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Aliquote TASI e tipologie di immobili
Un comune ha deliberato, tra le altre, un'aliquota TASI differenziata per:
- Fabbricati D destinati alla produzione di energia elettrica (2,5%);
- Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione di energia elettrica (1%).
In materia di differenziazione delle aliquote e relativi limiti, ll comma 677 della L. 147/2013 parla in modo abbastanza generico di "tipologia di immobile" ed "altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile": questo non sembra escludere la facoltà di creare delle "sottocategorie" nel rispetto dei limiti di aliquota della "categoria" di appartenenza. Secondo voi è possibile fare differenziazioni del tipo sopra indicato? A me sembra di sì, ma sono comunque dubbiosa.
Grazie
- Fabbricati D destinati alla produzione di energia elettrica (2,5%);
- Fabbricati D diversi da quelli destinati alla produzione di energia elettrica (1%).
In materia di differenziazione delle aliquote e relativi limiti, ll comma 677 della L. 147/2013 parla in modo abbastanza generico di "tipologia di immobile" ed "altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile": questo non sembra escludere la facoltà di creare delle "sottocategorie" nel rispetto dei limiti di aliquota della "categoria" di appartenenza. Secondo voi è possibile fare differenziazioni del tipo sopra indicato? A me sembra di sì, ma sono comunque dubbiosa.
Grazie
Elenamig- Messaggi : 10
Data d'iscrizione : 05.06.13
Re: Aliquote TASI e tipologie di immobili
no
in quanto non rispetta i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
"Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione."
in quanto non rispetta i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.
"Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del comune, il quale, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie.
Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione."
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