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http://www.irpef.info/COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
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COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
In caso di due fratelli contitolari, uno dichiara abitazione principale, l'altro no. Il fratello non residente può pagare il 90% della TASI ?
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
In caso di due fratelli contitolari, uno dichiara abitazione principale, l'altro no. Il fratello non residente può pagare il 90% della TASI ?
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
re
si lo puo' fare ma occorreverificare la deiberazone comunale che stabilisce la % a carico di proprietario ed a carico d occupante
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
la deliberazione c'è, il dubbio mi viene leggendo la norma Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare quindi in teoria il fratello che occupa a titolo di abitazione principale non è un soggetto diverso dal titolare del diritto reale ma un comproprietario. Quindi l'altro soggetto non occupante potrebbe non avere diritto alla riduzione della TASI.
Non penso comunque che la norma sia da intendersi in tal senso, chiedevo comunque conferma.
immobiliare quindi in teoria il fratello che occupa a titolo di abitazione principale non è un soggetto diverso dal titolare del diritto reale ma un comproprietario. Quindi l'altro soggetto non occupante potrebbe non avere diritto alla riduzione della TASI.
Non penso comunque che la norma sia da intendersi in tal senso, chiedevo comunque conferma.
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Tutto a chi occupa
Mi sembra che il comma voglia addebitare l'onere del versamento ai titolari del diritto reale quando essi siano anche occupanti.
geofa- Messaggi : 109
Data d'iscrizione : 09.11.12
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
DATI DI BASE PER IL CALCOLO TASI
- aliquota TASI abitazione principale 2 per mille (in esempio senza detrazioni – ma il calcolo non
varia anche con detrazioni)
- aliquota TASI "altri fabbricati" 1 per mille
- ripartizione occupante 10% possessore 90%
- Aliquota IMU altri fabbricati 8 per mille
- rendita catastale: 600 rivalutazione 5% = 630 *160 = 100.800
1) CALCOLO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE SENZA APPLICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE IN QUANTO
FABBRICATO OCCUPATO DA SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE (anche in quota parte)
ABITAZIONE PRINCIPALE : casa in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A) ed il suo nucleo.
- per A) possesso 50%, è prima casa ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU 0
b) TASI abitazione principale 201,6*50% = 100,8 € (quota del 50%)
Totale di A) 100,8
- per B) possesso 50%, è seconda casa sia ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU = 806,4*50% = 403,2 (quota del 50%)
b) TASI altri fabbricati = 100,80*50% = 50,40
- aliquota TASI abitazione principale 2 per mille (in esempio senza detrazioni – ma il calcolo non
varia anche con detrazioni)
- aliquota TASI "altri fabbricati" 1 per mille
- ripartizione occupante 10% possessore 90%
- Aliquota IMU altri fabbricati 8 per mille
- rendita catastale: 600 rivalutazione 5% = 630 *160 = 100.800
1) CALCOLO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE SENZA APPLICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE IN QUANTO
FABBRICATO OCCUPATO DA SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE (anche in quota parte)
ABITAZIONE PRINCIPALE : casa in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A) ed il suo nucleo.
- per A) possesso 50%, è prima casa ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU 0
b) TASI abitazione principale 201,6*50% = 100,8 € (quota del 50%)
Totale di A) 100,8
- per B) possesso 50%, è seconda casa sia ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU = 806,4*50% = 403,2 (quota del 50%)
b) TASI altri fabbricati = 100,80*50% = 50,40
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
Paolo Gros ha scritto:si lo puo' fare ma occorreverificare la deiberazone comunale che stabilisce la % a carico di proprietario ed a carico d occupante
Lucio Guerra ha scritto:DATI DI BASE PER IL CALCOLO TASI
- aliquota TASI abitazione principale 2 per mille (in esempio senza detrazioni – ma il calcolo non
varia anche con detrazioni)
- aliquota TASI "altri fabbricati" 1 per mille
- ripartizione occupante 10% possessore 90%
- Aliquota IMU altri fabbricati 8 per mille
- rendita catastale: 600 rivalutazione 5% = 630 *160 = 100.800
1) CALCOLO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE SENZA APPLICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE IN QUANTO
FABBRICATO OCCUPATO DA SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE (anche in quota parte)
ABITAZIONE PRINCIPALE : casa in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A) ed il suo nucleo.
- per A) possesso 50%, è prima casa ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU 0
b) TASI abitazione principale 201,6*50% = 100,8 € (quota del 50%)
Totale di A) 100,8
- per B) possesso 50%, è seconda casa sia ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU = 806,4*50% = 403,2 (quota del 50%)
b) TASI altri fabbricati = 100,80*50% = 50,40
grazie delle risposte, tuttavia, viste anche le vostre risposte discordanti, non mi sembra molto chiara la questione.
