sapete dirmi se, come per la detassazione degli straordinari, vale solo per i privati?
la produttività negli enti,rientra nel conteggio dell'imponibile fiscale.
comta- Messaggi : 46
Data d'iscrizione : 02.05.13
rientra
non rientra quella (fino a 3000 euro) detassata l 10% che c'è nel privato . (almeno secondo le entrate,)
carlomagno- Messaggi : 1044
Data d'iscrizione : 25.08.11
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Portate pazienza, ma visto che dobbiamo riconoscere il bonus in automatico a chiunque ne abbia diritto, vorrei essere sicura.
Visto che la norma dice "qualora l'imposta lorda determinata sui redditti.... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante", allora se la detrazione è pari a 0, io avrò che imposta lorda>detrazione e quindi gli darei il bonus (se è uno dei redditi menzionati e non supera i 26.000 euro, ovviamente).
Perchè ritenete necessaria la presenza della detrazione per dare il bonus? se il legislatore avesse messo la presenza della detrazione come elemento essenziale per dargli il bonus, non l'avrebbe inserita come ulteriore requisito?
Visto che la norma dice "qualora l'imposta lorda determinata sui redditti.... sia di importo superiore a quello della detrazione spettante", allora se la detrazione è pari a 0, io avrò che imposta lorda>detrazione e quindi gli darei il bonus (se è uno dei redditi menzionati e non supera i 26.000 euro, ovviamente).
Perchè ritenete necessaria la presenza della detrazione per dare il bonus? se il legislatore avesse messo la presenza della detrazione come elemento essenziale per dargli il bonus, non l'avrebbe inserita come ulteriore requisito?
FEDEG78- Messaggi : 133
Data d'iscrizione : 20.04.11
Località : VENETO
Re: BONUS FISCALE - REDDITO COMPLESSIVO
Sono d'accordo che la questione è dubbia ma l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 8, scrive:
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.
Dal mio punto di vista, tutto si gioca sul fatto che le detrazioni devono essere "spettanti" e, quindi, maggiori di 0.
I contribuenti titolari dei redditi in precedenza indicati devono altresì avere un'imposta lorda, determinata su detti redditi, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti in base al comma 1 dell’art. 13 del TUIR.
Dal mio punto di vista, tutto si gioca sul fatto che le detrazioni devono essere "spettanti" e, quindi, maggiori di 0.
Dario B- Messaggi : 206
Data d'iscrizione : 07.09.12
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