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http://www.irpef.info/lavoro straordinario elettorale e riposo compensativo
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lavoro straordinario elettorale e riposo compensativo
Se un dipendente in occasione delle elezioni, domenica 25/5 mi svolge lavoro dalle 06,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 06,00 del giorno successivo, domenica 13/04 dalle ore 8,00 alle 0re 13,00 e il 25/4 dalle ore 08,00 alle 0re 13,00 e dalle 14,00 alle 20,00 - come va pagato? Ha diritto a riposo compensativo e per quante ore o giorni?
ringrazio anticipatamente
ringrazio anticipatamente
russo1956- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 04.04.12
re
un dipendente non puo' prestare un tale cumulo di ore poiche' fuori , oltre che da ogni norma, da ogni ordine di buon senso
Re: lavoro straordinario elettorale e riposo compensativo
ormai è fatto, cosa ci spetta?
russo1956- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 04.04.12
re
http://portal.lavoropa.it/cerca-esperto/orario-di-lavoro
pagate solo il lecito ed accordatevi con il dipendente per il recupero delle ore in eccesso , sempre che voglia acconsentirvi , altrimenti , buona fortuna
pagate solo il lecito ed accordatevi con il dipendente per il recupero delle ore in eccesso , sempre che voglia acconsentirvi , altrimenti , buona fortuna
Re: lavoro straordinario elettorale e riposo compensativo
Ciao ragazzi. Curiosità: 120 ore di straordinario per le elezioni europee, per un singolo dipendente, vi sembra normale? Lecito?
corpoestraneo- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 05.03.12
re
Come è noto, nel supplemento ordinario n. 87/L della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 - Serie Generale, è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che, fra l’altro, ha introdotto alcune rilevanti modifiche in materia di procedimenti elettorali
articolo 1 comma 400
la modificazione disposta dal numero 1 della lettera d), pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.
La modifica apportata dal numero 2 della medesima lettera d) riguarda l'aggiornamento della tipologia del provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà essere disposto con “determinazione da adottare preventivamente”, anziché con deliberazione di giunta, nonché la soppressione delle parole “per il periodo già decorso”. Tale nuova formulazione, nella sostanza, nulla cambia agli effetti dell’autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà continuare ad essere adottata preventivamente all’effettivo svolgimento delle prestazioni e, comunque, nei limiti temporali rideterminati come dal precedente punto 1
articolo 1 comma 400
la modificazione disposta dal numero 1 della lettera d), pone il limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali riducendolo a 40 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili per il periodo intercorrente dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (periodo in cui hanno generalmente inizio le operazioni di revisione straordinaria delle liste) al quinto giorno successivo alla stessa data.
La modifica apportata dal numero 2 della medesima lettera d) riguarda l'aggiornamento della tipologia del provvedimento autorizzativo allo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà essere disposto con “determinazione da adottare preventivamente”, anziché con deliberazione di giunta, nonché la soppressione delle parole “per il periodo già decorso”. Tale nuova formulazione, nella sostanza, nulla cambia agli effetti dell’autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali, che dovrà continuare ad essere adottata preventivamente all’effettivo svolgimento delle prestazioni e, comunque, nei limiti temporali rideterminati come dal precedente punto 1
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