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reperibilità stato civile
Ai fini della corretta applicazione dell'art. 23 del CCNL del 14.9.2000, nel caso in cui la durata del periodo di reperibilità sia inferiore alle quattro ore, qual è il trattamento economico da attribuire al dipendente?
RAFFAELLA GAGLIARDI- Messaggi : 55
Data d'iscrizione : 04.12.12
re
la disciplina sulla reperibilità contenuta nell’art. 23 del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 11 del CCNL del 5.10.2001, non prevede un limite minimo di durata, per cui il periodo di reperibilità può essere stabilito, ad esempio, anche, in due sole ore, ove siano comunque sufficienti a soddisfare le esigenze operative del vostro ente;
- infatti, relativamente alla durata del periodo di reperibilità, il fatto che possano essere istituiti "turni" di durata diversa (24, 18, 12, 6 ore e così via) discende dalla circostanza che il "turno tipo" di 12 ore viene preso come riferimento dal CCNL solo ai fini della determinazione della misura dell'indennità di reperibilità, senza porre alcun limite diretto o indiretto alla possibilità di istituire turni di durata diversa, superiore o inferiore, ferma restando, in questi casi, la conseguente rideterminazione del compenso, secondo quanto precisato nel citato art.23, comma 4;
- tuttavia, nel caso di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore, il valore minimo del compenso da corrispondere, non può mai essere inferiore ad 1/3 di € 10,32 (che corrisponde al rapporto di 4 ore su 12 come previsto dalla suddetta clausola contrattuale), con la maggiorazione aggiuntiva del 10%, anche quando la durata della reperibilità sia inferiore a 4 ore;
- infatti, la disciplina contrattuale prevede espressamente il limite della impossibilità, comunque, di frazionare l’indennità di reperibilità in misura inferiore a quattro ore (art. 23, comma 4 CCNL del 14.9.2000);
- conseguentemente, nell’esempio sopra fatto, l’ente pagherebbe comunque un compenso pari a 4 ore di reperibilità (1/3 di € 10,32 con la maggiorazione aggiuntiva) anche se la durata della stessa fosse stabilita in sole due ore;
- le risorse per il pagamento dei compensi per reperibilità sono sempre a carico delle risorse decentrate integrative di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni.
RAL_1627_Orientamenti Applicativi ARAN
- infatti, relativamente alla durata del periodo di reperibilità, il fatto che possano essere istituiti "turni" di durata diversa (24, 18, 12, 6 ore e così via) discende dalla circostanza che il "turno tipo" di 12 ore viene preso come riferimento dal CCNL solo ai fini della determinazione della misura dell'indennità di reperibilità, senza porre alcun limite diretto o indiretto alla possibilità di istituire turni di durata diversa, superiore o inferiore, ferma restando, in questi casi, la conseguente rideterminazione del compenso, secondo quanto precisato nel citato art.23, comma 4;
- tuttavia, nel caso di reperibilità di durata inferiore alle 12 ore, il valore minimo del compenso da corrispondere, non può mai essere inferiore ad 1/3 di € 10,32 (che corrisponde al rapporto di 4 ore su 12 come previsto dalla suddetta clausola contrattuale), con la maggiorazione aggiuntiva del 10%, anche quando la durata della reperibilità sia inferiore a 4 ore;
- infatti, la disciplina contrattuale prevede espressamente il limite della impossibilità, comunque, di frazionare l’indennità di reperibilità in misura inferiore a quattro ore (art. 23, comma 4 CCNL del 14.9.2000);
- conseguentemente, nell’esempio sopra fatto, l’ente pagherebbe comunque un compenso pari a 4 ore di reperibilità (1/3 di € 10,32 con la maggiorazione aggiuntiva) anche se la durata della stessa fosse stabilita in sole due ore;
- le risorse per il pagamento dei compensi per reperibilità sono sempre a carico delle risorse decentrate integrative di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999 e successive modificazioni e integrazioni.
RAL_1627_Orientamenti Applicativi ARAN
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