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
a mio avviso è molto chiaro, come confermato da faq mef
11) Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?
Risposta:
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
11) Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili?
Risposta:
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 3 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune.
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
frown ha scritto:Paolo Gros ha scritto:si lo puo' fare ma occorreverificare la deiberazone comunale che stabilisce la % a carico di proprietario ed a carico d occupanteLucio Guerra ha scritto:DATI DI BASE PER IL CALCOLO TASI
- aliquota TASI abitazione principale 2 per mille (in esempio senza detrazioni – ma il calcolo non
varia anche con detrazioni)
- aliquota TASI "altri fabbricati" 1 per mille
- ripartizione occupante 10% possessore 90%
- Aliquota IMU altri fabbricati 8 per mille
- rendita catastale: 600 rivalutazione 5% = 630 *160 = 100.800
1) CALCOLO TASI ABITAZIONE PRINCIPALE SENZA APPLICAZIONE DELLA RIPARTIZIONE TRA OCCUPANTE E POSSESSORE IN QUANTO
FABBRICATO OCCUPATO DA SOGGETTO TITOLARE DI DIRITTO REALE (anche in quota parte)
ABITAZIONE PRINCIPALE : casa in proprietà al 50% fra A) e B) in cui abita e dimora solo A) ed il suo nucleo.
- per A) possesso 50%, è prima casa ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU 0
b) TASI abitazione principale 201,6*50% = 100,8 € (quota del 50%)
Totale di A) 100,8
- per B) possesso 50%, è seconda casa sia ai fini IMU e ai fini TASI per la sua quota di possesso
a) IMU = 806,4*50% = 403,2 (quota del 50%)
b) TASI altri fabbricati = 100,80*50% = 50,40
grazie delle risposte, tuttavia, viste anche le vostre risposte discordanti, non mi sembra molto chiara la questione.
spero che adesso sia chiara ...... la questione..... peraltro indicata in tantissimi altri post
forse serviva il "sigillo" delle faq-mef per esserne convinti
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
riporto di seguito un estratto del testo unico interpretazioni tasi pubblicato sul sito delle autonomie locali della Provincia Autonoma di Trento
http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_5941_204_0_0_35/http%3B/pubalui.intra.infotn.it%3B7087/publishedcontent/publish/autonomie_locali/nuovo_documento/testo_unico_interpretazioni_tasi_2014_2.doc
Sempre con riferimento alla stessa fattispecie (comproprietà con diverso utilizzo dell’immobile) si deve ritenere che il proprietario che utilizza il fabbricato nella misura del 50% sia tenuto al pagamento completo su tale quota come “abitazione principale”, mentre l’altro proprietario, sulla sua quota di possesso del 50%, ha diritto alla riduzione al 90% in quanto la u.i.u. è occupata da altro soggetto (art. 1 comma 671), e quindi per il 10% del 50% di proprietà la tassa non è dovuta ai sensi dell’art. 21bis comma 3 della L.P. n. 36/1993.
http://www.autonomielocali.provincia.tn.it/portal/server.pt/gateway/PTARGS_0_5941_204_0_0_35/http%3B/pubalui.intra.infotn.it%3B7087/publishedcontent/publish/autonomie_locali/nuovo_documento/testo_unico_interpretazioni_tasi_2014_2.doc
Sempre con riferimento alla stessa fattispecie (comproprietà con diverso utilizzo dell’immobile) si deve ritenere che il proprietario che utilizza il fabbricato nella misura del 50% sia tenuto al pagamento completo su tale quota come “abitazione principale”, mentre l’altro proprietario, sulla sua quota di possesso del 50%, ha diritto alla riduzione al 90% in quanto la u.i.u. è occupata da altro soggetto (art. 1 comma 671), e quindi per il 10% del 50% di proprietà la tassa non è dovuta ai sensi dell’art. 21bis comma 3 della L.P. n. 36/1993.
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
avevano, evidentemente, dato una diversa interpretazione alla norma
la mia interpretazione invece, fornita fin dall'origine, coincide con quella del mef ....... ovviamente per quello che può contare e nella libertà di opinione ed interpretazione
la mia interpretazione invece, fornita fin dall'origine, coincide con quella del mef ....... ovviamente per quello che può contare e nella libertà di opinione ed interpretazione
Re: COMMA 681 LEGGE DI STABILITA' 2014
grazie dei chiarimenti !
A380- Messaggi : 243
Data d'iscrizione : 08.07.11
Località : Trentino
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